Circolare di aggiornamento
IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E ICI Ris. 4.03.2009, n. 1/DPF
Con l’art. 1 del D. L. 27.05.2008, n. 93 è stata disposta l’esenzione dall’Ici a favore, oltre che dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera
comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
L’esenzione opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge. In particolare, le ipotesi
di assimilazione sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
a) art. 3, c. 56 della legge 662/1996, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) art. 59, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la possibilità di considerare abitazioni principali,
con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
In ogni caso, è necessario che il Comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare
l’assimilazione all’abitazione principale anche mediante l’applicazione:
• della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui alla lett. a);
• della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui alla lett. b).
I Comuni provvederanno al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento
dell’ICI relativa all’anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di
esenzione, fermo restando che non possono comunque essere richiesti sanzioni ed interessi.
SPESE ALBEGHIERE E DI RISTORAZIONE Circ. Ag. Entrate 3.03.2009, n. 6/E
Per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande l'Iva non detratta non può costituire un costo
deducibile dal reddito. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il limite di deducibilità del 75% non si applica
per le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte di dipendenti o collaboratori, ma solo a
condizione che queste siano effettuate fuori dal territorio comunale. In particolare, il tetto alla deducibilità non opera per
le imprese la cui attività consiste nell'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande come,
per esempio, tour operator, agenzie di viaggi e imprese distributrici di ticket restaurant, in quanto in questi casi specifici
si tratta di prestazioni di servizi la cui rivendita costituisce oggetto dell'attività propria dell'impresa.
NON IMPUGNABILITÀ DELLE RISPOSTE AD INTERPELLO Circ. Ag. Entrate 3.03.2009, n. 7/E
La risposta all'interpello, non vincolante per il contribuente ma solo per l'Amministrazione finanziaria, non è impugnabile
poiché si qualifica come atto amministrativo non provvedimentale. Deve essere quindi considerato come un parere, dal
momento in cui non lede la sfera giuridica del contribuente, ma si limita a rendergli nota preventivamente la posizione
dell'Agenzia sul caso concreto, senza produrre effetti diretti e immediati né esercitare un potere impositivo.
TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI DI DEBITO DELLE SRL Ris. Ag. Entrate 3.03.2009, n. 54/E
• Ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata,
occorre verificare se essi possano rientrare nella definizione di “titoli similari alle obbligazioni”. Ai sensi dell’art. 44, c. 2,
lett. c), n. 2) del Tuir, per essere considerati similari alle obbligazioni è necessario che i titoli presentino le seguenti caratteristiche:
a) devono essere titoli di massa – ossia titoli emessi in notevoli quantità, con caratteri di omogeneità e in
base ad un’unica operazione economica, oggettivamente idonei alla circolazione presso il pubblico; b) devono contenere
l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o
senza la corresponsione di proventi periodici, e non devono attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta
o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo
sulla gestione stessa.
• Ricorrendo tali caratteristiche, ai proventi dei titoli di debito si rende applicabile il regime di tassazione previsto dall’art.
26, c. 1 del D.P.R. 600/1973, che disciplina le modalità di applicazione delle ritenute alla fonte sugli interessi e sugli altri
proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni.
OMESSA INTEGRAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA FATTURA Ris. Ag. Entrate 6.03.2009, n. 56/E
Laddove sia constatata una violazione del regime dell’inversione contabile che comporti l’assolvimento del tributo da parte
dei contribuenti, contestualmente all’accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della
medesima imposta; pertanto, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa (nella specie, quella tra il 100
e il 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro) di cui all’art. 6, c. 9 bis, primo periodo del D.Lgs 471/1997, per inosservanza
degli obblighi previsti dalla disciplina IVA, il contribuente non sarà tenuto a versare alcun ammontare a titolo di
imposta all’Erario, qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione.
BONUS AGGREGAZIONI Ris. Ag. Entrate 6.03.2009, n. 57/E
L’operazione straordinaria di fusione deve realizzare necessariamente un’effettiva aggregazione aziendale, necessitando
a tal fine la concentrazione di almeno due aziende, operative ed indipendenti, preesistenti. Pertanto, qualora da
un’operazione di aggregazione nasca una Srl che assegna una quota partecipativa al capitale sociale pari al 99,6% a un
socio, mentre all’altro resta solo lo 0,4%, si può ritenere che manca, nella fusione, una reale crescita dimensionale delle
imprese, condizione necessaria per la fruizione del bonus.
CONTRIBUTI COMUNITARI E IVA Ris. Ag. Entrate 11.03.2009, n. 61/E
• I contributi erogati a fondo perduto dalla Comunità Europea, ad un consorzio olivicolo per lo sviluppo di programmi tesi
ad incentivare la politica agricola nel settore oleicolo, sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva.
• Per quanto riguarda l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti effettuati in relazione al programma
agevolato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non legittima l’esercizio del diritto alla detrazione la circostanza
che il contribuente sia destinatario di un contributo a fondo perduto, dovendosi comunque fare riferimento alla tipologia
delle operazioni attive poste in essere in qualità di cedente o prestatore dallo stesso contribuente destinatario del contributo.
Con riferimento al caso di specie, la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti dei beni e servizi deve essere verificata
in relazione alla tipologia di attività svolta in qualità di cedente o prestatore dal consorzio istante.
CODICI TRIBUTO PER CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI A INCENTIVI
PER ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI
Ris. Ag. Entrate 12.03.2009, n. 62/E
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la fruizione dei crediti d’imposta relativi ai contributi per gli incentivi
al rinnovo del parco circolante e per quelli all’acquisto di veicoli ecologici, di cui all’art. 1 del D.L. 10.02.2009, n. 5.
CODICE TRIBUTO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MAGGIOR
VALORE DELLE RIMANENZE FINALI
Ris. Ag. Entrate 12.03.2009, n. 63/E
Il codice tributo, “1815” consente il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle
rimanenze finali da parte dei soggetti che operano nei settori dell’energia e petrolifero il cui volume d’affari supera le soglie
previste per l’applicazione degli studi settore.
CHIARIMENTI DI TELEFISCO 2009 Circ. Ag. Entrate 13.03.2009, n. 8/E
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare contenente i chiarimenti forniti recentemente in occasione di incontri con la
stampa specializzata sulle novità introdotte dal D.L. 185/2008.
BONUS ASSUNZIONI Comunicato Ag. Entrate 16.03.2009
Entro il 31.03.2009 i datori di lavoro ammessi a beneficiare del credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree
svantaggiate devono presentare, in via telematica, la comunicazione che attesta il mantenimento del livello occupazionale
annuale (mod. C/IAL). Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d'imposta, a
partire dall'anno in cui la comunicazione doveva essere presentata. I soggetti tenuti a tale adempimento sono i datori di
lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento, anche parziale, dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per le nuove
assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, effettuate nelle aree svantaggiate.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Provv. Ag. Entrate 12.03.2009
prot. 21544/09
A partire da giugno 2009 anche le imprese di servizi di grande dimensione avranno la possibilità di inviare telematicamente
i dati sulle somme incassate giornalmente dai loro punti vendita per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
SPESE DI COSTRUZIONE DI PISCINA DA PARTE DI AGRITURISMO
Ris. Ag. Entrate 16.03.2009, n. 65/E
Le spese sostenute dagli agriturismi per la costruzione di piscine danno diritto alla detrazione dell'Iva e possono essere
dedotte dal reddito d'impresa, a patto però che queste strutture siano strumentali all'attività svolta e rispondano ad alcuni
requisiti tecnici di superficie e profondità.
DEDUCIBILITÀ SPESE DI TELEFONIA Norma di comportamento Ass. Ital. Dott.
Commercialisti n. 175
• L’applicazione della limitazione della deducibilità all’80% anche a beni e servizi di trasmissione dedicati che, per le loro
caratteristiche tecniche o per i vincoli oggettivi del sistema in cui sono inseriti, non possono avere utilizzi promiscui non
ha alcuna giustificazione logico-sistematica, in relazione ai principi generali che regolano la determinazione del reddito
imponibile e, in particolare, all’applicazione del principio di inerenza.
• Di conseguenza, la limitazione alla deducibilità prevista dall’art. 102, c. 9 del Tuir deve riguardare soltanto quelle apparecchiature
che, anche solo potenzialmente, si possono prestare ad utilizzi personali o extraziendali.
• Ai fini della disapplicazione della norma limitativa, la verifica dell’insussistenza, anche potenziale, dell’utilizzo promiscuo,
deve essere verificata anno per anno e provata dal contribuente.
ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
• L’Ecofin ha dato il via libera agli Stati membri Ue per l’applicazione dell’Iva ridotta anche ad altri settori produttivi oltre
all’edilizia (ad esempio: la ristorazione, la pelletteria, la cura delle persone a domicilio, le piccole riparazioni, i libri stampati
e in cd rom, i parrucchieri, la merceria). In ogni caso, poiché l’applicazione di un’Iva ridotta può avere effetti positivi
o negativi sull’economia dei singoli Stati appartenenti alla Ue, le conclusioni dell’Ecofin non sono vincolanti, nel senso
che ogni Paese può autonomamente decidere se usufruire o meno della possibilità.
• Le decisioni del Consiglio dovranno ora passare al vaglio del vertice europeo dei Capi di Stato e di Governo.
ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA GUARDIA DI FINANZA
È disponibile sul sito web della Guardia di finanza la circolare n. 1/2008 contenente la nuova "Istruzione sull'attività di verifica",
realizzata con lo scopo di innovare le metodologie ispettive per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli in materia
di imposte sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette.
RELAZIONE SULLA GESTIONE Nota Informativa CNDCE 6.03.2009
• Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato un vademecum operativo per
l'adempimento dei nuovi obblighi informativi richiesti dal legislatore con specifico riferimento alla predisposizione della
relazione di gestione da allegare al bilancio.
• Le informazioni richieste nella predetta relazione non sono finalizzate a rendere note le modalità tecniche ed economiche
con cui le risorse sono gestite, ma devono consentire la conoscenza della situazione della società e l'andamento
del risultato economico, con particolare riguardo a costi, ricavi e investimenti, ovvero agli elementi normalmente contenuti
nel bilancio d'esercizio e riscontrabili nella contabilità generale.
GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLE GESTIONE
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il Principio di Revisione n. 001 -
“Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”. Il principio di revisione n. 001 individua le procedure
di revisione svolte al fine di formulare il giudizio di coerenza richiesto dall’art. 2409-ter del C.C. (di recente riformato
dal D.Lgs. 32/2007, attuativo della direttiva comunitaria 51/2003) e dall’art. 156 del TUF.
SCONTI SUI MUTUI “PRIMA CASA” Provv. Ag. Entrate 4.03.2009
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 4.03.2009 stabilisce, in attuazione del decreto legge n.
185/2008, le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari degli intestatari dei mutui che, sulla
base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, posseggono i requisiti per godere dell'agevolazione disposta
dal D.L. 185/2008 (sconti sulle rate dei mutui prima casa a tasso variabile, con tetto al 4% e accollo dello Stato dell'eventuale
scarto).
APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA | Imposte e tasse |
Il Sole 24Ore 20.03.2009 p. 33 | | L’Unione Europea ha approvato il decreto riguardante l’applicazione dell’Iva per cassa, che attende la firma del Ministro dell’Economia. La possibilità di applicare l’Iva per cassa è limitata alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi e non di privati; può essere utilizzata solo da soggetti con volume d’affari inferiore ai 200.000 euro. L’imposta dovrà comunque essere versata, anche se il pagamento non è stato effettuato, dopo il decorso di un anno dall’operazione. |