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CIRCOLARE N. 36 DEL 05/10/2009 - CREDITI IVA

Le nuove regole in materia di crediti IVA
 

La presente per informarVi che con l’articolo 10 del D.L. n.78/09 (convertito nella Legge n.102/09), sono state introdotte nuove misure, che decorreranno dal 1° gennaio 2010, circa l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia del credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale, che dei crediti Iva evidenziati nelle denunce trimestrali (modelli TR). Il citato art.10 rinvia, inoltre, ad un decreto ministeriale il compito di innalzare il limite massimo per le compensazioni, attualmente fissato a €516.456. Con decorrenza 1° gennaio 2010, tale limite potrà essere incrementato fino ad arrivare ad €700.000.

 

Le nuove regole circa la compensazione dei crediti Iva si applicano, ad eccezione di una disposizione di cui diremo in seguito, con decorrenza 1° gennaio 2010.

 Ciò significa che la compensazione dei crediti Iva infrannuali riferiti al terzo trimestre 2009 può ancora essere effettuata secondo le regole ad oggi note e cioè utilizzo a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento, ossia dal 1° ottobre 2009.

 Le rilevanti novità, che condurranno ad una revisione dei comportamenti e delle procedure finora adottate dai contribuenti - possono essere così riassunte:

 Ø       Dichiarazione preventiva: dal 2010, la compensazione di crediti Iva annuali o trimestrali per un importo annuo superiore ad €10.000 sarà ammessa unicamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o della denuncia trimestrale (modello TR) dalla quale il credito emerge.

ESEMPI
 

Ø       Credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2010 (anno 2009) presentata nel mese di marzo 2010: utilizzabile in compensazione dal 16 aprile 2010;

 

Ø       Credito risultante dal modello TR relativo al primo trimestre 2010 presentato nel mese di aprile 2010: utilizzabile dal 16 maggio 2010.

 
 
 
 

Obbligo di dichiarazione con apposizione del visto di conformità
  

Ø       Dichiarazioni con obbligo di apposizione del visto di conformità: dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva (annuali o trimestrali) per oltre €15.000 annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione sulla dichiarazione del “visto di conformità” che consiste in una verifica di regolarità formale delle dichiarazioni, e potrà essere rilasciato tra gli altri da dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli esperti delle CCIAA, ecc.;in alternativa, se presente, può rilasciare il visto il soggetto incaricato del controllo contabile (revisore). Il visto non è richiesto, invece, per le richieste di rimborso dei crediti.

Dichiarazione Iva in forma autonoma e comunicazione dati Iva
  

 Ø       Anticipazione della dichiarazione Iva presentata in forma autonoma ed esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva: per accelerare i tempi di utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, è prevista la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione “sganciandola” dalla dichiarazione unificata. Se la presentazione della dichiarazione annuale avviene entro il mese di febbraio, il contribuente sarà esonerato dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.

 

Nuove regole in materia di rimborso Iva
 

 Ø       Modificate le modalità per la richiesta a rimborso del credito annuale Iva: vengono rimandate ad un Provvedimento direttoriale di futura emanazione le modalità e i termini per l’esecuzione dei rimborsi. Come si desume dal contenuto della relazione accompagnatoria al D.L. n.78/09, dovrebbe essere soppresso il modello VR in favore della presentazione della dichiarazione annuale Iva come unica sede per la richiesta del rimborso.

Procedura per la compensazione
 

 Ø       Procedure di compensazione: viene previsto, per coloro che intendono compensare crediti annuali o infrannuali per importi superiori a €10.000, l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Sarà un Provvedimento direttoriale da emanare entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.78/09 a fissare le relative modalità tecniche ( alla data attuale non è stato emanato nessun provvedimento)

 

Inasprimento delle sanzioni   per compensazioni di crediti inesistenti
  

 Ø       Inasprimento delle sanzioni per compensazione di crediti inesistenti: dopo la stretta operata prima con il D.L. n.185/08 che ha previsto una sanzione dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato e poi con il D.L. n.5/09 che ha stabilito una sanzione del 200% per utilizzi indebiti superiori ad €50.000 annui, l’art.10 del D.L. n.78/09 stabilisce anche che tali sanzioni non possono godere della definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 del D.Lgs. n.472/97, consistente nella riduzione ad un quarto delle sanzioni. Questa disposizione trova già applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto legge.

 
05.10.2009
 
 
Data di inserimento: 05/10/2009

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