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CIRCOLARE N. 18 DEL 15/12/2008

LIBRO UNICO

STRALCIO PRINCIPIO N. 15 DELLA : 'COMMISSIONE DEI PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLE LEGGI IN MATERIA DI LAVORO'

“Il libro unico del lavoro”
            1. Premessa
 

L’articolo 39 del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008 (in seguito decreto) ha introdotto misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro.

La norma prevede l’istituzione del “libro unico del lavoro”, in sostituzione di tutti i libri obbligatori (con esclusione del libro infortuni che non risulta abrogato) che il datore di lavoro doveva istituire ai sensi della normativa previgente.

In attuazione del comma 4 dell’articolo 39 del decreto è stato approvato il decreto ministeriale 9 luglio 2008 (in seguito DM) pubblicato in gazzetta ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008 (in vigore dallo stesso giorno) necessario per stabilire le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del regime transitorio.

Il Ministero del Lavoro ha diffuso i primi chiarimenti con la circolare n. 20/2008. L’Inail ha reso note alcune precisazioni di propria competenza inizialmente con la nota operativa del 4 settembre 2008, prot. 6992 e successivamente con la nota operativa del 10 settembre, prot. 7095 e nota operativa del 19 settembre 2008, prot. 7357.

            2. Finalità

 

Il libro unico non si discosta dal normale adempimento che le aziende e i professionisti svolgono periodicamente fermo restando alcune peculiarità che verranno analizzate nel presente documento.

Conseguentemente, l’affermazione di “iscrizione” di un lavoratore nel libro unico del lavoro va intesa come sinonimo di “elaborazione” di un cedolino paga al lavoratore medesimo, indicando anche le presenze (nei casi in cui tale sezione deve essere compilata) che sono alla base dell’elaborazione.

Ulteriore aspetto significativo della nuova disciplina è che il libro unico del lavoro – a differenza del libro matricola - non è più lo strumento di accertamento del lavoro sommerso, ma il mezzo attraverso il quale il personale ispettivo prende atto dell’organico dell’azienda e verifica il corretto adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali, fiscali e amministrativi.

Il lavoro irregolare, nel mutato quadro normativo, viene contrastato con altri strumenti di più immediato riscontro; è il caso della comunicazione obbligatoria anticipata (CO) senza la quale, quindi, le aziende difficilmente potranno giustificare la presenza in azienda di lavoratori subordinati, parasubordinati e associati in partecipazione. In mancanza della copia di trasmissione della comunicazione obbligatoria anticipata al centro per l’impiego, spetta al datore di lavoro dimostrare anche con altra documentazione la volontà di non occultare il rapporto di lavoro. A tale ultimo fine devono ritenersi idonee le denuncie obbligatorie mensili come, ad esempio, l’Emens e il DM10.

Il datore di lavoro, in considerazione dell’articolo 40, comma 2 del decreto, potrà comunque dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro attraverso l’esistenza di tutte quelle evidenze obbligatorie proprie di un regolare inserimento in azienda come, in primo luogo, la consegna del contratto di assunzione prima dell’inizio del rapporto sempre che sia accompagnata da altri elementi che consentano all’organo di vigilanza di poter rilevare la genuinità del rapporto (ad esempio, prova di aver rilevato le presenze, di aver effettuato la visita medica preventiva, di aver consegnato i dispositivi di protezione individuale per la sicurezza, di aver redatto verbali di inserimento in reparto, di aver consegnato le uniformi, di aver redatto verbali di avvenuta formazione eccetera).

Per i lavoratori esclusi dal campo di applicazione del libro unico del lavoro, come i prestatori di lavoro autonomo occasionale o di lavoro accessorio, il committente potrà documentare la regolarità del rapporto, per i primi mediante la lettera d’incarico e i successivi versamenti contributivi e d’imposta, per i secondi mediante la preventiva notifica all’INPS dell’impiego dei lavoratori.

            3. Lavoratori iscritti

 

Devono essere iscritti nel libro unico del lavoro i lavoratori con i quali viene stipulato uno dei contratti di seguito indicati:

            1 lavoro subordinato

            2 collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto

            3 collaborazione coordinata e continuativa di minima entità (articolo 61, comma 2 D.Lgs. n. 276/2003);

            4 associazione in partecipazione con apporto lavorativo esclusivo o misto (capitale e lavoro).

 

Devono ritenersi esclusi dall’obbligo di iscrizione nel libro unico del lavoro:

            • prestatori di lavoro autonomo anche di natura occasionale di cui all’articolo 2222 del codice civile

            • soci di cooperativa e di ogni altra società privi di un ulteriore rapporto di lavoro regolati con uno dei contratti sopra indicati per cui vige l’obbligo

            • collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari

            • coadiuvanti/coadiutori delle imprese commerciali

            • amministratori di società e sindaci quando questi configurano rapporto di natura professionale, come nel caso di incarichi assunti da soggetti iscritti ad un ordine professionale dell’area economica giuridica (consulenti del lavoro o dottori commercialisti ed esperti contabili)

            • agenti e rappresentanti di commercio

            • lavoratori domestici

            • titolari di borse di studio

            • stagisti

            • tirocinanti di studi professionali           

 

            3.1 Lavoratori somministrati e distaccati

 

I lavoratori somministrati devono essere iscritti nel libro unico del somministrante che è il datore di lavoro. L’utilizzatore del lavoratore somministrato - in forza ad un mero principio di collaborazione con gli organi di vigilanza, finalizzato ad evitare forme di impiego irregolare della manodopera - è chiamato ad annotare nel libro unico del lavoro esclusivamente i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento contrattuale e agenzia di somministrazione.

 

Analoghe considerazioni e medesimi dati vanno riferiti anche all’azienda distaccataria relativamente ai lavoratori presso essa distaccati (ovviamente con l’indicazione dell’azienda distaccante in luogo dell’agenzia di somministrazione).

Nei casi sopra indicati l’iscrizione dei lavoratori nel libro unico del lavoro potrà avvenire per tutti i mesi di durata della missione o del distacco, ovvero in alternativa solo nel mese di ingresso in azienda purché, oltre ai dati sopra descritti, sia indicata anche la data di inizio e di fine della missione o del distacco. E’ comunque ammessa la possibilità che le registrazioni vengano effettuate nel solo mese di ingresso e di uscita dei lavoratori dall’azienda.

Le registrazioni dei lavoratori somministrati e dei distaccati, possono essere realizzate anche senza l’utilizzo del layout del cedolino, ma semplicemente attraverso una elencazione dei dati richiesti su uno o più fogli stampati a seguire dei cedolini paga purché contraddistinti dalla numerazione sequenziale.

Se l’impresa non occupa nessun dipendente, né collaboratore o associato, non è tenuta alla istituzione del libro unico solo per registrare eventuali distaccati o somministrati.

La omessa registrazione dei lavoratori somministrati e distaccati non può essere sanzionata e non può essere oggetto di applicazione dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004 (“Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive”); ciò in quanto l’istituto della “disposizione” è legittimo nell’ambito dell’applicazione delle “norme” per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un “apprezzamento discrezionale”, mentre, l’iscrizione dei lavoratori in esame nel libro unico non ha origine in una norma di legge e non appare destinataria di un apprezzamento discrezionale.

Va sottolineato che, in ogni caso, i lavoratori somministrati e distaccati non confluiscono mai nella base occupazionale dell’azienda utilizzatrice o distaccataria neanche ai fini della quantificazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 39, commi 6 e 7 del decreto.

15.12.2008

Data di inserimento: 24/12/2008

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