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CIRCOLARE N. 15 DEL 25/10/2008

Circolare di aggiornamento
 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI FISCALI Ris. Ag. Entrate 3.10.2008, n. 364/E
L’art. 5, c. 3 della delibera Cnipa 11/2004 ammette esplicitamente la possibilità di affidare a più soggetti il procedimento di conservazione e tale possibilità deve ritenersi ammessa anche per la conservazione dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.
Occorre al riguardo precisare che l’affidamento a diversi responsabili dell’incarico di effettuare la conservazione dei documenti fiscali non esonera il contribuente dal rispetto degli obblighi di natura documentale prescritti dalle disposizioni
tributarie.
IMPOSTA DI BOLLO SU QUIETANZE Ris. Ag. Entrate 3.10.2008, n. 365/E
L’imposta di bollo è dovuta anche sulle quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, emessi a favore dei contribuenti minimi, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad euro 77,47.
La tassa è trattenuta in modo virtuale sul titolo di spesa.
COSAP E IMPOSTA DI BOLLO Ris. Ag. Entrate 3.10.2008, n. 366/E
Il versamento del canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico (Cosap), tramite bollettino di conto corrente postale, non è assoggettato ad imposta di bollo, così come gli scritti e le memorie difensive rivolti al Comune volti ad ottenere l’annullamento del provvedimento di pagamento ingiuntivo e l’atto di opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Comune.
ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI IN ALTRO PAESE UE Ris. Ag. Entrate 3.10.2008, n. 367/E
L’art. 7, c. 4, lett. b) del D.P.R. 633/1972 prevede che le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili si considerano effettuate nel territorio dello Stato se eseguite nel territorio medesimo.
Nel caso in cui sia la società istante ad organizzare l’evento in altro Stato membro, i servizi da essa offerti non saranno da considerare, ai fini IVA, territorialmente rilevanti in Italia e come tali andranno considerati fuori dal campo di applicazione dell’imposta.
PARTITA IVA NON RESIDENTI Ris. Ag. Entrate 3.10.2008, n. 369/E
Nel caso esaminato l’intenzione dell’interpellante è quella di costituire nel territorio italiano il centro dei propri interessi, ed ivi svolgere l’attività lavorativa. Pertanto, la circostanza che nel territorio italiano sia costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo (Repubblica di San Marino) non è di ostacolo a considerare l’istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente.
Peraltro, poiché l’istante non svolge, nel Paese di residenza alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/9, da presentarsi ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/1972, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita Iva ordinaria.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E ASTA IMMOBILIARE Ris. Ag. Entrate 3.10.2008, n. 370/E
Un atto integrativo prodotto per fruire delle agevolazioni "prima casa" è valido anche nel caso di trasferimento di un immobile attraverso un'asta giudiziaria, a condizione che lo stesso sia presentato prima della registrazione del decreto del giudice di esecuzione.
SCRITTURE CONTABILI AUSILIARIE E IMPOSTA DI BOLLO Ris. Ag. Entrate 6.10.2008, n. 371/E
Qualora l’obbligo di tenuta del libro giornale sia soddisfatto mediante utilizzazione congiunta di un libro giornale secondo criteri sintetici, e di “libri giornali sezionali”, ai fini della determinazione dell’imposta di bollo in base all’art. 7, c. 3 del DM 23.01.2004, rilevano non solo le registrazioni effettuate nel libro giornale ma anche quelle effettuate nei libri giornali sezionali, che siano parte integrante del libro giornale al fine della sua regolare tenuta.
Non sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, le diverse scritture contabili sistematiche, tenute con modalità e secondo fini diversi da quelli propri del libro giornale (quali, ad esempio, le c.d. scritture ausiliarie), anche se definite in senso atecnico “sezionali del libro giornale”.
RIMBORSO IVA SU ACQUISTI DI BENI AMMORTIZZABILI Ris. Ag. Entrate 6.10.2008, n. 372/E
L'associazione di imprese che, su appalto del Comune, costruisce e gestisce un complesso sportivo che rimarrà di proprietà dell'ente locale, non può richiedere il rimborso dell'eccedenza Iva relativa alle spese sostenute per l'esecuzione dell'opera. Il bene, infatti, non è ammortizzabile dal gestore dell'impianto, ma fa parte del patrimonio del Comune.
PARTECIPAZIONE “INDIRETTA” E SOCIETÀ DI COMODO Ris. Ag. Entrate 6.10.2008, n. 373/E
La disciplina sulle società di comodo non si applica alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale; la partecipazione di un soggetto pubblico al capitale di una società (nella misura minima prevista dalla legge) deve essere diretta. Il legislatore, laddove avesse voluto, nell’ambito della causa di esclusione, fare riferimento anche alla tipologia della “partecipazione indiretta”, l’avrebbe espressamente prevista.
Pertanto, la società istante partecipata indirettamente dall’ente pubblico non può rientrare tra i soggetti esclusi in via automatica dall’ambito applicativo della disciplina sulle società non operative; qualora intenda evitare l’applicazione della disciplina sulle società non operative dovrà, pertanto, presentare apposita istanza ai sensi dell’articolo 37-bis,
comma 8 del D.P.R. n. 600 del 1973.
BONUS AGGREGAZIONI Ris. Ag. Entrate 6.10.2008, n. 374/E
Al fine di fruire del bonus aggregazioni, il requisito dell’operatività da almeno due anni deve essere riferito alle società partecipanti all’operazione di aggregazione e non ai loro danti causa in operazioni di conferimento o cessione di azienda.
Con C.M. 16/E/2007 è stato chiarito che l’operatività deve intendersi in senso sostanziale, con la conseguenza che non è sufficiente, ai fini della sussistenza del presupposto in esame, la formale costituzione dell’impresa da almeno un biennio, essendo, altresì, necessario che nel biennio stesso sia stata svolta una effettiva attività commerciale, né ai medesimi fini è rilevante l’operatività di soggetti partecipanti.
CODICE TRIBUTO PER AUTOTRASPORTO Ris. Ag. Entrate 9.10.2008, n. 376/E
È stato istituito il codice tributo “6809”, denominato “credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto – art. 83 bis, c. 26 del D.L.25.06.2008 convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133.”
SERVITU’ DI PASSAGGIO SU FONDO RUSTICO Ris. Ag. Entrate 10.10.2008, n. 379/E
La costituzione di una servitù deve essere ricondotta all’art. 67, c. 1, lett. b), primo periodo, del Tuir, concernente le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate l’istante intende costituire volontariamente una servitù di passaggio, per un periodo di tempo determinato pari a dieci anni,in favore di un fondo attiguo di proprietà della società autorizzata alla realizzazione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, ricevendo in cambio una indennità. Ad avviso dell’Agenzia, la fattispecie rappresentata presenta i requisiti per essere assimilata alla cessione a titolo oneroso di beni immobili disciplinata dall’art. 67, c. 1, lett. b), primo periodo, del Tuir,
generando plusvalenza.
RIBALTAMENTO DEI COSTI AI CONSORZIATI E REVERSE
CHARGE
Ris. Ag. Entrate 10.10.2008, n. 380/E
Per quanto riguarda l’applicazione del meccanismo del reverse-charge nel rapporto tra la Società Consortile e le Società consorziate, in sede di “ribaltamento” dei costi e degli oneri dalla prima sostenuti, la C.M. 37/E/2006 ha chiarito, ai soli fini del reverse-charge, che i rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini. Con riferimento alla fattispecie in esame, il regime dell'inversione contabile non opera.
DONAZIONE CON COSTITUZIONE DI USUFRUTTO Ris. Ag. Entrate 14.10.2008, n. 381/E
La donazione con costituzione del diritto di usufrutto comporta lo spostamento della soggettività passiva d’imposta dal “nudo proprietario” all’usufruttuario; pertanto, in caso di contratto di donazione con riserva di usufrutto, obbligato a dichiarare il reddito del fabbricato è il padre/donante/usufruttuario e non la figlia/donataria/”nuda proprietaria” dell’immobile.
Riguardo, poi, al caso in cui l’usufruttuario stipuli, per il medesimo bene oggetto di usufrutto, un contratto di comodato, sotto il profilo fiscale il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal padre/comodante alla figlia/comodataria. Anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, dal punto di vista fiscale non si ha un mutamento nella titolarità del reddito fondiario, dall’usufruttuario comodante al nudo proprietario. Ne consegue che il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato all’usufruttuario.
CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTI A SEGUITO DI CONTROLLI
AUTOMATICI DELLE DICHIARAZIONI
Ris. Ag. Entrate 14.10.2008, n. 384/E
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che consentono il versamento di una quota delle somme richieste dall'Amministrazione Finanziaria quando, dai controlli automatici delle dichiarazioni, emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato dai contribuenti.
DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PRIMA CASA
ACQUISTATA ALL’ASTA
Ris. Ag. Entrate 14.10.2008, n. 385/E
Nel caso in cui gli interessi passivi si riferiscano ad un mutuo per l’acquisto di un immobile all’asta giudiziaria, che ha comportato l'instaurarsi di un procedimento esecutivo di rilascio nei confronti dell'ex proprietario, con susseguente trasferimento della residenza oltre il termine di un anno dall’acquisto dell’abitazione, la detrazione degli interessi pagati in relazione al mutuo compete, a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.
TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL Circ. Ag. Entrate 17.10.2008, n. 58/E
In attesa della predisposizione di un’apposita procedura telematica per la registrazione dei contratti in oggetto e per il relativo pagamento, l’imposizione dell’atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto digitalmente deve aver luogo mediante presentazione ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate del modello di richiesta di registrazione (Mod. 69), allegando allo stesso il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell’atto firmato digitalmente dai contraenti, unitamente ad un esemplare in formato cartaceo.
REQUISITO REDDITUALE PER IL GRATUITO PATROCINIO Ris. Ag. Entrate 20.10.2008, n. 387/E
Ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbienza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, non è possibile scomputare dal reddito complessivo l’eventuale perdita subita nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da altri componenti del nucleo familiare.
COPIA DEL CERTIFICATO CAMERALE E BOLLO Ris. Ag. Entrate 20.10.2008, n. 388/E
La fotocopia del certificato camerale, non dichiarata conforme all’originale, prodotta al momento della trascrizione del trasferimento di proprietà del veicolo, non soggiace all’imposta di bollo.
APPORTO A FAVORE DI FONDO IMMOBILIARE Ris. Ag. Entrate 20.10.2008, n. 389/E
All'apporto a favore del fondo immobiliare di un diritto di godimento su una pluralità di immobili prevalentemente locati (diritto da ricondurre a contratti di leasing immobiliare ceduti dalla società al fondo in cambio di una sottoscrizione di quote) può applicarsi l'esclusione da IVA ai sensi dell’art. 8, c. 1-bis del D.L. 351/2001.
ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI Ris. Ag. Entrate 20.10.2008, n. 390/E
Nell’ipotesi in cui l’estromissione abbia ad oggetto un immobile strumentale per natura che nei primi mesi dell’anno 2008 sia stato concesso in locazione con applicazione dell’Iva, occorrerà procedere alla rettifica dei documenti emessi con addebito dell’imposta, tramite l’emissione di una nota di variazione. L’esclusione dell’immobile strumentale dal patrimonio dell’impresa comporta, inoltre, l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 2%, anziché dell’1%.
Nell’ipotesi in cui l’immobile oggetto di estromissione rientri tra quelli abitativi esenti dall’Iva ai sensi dell’art. 10, n. 8- bis) del DPR 633/1972, l’estromissione dell’immobile è equiparata ai fini dell’Iva alla cessione dello stesso e pertanto, per gli immobili abitativi la cui cessione rientrerebbe nel regime di esenzione disposto dall’articolo 10, n. 8- bis del DPR 633/1972, anche la maggiorazione Iva dell’imposta sostitutiva, che deve essere determinata sulla base dell’aliquota Iva applicabile al valore normale del bene, non risulta dovuta.
Resta fermo l’obbligo di procedere alla rettifica della detrazione Iva di cui all’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972 per i beni immobili per i quali si è proceduto alla detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto e che risultano successivamente
impiegati in operazioni esenti.
REDDITO FONDIARIO DA LOCAZIONE DI IMMOBILE Ris. Ag. Entrate 22.10.2008, n. 394/E
Dal punto di vista fiscale, il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal marito/comodante alla moglie/comodataria. Pertanto, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non è trasferita dal proprietario-comodante al comodatario-locatore e, di conseguenza, il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato, anche in quest’ipotesi, al proprietario dell’immobile.
CESSIONE DI FABBRICATI IN UN PIANO DI RECUPERO Ris. Ag. Entrate 22.10.2008, n. 395/E
La circostanza che i fabbricati oggetto di cessione ricadano in un Piano di recupero da cui discende la possibilità di sviluppare, in termini di incremento, le cubature esistenti, fa sì che oggetto della compravendita non possano essere più considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico ma, diversamente, l'area su cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione alle potenzialità edificatorie in corso di definizione. Pertanto, dato che deve ritenersi che la cessione abbia ad oggetto un'area edificabile, può tornare eventualmente applicabile la disposizione che prevede la rivalutazione del valore dei terreni tramite l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore periziato, a condizione che la redazione ed il giuramento della perizia, nonché il versamento della prima o dell'unica rata, siano effettuati entro la data
del 31.10.2008.
SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI PARAFARMACI Ris. Ag. Entrate 22.10.2008, n. 396/E
In linea generale, la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc…, non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli artt. 10, c. 1, lett. b) e 15, c. 1), lett. c) del Tuir.
CESSIONE DI PARTECIPAZIONE DETENUTA IN SOCIETÀ DI PERSONE
Ris. Ag. Entrate 22.10.2008, n. 398/E
Relativamente alle partecipazioni nelle società indicate nell’art. 5 del Tuir, il c. 6 dell’art. 68 del Tuir prevede che, ai finidella determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, il costo o valore di acquisto deve essere aumentato o diminuitodei redditi e delle perdite imputate al socio e che dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati,gli utili distribuiti al socio. Tale principio, che trova applicazione per le partecipazioni detenute in soggetti, quali le società di capitali, resisi “trasparenti” per opzione, vale anche per le partecipazioni detenute da società di capitali in soggetti “naturalmente trasparenti” quali le società di persone. Pertanto, il costo fiscale della partecipazione ceduta dalla S.r.l. potrà essere aumentato dei redditi ad essa attribuiti per trasparenza dalla società partecipata e altresì diminuito degli utili distribuiti da quest’ultima purché prodotti in periodi di tassazione per trasparenza.
DETASSAZIONE STRAORDINARI Circ. Ag. Entrate 22.10.2008, n. 59/E
Facendo seguito alla C.M. 49/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti operativi relativamente alle misure fiscali di tassazione agevolata delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per i premi di produttività.
In particolare, la misura trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, l’espressione “somme erogate a livello aziendale” va intesa in senso atecnico, con la conseguenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori. Rientrano, inoltre, nel campo di applicazione della misura anche i lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi, nonché i lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nella ipotesi in cui le somme erogate abbiamo come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione.
Compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie, effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi, rientrano nello speciale regime di tassazione, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario.
COLLEGATA ESTERA PARTECIPATA TRAMITE TRUST Ris. Ag. Entrate 23.10.2008, n. 400/E
L’interposizione di un trust nella catena partecipativa di controllo o di collegamento fa comunque scattare il meccanismo di applicabilità della normativa Cfc. Infatti, la detenzione delle partecipazioni tramite un trust può essere assimilata all’ipotesi di possesso della partecipazione “per interposta persona”, atteso che il trust, come chiarito nella C.M. 48/E/2007, rientra nella nozione di “persona”.
DICHIARAZIONE IRAP G.U. 13.10.2008, n. 240
La Legge Finanziaria 2008 ha previsto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31.12.2007, la dichiarazione annuale dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) deve essere presentata non più in forma unificata, ma direttamente alla Regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
Il D.M. Economia 11.09.2008 prevede la redazione di un modello di dichiarazione IRAP da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in modo separato rispetto al modello UNICO. Il modello sarà emanato con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Fino all'emanazione del provvedimento, si applicheranno le norme vigenti relative alla presentazione del modello di dichiarazione UNICO.
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO Provv. Ag. Entrate 8.10.2008
Il credito d’imposta per l’autotrasporto è riconosciuto in misura corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate. Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 35% dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo. Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 70% dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo.
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ESENTI DA IVA Provv. Ag. Entrate 6.10.2008
L'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l'attuazione dell'art. 82 del D.L. 112/2008 relativamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione esenti da Iva e ai versamenti della relativa imposta di registro.
Per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25.06 e per quelli stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento del direttore dell'Agenzia è stabilito che, per la registrazione, è sufficiente la trasmissione dei soli dati indispensabili ai fini delle imposte di registro senza allegare il testo del contratto. Per i contratti stipulati fino al 31.10 gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 30.11, mentre per quelli stipulati dopo il 31.10 restano salvi i termini ordinari.
24.10.2008
Data di inserimento: 25/10/2008

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