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CIRCOLARE N. 20 DEL 19/01/2009

Stralcio Finanziaria 2009
 
 

IMPOSTE E TASSE

ALIQUOTA IRAP 1,90% IN AGRICOLTURA Art. 2, c. 1

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 D.P.R. 601/1973, l’aliquota Irap è stabilita nella misura dell’1,90%. Resta ferma l’applicazione di tale aliquota anche per il periodo di imposta in corso al 1.01.2008. La disposizione è applicabile a regime e non più in via transitoria.

DEDUZIONE PER TRASPORTI PERSONALMENTE EFFETTUATI

DALL’IMPRENDITORE NEL COMUNE Art. 2, c. 4

È stata prorogata anche al periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2008 la deduzione forfetaria di spese non documentate, di cui all’art. 66, c. 5, 1° periodo Tuir, per i trasporti personalmente effettuati l'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa; la deduzione spetta, nei limiti di spesa stanziati, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.

DETRAZIONE PER SPESE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO Art. 2, c. 6

La detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui (risparmio d’imposta massimo: 120,08 euro) per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta anche per il periodo di imposta in corso al 31.12.2008 e per i periodi di imposta successivi. L’agevolazione diventa così a regime.

PROROGA DETRAZIONE 36% PER RISTRUTTURAZIONI E IVA RIDOTTA

AL 10% Art. 2, c. 15

È prorogata fino al 2011 la detrazione del 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La proroga riguarda anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, c. 1, lett. c) e d) L.457/1978, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31.12.2011 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30.06.2012. In tal caso, spetta una detrazione del 36% calcolata sul 25% del prezzo indicato nell’atto, comunque entro il limite di 48.000 euro.

È prorogata anche per l’anno 2011 l’aliquota Iva ridotta al 10% applicabile, alle condizioni previste, alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d) L. 457/1978 , realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

PRELIEVO ERARIALE UNICO SUI GIOCHI Art. 2, c. 49

A decorrere dal 1.01.2009 la misura del prelievo Erariale Unico è elevata al 13,40% (dal precedente 12,70%) delle somme giocate.

DIRITTO DEL LAVORO

INDENNITÀ AUTISTI DIPENDENTI DI IMPRESE DI TRASPORTO MERCI Art. 2, cc. 17 e 20

Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro saranno rideterminati, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:

- la quota di indennità percepita nell’anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, assunti come dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;

- l’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31.12.2009, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

STRAORDINARI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10%

PER AUTOTRASPORTATORI Art. 2, cc. 18 e 20

Nel limite di spesa di 30 milioni di euro sarà fissata la percentuale delle somme percepite nell’anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida, assunti come dipendenti delle imprese autorizzate ll’autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva le somme rilevano nella loro interezza.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sarà stabilita la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto del limite di spesa.

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI SSN VERSATI NEL 2008 PER PREMI

DI ASSICURAZIONE PER L’AUTOTRASPORTO Art. 2, c. 3

Le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1.01.2009 al 31.12.2009, nel limite di spesa previsto; la quota utilizzata in  compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

TRASFERIMENTI STATALI ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI Art. 2, cc. 22-26

Sono adeguati all’Istat, per il 2009, i trasferimenti statali alle gestioni previdenziali.

AMMORTIZZATORI SOCIALI Art. 2, cc. 36-38

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, può disporre, entro il 31.12.2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20.05.2009 e recepite con accordi, in sede governativa, entro il 15.06.2009.Per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.

A decorrere dal 1.01.2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del Lavoro può concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15.06.2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del Lavoro entro il 20.05.2009, i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per la durata di 24 mesi, e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di mobilità.

AGEVOLAZIONI

BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE DI PESCA COSTIERA Art. 2, c. 2

Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, il credito di imposta in misura corrispondente  all’Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti al personale di bordo, nonché gli sgravi contributivi per il personale imbarcato (di cui agli artt. 4 e 6 del D.L. 457/1997) sono estesi, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera e alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

PROROGA AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA Art. 2, c. 8

Il termine del 31.12.2008 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina è prorogato al 31.12.2009. Pertanto, gli atti eseguiti per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina sono esenti dall’imposta di bollo e scontano un’imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro.

AGEVOLAZIONI PER I COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE Art. 2, c. 9

È prorogata al 31.12.2009 l’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché dalle tasse di concessione governativa per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

RIORDINO DELLE IPAB Art. 2, c. 10

Gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche e di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, effettuati nel 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

ACCISE SU GAS METANO, GASOLIO E GPL Art. 2, cc. 11-14

A decorrere dal 1.01.2009 sono rese strutturali le disposizioni in materia di riduzione dell’aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale; l’aliquota è pari a € 0,007.

A decorrere dal 1.01.2009 sono confermate e rese strutturali le disposizioni fiscali concernenti la riduzione del costo sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentare con biomassa ovvero con energia geotermica.

Dal 1.01.2009 al 31.12.2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’art. 13, c. 2 L. 448/2001.

Dal 1.01.2009 al 31.12.2009 si applicano le disposizioni in materia di esenzione dall’accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

CREDITO DI IMPOSTA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE VERSATE

PER L’AUTOTRASPORTO Art. 2, cc. 19 e 20

Per l’anno 2009 è riconosciuto, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, un credito di imposta corrispondente la quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l’autotrasporto di merci. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,50 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi e altri costi ammessi in deduzione ai fini fiscali (di cui agli artt. 61 e 109 Tuir).

VARIE

PUBBLICO IMPIEGO Art. 2, cc. 27-35

Sono dettati i vincoli per il rinnovo dei contratti nel biennio 2008-2009. A decorrere dall’anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

STRUMENTI DERIVATI E INDEBITAMENTO ENTI LOCALI Art. 3, cc. 2 e 3

Alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza.

Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a 30 né inferiore a 5 anni.

Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, un apposito regolamento individuerà altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

ENTRATA IN VIGORE Art. 3, c. 7

La legge Finanziaria 2009 entra in vigore il 1.01.2009.

 

Data di inserimento: 19/01/2009

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