· Per i “vecchi” crediti Iva valgono le regole precedenti. Nessun limite alla compensazione di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli relativi ai primi 3 trimestri del 2009. Sono quindi immediatamente spendibili i crediti Iva 2009 fino al tetto di 10.000 euro annui, compensabili anche prima della presentazione della dichiarazione, anche se il credito complessivo supera tale importo. · Diverso, invece, il caso per chi supera il tetto, che può portare in compensazione il credito solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o dell’istanza trimestrale. · Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare a margine, che chiarisce la disciplina dei nuovi adempimenti in tema di compensazioni Iva in vigore dal 1.01.2010, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 78/2009. L’Agenzia torna così a soffermarsi sugli accorgimenti normativi previsti per la lotta alle compensazioni indebite in F24 di crediti Iva inesistenti. · In particolare, sul fronte dei crediti Iva trimestrali, si precisa che il rispetto del tetto fissato a 10.000 euro annui deve essere verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei 3 trimestri. Inoltre, nel caso in cui il credito Iva infrannuale compensabile superi la soglia dei 15.000 euro, non c’è l’obbligo di apporre il visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello Iva TR), che resta comunque fermo per le dichiarazioni dalle quali emerge il credito. · I contribuenti che intendono portare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono accelerare i tempi presentandola in via autonoma, non all’interno di Unico, dal 1.02 al 30.09. L’obbligo di “agganciare” la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata è previsto per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito. · Infine, adempimenti più leggeri per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva autonomamente entro febbraio: scompare, infatti, l’obbligo di presentare la “comunicazione dati Iva”. · I contribuenti hanno due “tetti” di 10.000 euro, uno riferito al credito Iva annuale maturato nell’anno precedente, ed uno riferito all’ammontare complessivo dei crediti dei 3 trimestri dell’anno in corso. Così, ad esempio, ai fini del calcolo del limite di 10.000 euro, il credito IVA maturato nel 2009 deve essere distinto dai crediti IVA maturati nei 3 trimestri del 2010, ancorché gli importi di entrambe le tipologie di credito possano essere utilizzati in compensazione nel corso del 2010. Peraltro, per i crediti trimestrali il rispetto del limite di 10.000 euro deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei 3 trimestri. · Il modello F24 da presentare per la prima compensazione del 2010, il 18 gennaio, può evidenziare crediti con data 2009 ma solo con importi inferiori al tetto. |