Valutazione Rischi - Decreto Legislativo n° 81/08
Documento di valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi secondo il Dlgs 81/08:
· deve riportare una data certa (ultima data 16.05.2009)
· contenere una relazione sulla valutazione dei rischi in cui dovranno essere esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa;
· contenere l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
· indicare le mansioni che espongono i lavoratori a rischi per i quali è richiesta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
Il datore di Lavoro deve predisporre la valutazione dei rischi previa la collaborazione del RSPP, del Medico competente e del RLS.
Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS non devono limitarsi a ritrovarsi una volta all'anno in sede di riunione periodica, ma devono lavorare con continuità ed in stretta collaborazione, ognuno per le proprie competenze, per garantire le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Aggiornamento della Valutazione dei Rischi
Il documento dovrà essere aggiornato in occasione di:
· modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavorativo significative ai fini della salute e della sicurezza on in relazione all'evoluzione tecnica delle misure di prevenzione e protezione;
· a seguito di infortuni significativi;
· a seguito di evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria.
Il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce.
Autocertificazione
Anche nel D.lgs 81/08 è prevista la certificazione per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, ovvero la possibilità di autocertificare l'effettuazione delle valutazione dei rischi. Questa disposizione scadrà il 30 giugno 2012, quando saranno introdotte in maniera definitiva le procedure standardizzate per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
Tali procedure, che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza, terranno conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.
Con una circolare del 12 marzo 2009, l’INAIL ha descritto le modalità con le quali effettuare la trasmissione dei dati relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, obbligo introdotto dall’art. n. 18, comma 1, lettera aa), del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
L’Istituto, per questa comunicazione, ha scelto una procedura telematica che permetterà anche la creazione di una banca nazionale dei R.L.S., e la comunicazione deve avvenire entro il 16 maggio 2009.
L’articolo del Decreto Legislativo menzionato dispone genericamente che il datore di lavoro o il dirigente” sono tenuti a comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. Quindi l’obbligo scatta anche per quelle aziende che hanno scelto di nominare il Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.). Però, la procedura on line disponibile sul sito ufficiale dell’INAIL nella sezione “Punto cliente” e denominata - Dichiarazione RLS
07.04.2009