Circolare di aggiornamento
NOVITÀ DAL PACCHETTO ANTICRISI Comunicato Stampa Governo 28.11.2008
Il decreto legge 185/2008 contenente le misure anticrisi, approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, prevede,fra l’altro, che:
• i cittadini residenti che compongono un nucleo familiare a basso reddito da lavoro dipendente o pensione o redditi assimilati riceveranno un bonus straordinario tra i 200 ed i 1.000 euro, parametrato al numero dei componenti del nucleofamiliare e a seconda che in famiglia vi siano portatori di handicap;
• i mutui per l’acquisto della prima casa non potranno superare il 4% e, per i mutui già stipulati, lo Stato si accollerà l’eventuale parte eccedente;
• le tariffe sono bloccate o ridotte per tutte le forniture abituali (fuorché l’acqua) fino al 31.12.2009;
• a decorrere dal 1.01.2009 le famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica avranno anche diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale;
• è previsto un prestito (a tasso particolarmente agevolato) alle famiglie nel cui ambito avvengano nuove nascite, al fine di supportare le spese connesse alle esigenze dei primi anni di vita. A tali misure si aggiunge il beneficio della “carta acquisti” recentemente varato dal Governo.
• il 2° acconto 2008 di Ires e Irap è ridotto di 3 punti percentuali; i contribuenti che avessero già provveduto al pagamento
o che non possano materialmente ricalcolare l’acconto potranno recuperare le somme versate in più in compensazione con l’F24 già con i versamenti dell’Iva in scadenza il 16.12.2008;
• l’IVA sarà pagata al momento dell’effettiva riscossione dei corrispettivi;
• sono, inoltre, ridotti i costi amministrativi sostenuti dalle imprese ed è prevista la revisione degli studi di settore, soprattutto in talune aree del Paese, per rimodulare gli indicatori di reddito agli effetti della congiuntura.
NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO DAL PACCHETTO ANTICRISI Comunicato Min. Lavoro 28.11.2008
• La detassazione di tutte le parti variabili del salario (esclusi gli straordinari), con aliquota secca e definitiva al 10%, è prorogata per tutto il 2009. La soglia di reddito utile (relativo all’anno precedente) per beneficiare dell’aliquota agevolata è innalzata da 30 a 35 mila euro. L’ammontare del salario di produttività fiscalmente agevolato sale da 3 a 6 mila euro.
• È stato approvato il sostegno “in deroga” al reddito dei lavoratori sospesi o licenziati. Il sostegno “in deroga” è esteso, per la prima volta, ai cosiddetti lavoratori atipici.
SCORPORO DEL TERRENO ED EDIFICIO “SIGNIFICATIVO” Ris. Ag. Entrate 12.11.2008, n. 434/E
• Ai fini dell’applicazione della disciplina dello scorporo dei terreni è necessario verificare se, al momento del conferimento del complesso immobiliare, la società abbia acquisito o meno un “edificio significativo” di cui all’art. 2645-bis del C.C., ossia un edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura. Infatti, in presenza di un “edificio significativo”, il valore complessivo del fabbricato, in relazione al quale applicare le disposizioni in esame deve essere comprensivo dei costi incrementativi sostenuti per renderlo pienamente funzionale, ovvero di quelli sostenuti fino all’entrata in funzione del bene nel ciclo produttivo.
• Nel caso esaminato dall’Agenzia, la società ha acquisito un’area sulla quale esistevano delle opere (fondazione stradale,recinzione, tubazioni, piazzale e marciapiedi, segnaletica, aiuole ecc.) non idonee a configurare un “edificio significativo”secondo la definizione sopra evidenziata. Su tale area la società ha successivamente costruito il capannone. In tali casi, non è applicabile la procedura di scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato, poiché il valore fiscalmente ammortizzabile è pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del fabbricato.
PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE RESE DA NON RESIDENTE Ris. Ag. Entrate 12.11.2008, n. 437/E
In linea generale, le intermediazioni effettuate da un soggetto che agisce in nome e per conto di terzi (intermediario con rappresentanza) sono soggette all’IVA in Italia quando è ivi effettuata l’operazione principale cui l’intermediazione si riferisce. Tuttavia, qualora il committente sia un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro dell’Unione Europea,la prestazione di intermediazione si considera territorialmente rilevante in tale Paese, mentre si considerano effettuate in Italia le prestazioni di intermediazione rese a soggetto di imposta identificato ai fini IVA in Italia.
DEPOSITI IVA Ris. Ag. Entrate 12.11.2008, n. 440/E
La società francese con rappresentante fiscale in Italia che acquista da un'impresa inglese auto provenienti dalla Cina e,prima di venderle in Italia, in Francia e Spagna, le pone in un deposito doganale Iva, deve distinguere le merci ancoraestere da quelle comunitarie, transitate con l'immissione in libera pratica nel nuovo regime fiscale. Così facendo potrà lavorare sui beni senza applicare l'imposta, che sarà assolta, all'estrazione dal deposito Iva, solo per le auto vendute in Italia.
DETRAZIONE 36% PER IL CONDOMINIO Ris. Ag. Entrate 17.11.2008, n. 442/E
• Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio che, considerato nella sua interezza, abbia carattere di residenzialità.
Fermo restando il rispetto del principio di "prevalenza" della funzione residenziale rispetto all'intero edificio è possibile ammettere a fruire dell'agevolazione fiscale, per le spese sostenute per le parti comuni di un edificio, anche il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali.
• La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati sulle parti comuni di un edificio è da considerarsi come un’agevolazione autonoma, che si affianca a quella prevista per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative,da calcolarsi anch'essa sul tetto massimo di spesa di 48.000 euro.
• Proprio perché trattasi di due distinte agevolazioni, i soggetti legittimati a porre in essere gli adempimenti necessari, ed indispensabili, alla loro fruizione sono individuati in maniera differente. Precisamente, mentre per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative la comunicazione ed il bonifico (obbligatorio per i pagamenti) è a carico del soggetto detentore o possessore dell'immobile, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio, invece, i descritti adempimenti devono essere posti in essere dall'amministratore del condominio ovvero da uno qualunque dei condomini.
LOCAZIONI FINANZIARIE IMMOBILIARI “IN POOL” Ris. Ag. Entrate 17.11.2008, n. 443/E
• La locazione finanziaria può essere stipulata con una sola società di leasing o, come nel caso in esame, con un pool di quest’ultime.
• Rientrano nella fattispecie del leasing in pool le operazioni consistenti nell’erogazione di finanziamenti o rilascio di garanzie alle quali partecipino due o più intermediari creditizi (società dell’elenco speciale e banche) con assunzione di rischio a proprio carico. Le società di leasing partecipanti al pool (in qualità di parte ‘concedente’) sono tenute alla registrazione dell’unico contratto di locazione finanziaria posto in essere e sono solidalmente obbligate al pagamento per l’intero dell’imposta di registro dovuta. Nessuna rilevanza assume nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria la regolamentazione interna dei rapporti obbligatori delle società costituenti il pool e i diritti e gli obblighi che le stesse assumono tra loro reciprocamente.
IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RELATIVE A VISITE MEDICHE Ris. Ag. Entrate 18.11.2008, n. 444/E
• Il cliente del professionista cui sia consegnato un atto per il quale l'imposta di bollo non sia stata assolta, deve presentare il documento all'ufficio competente, pagando il relativo tributo.
• In tale ipotesi, l'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può da questi essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell'onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15 del Tuir.
• La stessa conclusione vale nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta; nulla vieta, infatti, che l'importo del tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest'ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale.
Anche in tale ipotesi, l'imposta, separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella determinazione dell'onere detraibile.
• Al di fuori delle due ipotesi menzionate, il cliente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del Tuir consentono la relativa detrazione.
CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE DA PARTE DI IMPRENDITORE
AGRICOLO E ALIQUOTA IRAP
Ris. Ag. Entrate 18.11.2008, n. 445/E
In relazione alla cessione di terreni edificabili non opera l’esclusione dall’IVA disposta dall’art. 2, c. 3, lett. c) del DPR 633/1972. Proprio in considerazione di tale circostanza, i corrispettivi delle cessioni dovranno essere in ogni caso compresi - poiché soggetti a registrazione ai fini IVA - nella base imponibile IRAP. Qualora la cessione sia posta in essere da un imprenditore agricolo trova applicazione l’aliquota agevolata prevista nella misura dell’1,9%.
DONAZIONI E CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE Ris. Ag. Entrate 18.11.2008, n. 446/E
L’imposta sulle successioni e donazioni non si applica, in particolare, per i trasferimenti di partecipazioni in società di persone, purché ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa. In particolare, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento,rendendo contestualmente all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. A tal riguardo si rileva che l’omessa dichiarazione comporta la decadenza del beneficio in parola. Pertanto, se il beneficiario della donazione cede la partecipazione nei 5 anni successivi all’atto di liberalità, deve corrispondere l’imposta sostitutiva di cui al D.lgs. n.461/1997 come se il dante causa dell’atto di liberalità avesse compiuto direttamente la cessione a titolo oneroso.
UTILIZZO DEL NUMERO IDENTIFICATIVO IVA Ris. Ag. Entrate 19.11.2008, n. 447/E
• L’acquisto dei beni in Italia da parte della società ALFA, con invio in Francia, potrà formare oggetto di cessione intracomunitaria da parte dei fornitori nazionali senza che sia necessario utilizzare il numero identificativo IVA in Italia della stessa Società. Analogamente la Società francese potrà effettuare cessioni intracomunitarie direttamente nei confronti dei propri clienti italiani, i quali provvederanno a realizzare un acquisto intracomunitario.
• Qualora le materie prime, provenienti da altri Stati membri, siano introdotte in Italia per essere lavorate da terzisti italiani,gli adempimenti connessi con le due fattispecie prospettate dall’istante saranno differenti a seconda che i beni sianoconsegnati e destinati a clienti non residenti, ovvero siano consegnati con destinazione indeterminata.
RIVALUTAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO Ris. Ag. Entrate 19.11.2008, n. 448/E
• Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui lasentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo.
• In sostanza, resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.
COMPENSAZIONE OLTRE IL LIMITE LEGALE DI CREDITO IVA Ris. Ag. Entrate 27.11.2008, n. 452/E
L’errato utilizzo in compensazione di un credito Iva esistente oltre il limite previsto dall’art. 34 della legge 388/2000 potrà essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all’eccedenza Iva utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni (pari al 30% del credito eccedente) in misura ridotta. Il credito Iva così ripristinato potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri.
MANCATI VERSAMENTI DA CONDONO Comunicato Ag. Entrate 18.11.2008
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che ha avviato tutte le attività per recuperare i 5,2 miliardi condonati e non versati spontaneamente dai contribuenti che hanno aderito ai condoni del 2002 – 2003. Tutti i ruoli sono stati consegnati a Equitalia, che a sua volta ha già provveduto a notificare ai contribuenti interessati le relative cartelle di pagamento.
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE Comunicato Ag. Entrate 26.11.2008
È stato firmato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce le modalità tecniche di trasmissione, tramite il canale Siatel, delle segnalazioni inviate dai Comuni e suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali.All’interno del provvedimento sono inoltre precisati i criteri che si seguiranno per la ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni che hanno partecipato all’accertamento.
STRAORDINARI 2008 PER AUTOTRASPORTATORI Comunicato Ag. Entrate 27.11.2008
• Un provvedimento congiunto di Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali dà attuazione alla manovra d’estate, fissando nella misura del 28% la percentuale di retribuzione percepita quest’anno per prestazioni di lavoro straordinario che non forma reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. In sostanza, sarà escluso dall’imponibile il 28% delle somme percepite dagli autotrasportatori per lavoro straordinario prestato nel 2008.
• L’agevolazione, riservata alle imprese di autotrasporto merci su strada, compete nel rispetto dell’applicazione della regola “de minimis” e, quindi, del limite complessivo di 100.000 euro nell’arco di un triennio.
• Le somme non imponibili erogate ai dipendenti dovranno essere indicate separatamente nel modello 770 e nel Cud.
LAVORO ACCESSORIO NEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI Circ. Inps 1.12.2008, n. 104
L'INPS ha fornito indicazioni riguardo alla piena operatività, al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio,anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Sono individuati i “periodi di vacanza” per i giovani studenti:
• per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
• per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
• per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.