MANOVRA D’ESTATE
È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 196 della Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.08.2008 la legge 6.08.2008, n.133, di conversione del D.L. 25.06.2008, n. 112, cosiddetta “Manovra d’estate”.
DETRAZIONE IVA Ris. Ag. Entrate 29.07.2008, n. 321/E
Per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva il contribuente non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano “afferenti”, cioè destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno diritto a detrazione.
CODICE TRIBUTO PER UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Ris. Ag. Entrate 30.07.2008, n. 323/E
Per consentire la fruizione del credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate è stato istituito il codice tributo “6807”.
DECADENZA AGEVOLAZIONI FISCALI ALLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
Ris. Ag. Entrate 30.07.2008, n. 324/E, 325/E
La permuta, in quanto negozio idoneo a trasferire la proprietà di un bene a favore di un terzo, ove comporti il passaggio a favore di terzi di un fondo acquistato nell’ultimo quinquennio con i benefici di cui alla legge 604/1954, integra una causa di decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI COMUNITARI Circ. Ag. Entrate 30.07.2008, n. 52/E
• L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 52/E/2008, fornisce delucidazioni in merito ad alcuni aspetti applicativi che riguardano l’immatricolazione e la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli, e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario.
• Nel caso di acquisto intracomunitario di un veicolo da parte di un soggetto passivo Iva, non rivenditore abituale di mezzi di trasporto, non trova applicazione l’obbligo di effettuare il versamento dell’imposta mediante il modello F24 Auto UE ai fini dell’immatricolazione, non essendo l’acquisto finalizzato ad una successiva cessione sul mercato dei mezzi di trasporto. Sono assoggettati, invece, all’obbligo d l modello F24 Auto UE i rivenditori abituali che, per conseguire obiettivi di natura commerciale, usano iscrivere le auto - a proprio nome - nel pubblico registro automobilistico prima di venderle.
REDDITI PRODOTTI DA IMPRESA ESTERA COLLEGATA Ris. Ag. Entrate 30.07.2008, n. 326/E
L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alle modalità di tassazione dei redditi prodotti da una holding residente in un Paese a fiscalità privilegiata che risulti collegata o controllata da una società per azioni residente in Italia.
PARTITA IVA PER LA STABILE ORGANIZZAZIONE Ris. Ag. Entrate 30.07.2008, n. 327/E
• È da considerare soggetto passivo Iva chi esercita un’attività avente un carattere economico, anche a prescindere dalla rilevanza delle singole operazioni ai fini dell’applicazione dell'imposta. Ai soggetti diversi dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, la soggettività passiva d'imposta è attribuita indipendentemente dall’effettuazione di operazioni Iva. La circostanza che le prestazioni effettuate tra la casa madre e la stabile organizzazione siano fuori campo Iva, nulla toglie alla natura commerciale dell’attività svolta dalla stabile organizzazione che, pertanto, è da considerare soggetto passivo ai fini Iva; d’altronde non esistono limiti a che la stabile organizzazione svolga anche operazioni nei confronti di soggetti terzi che dovrebbero essere regolarmente fatturate e registrate.
• Ne consegue, quindi, che la stabile organizzazione deve essere munita di partita Iva e deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia.
SCIOGLIMENTO SOCIETÀ DI PERSONE Ris. Ag. Entrate 30.07.2008, n. 329/E
• Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, per le società di persone il procedimento formale di liquidazione, disciplinato dagli articoli 2275 C.C. e seguenti, non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla definizione dei rapporti sociali con altre modalità.
• Nell’ipotesi di scioglimento della società e di continuazione dell’attività imprenditoriale in forma individuale, si è in presenza di “trasformazione” societaria in senso generico, diversa da quella disposta dal Codice Civile. In particolare, il passaggio dalla società di persone alla ditta individuale determina un rapporto tra soggetti distinti per cui la continuazione dell’impresa in forma individuale necessita della preventiva liquidazione – da intendersi sia volontaria che formale – e dell’estinzione della società. Tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione civilistica dell’operazionestraordinaria, la continuità oggettiva dell’attività d’impresa comporta la neutralità fiscale di tale “trasformazione” atipica.Con riferimento ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, la dichiarazione di una societàdi persone, sciolta senza intraprendere la formale procedura di liquidazione, deve essere presentata entro i termini ordinari.
QUADRO VT DELLA DICHIARAZIONE IVA Ris. Ag. Entrate 30.07.2008, n. 330/E
Al fine di consentire al contribuente di compilare integralmente il quadro VT della dichiarazione annuale Iva, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il rappresentante fiscale possa assumere come “luogo di esercizio dell’attività”, per la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili effettuate dalla società nei confronti dei consumatori finali e della relativa imposta, il luogo coincidente con il proprio domicilio fiscale.
PERMUTA DI SERVIZI Ris. Ag. Entrate 31.07.2008, n. 331/E
• In caso di permuta servizi tra un'agenzia viaggi e una pubblicitaria, per cui in cambio della sponsorizzazione è offerto alla società di comunicazione un ventaglio di pacchetti turistici tra cui scegliere, entrambe le agenzie devono emettere fattura improrogabilmente entro la data di inizio del viaggio. Soltanto nel momento in cui il viaggio o il soggiorno siano “iniziati”, la prestazione deve intendersi effettuata ai fini dell’IVA.
• Prima di tale momento la prestazione dell’agenzia di viaggio non può considerarsi effettuata, in quanto non definita dei suoi contenuti, anche se la controprestazione convenuta in permuta (quella, appunto, dell’agenzia di pubblicità) sia stata già resa.
NATURA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA Ris. Ag. Entrate 1.08.2008, n. 332/E
• Per partecipazioni qualificate si intendono le partecipazioni, i titoli e diritti che rappresentano una percentuale superioreal 2 o al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25% del capitale o del patrimonio,secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Al fine di considerare “qualificata” una cessione di partecipazioni è sufficiente che la partecipazione ceduta superi, nell'arco di dodici mesi, anche uno soltanto dei due predetti limiti percentuali.
• Con riferimento alla percentuale dei diritti di voto, tenuto conto che l'articolo 2352 del Codice Civile prevede che in caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto, salvo convenzione contraria, spetta all'usufruttuario, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in mancanza di una espressa diversa pattuizione, qualora il fiduciante detenga partecipazioni sia a titolo di proprietà che a titolo di nuda proprietà, al fine di stabilire la percentuale dei diritti di voto, occorre far riferimento esclusivamente alla percentuale detenuta a titolo di proprietà.
• Inoltre, nel caso in cui il fiduciante sia titolare del diritto di usufrutto ovvero possa esercitare il diritto di voto pur essendo nudo proprietario, occorre considerare anche tali partecipazioni al fine del calcolo della percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
RIVALUTAZIONE TERRENI Ris. Ag. Entrate 1.08.2008, n. 333/E
• Il valore rideterminato di terreni edificabili e con destinazione agricola non può essere utilizzato ai fini della determinazione del reddito d’impresa, in quanto la norma prevede che esso debba essere utilizzato esclusivamente agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, c. 1, lett. a) e b) del TUIR.
• Con la C.M. 16/E/2008 è stato chiarito che tale valore rideterminato non è utilizzabile neanche in occasione del recesso del socio dalla società, in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono “utile” per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
DETRAZIONE 55% PER LAVORI NON ULTIMATI Ris. Ag. Entrate 1.08.2008, n. 335/E
• Le spese per i lavori di riqualificazione energetica, che danno diritto alla detrazione del 55%, iniziati nel 2007 e ancora non ultimati, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2007. Per le spese sostenute nel 2008 la detrazione potrà essere fruita in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2008, fermo restando il limite massimo complessivo previsto per intervento.
• Inoltre, non è più previsto il termine del 29.02.2008 quale ultimo giorno per la comunicazione all’Enea dell’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio, essendo sufficiente che la comunicazione sia inviata entro 90 giorni della fine dei lavori.
DETRAZIONE 36% PER IL MONTASCALE Ris. Ag. Entrate 1.08.2008, n. 336/E
L’installazione in un condominio di un montascale, che consente l’accesso al piano garage, beneficia della detrazione Irpef del 36% per un tetto massimo di euro 48.000, trattandosi di un intervento ad utilizzo esclusivo. Pertanto il beneficio, anche se l’intervento è avvenuto sulle parti comuni di un edificio residenziale, non deve essere calcolato in base alla quota millesimale.
LOCAZIONE CON CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ VINCOLANTE PER LE PARTI
Ris. Ag. Entrate 1.08.2008, n. 338/E
In presenza di un contratto di vendita con riserva della proprietà o di un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, il verificarsi dell'effetto traslativo, differito a mero scopo di garanzia, è voluto da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del negozio: è a tale ultima data, quindi, che occorre fare riferimento per individuare il momento in cui, ai fini della redazione del bilancio e ai fini fiscali, rileva il trasferimento del bene.
DETRAZIONE 55% PER SOSTITUZIONE E RINNOVAMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Ris. Ag. Entrate 1.08.2008, n. 340/E
• La fruizione della detrazione 55% da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, compete con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
Per le imprese, in particolare, condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua un’effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata. Per la società istante, esercente l’attività di pura locazione, gli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali.
• Con particolare riferimento alla natura degli immobili concessi in locazione, è stato precisato che non sono strumentali gli immobili che, pur potendo essere considerati tali rispetto alle finalità che il soggetto di imposta persegue attraverso l’esercizio dell’impresa, costituiscono, nel contempo, l’oggetto della predetta attività imprenditoriale, come nell’ipotesi degli immobili locati a terzi e, in particolare, quelli locati dalle società immobiliari. Sulla base delle considerazioni espresse l’Agenzia ritiene che la società istante non possa fruire della detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili adibiti a locazione abitativa.
TFR EROGATO A DIPENDENTE NON RESIDENTE Ris. Ag. Entrate 1.08.2008, n. 341/E
• L’art. 23, c. 2, lett. a) del Tuir stabilisce il principio in base al quale, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni che subordinano la tassazione dei redditi prodotti dai non residenti alla circostanza che le attività e i beni da cui derivano siano esercitate e si trovino nel territorio dello Stato – le indennità di fine rapporto, assieme alle pensioni e agli assegni ad esse assimilati, si considerano prodotte nel territorio italiano se sono corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. In tale ipotesi, non è data alcuna rilevanza alla circostanza che la prestazione sia eseguita in Italia o all’estero. Il trattamento fiscale previsto dal nostro ordinamento può subire modifiche per effetto delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
• L’art. 15 della Convenzione Italia-Germania prevede, in via generale, il principio per cui gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato. La parte di TFR maturata nel periodo di lavoro svolto in Italia deve essere tassata esclusivamente dal nostro Stato, in quanto può essere considerata retribuzione erogata ad un soggetto residente in relazione ad una prestazione di lavoro effettuata in Italia. D’altra parte l’imposizione del TFR riferibile agli anni di lavoro effettuati in Germania è riservata esclusivamente allo Stato tedesco, per analoga motivazione.
IVA SU SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA Ris. Ag. Entrate 4.08.2008, n. 343/E
L’attività di consulenza in materia di investimenti può essere ricompresa tra le attività esenti dall’Iva sensi dell’art. 10, c.1, n. 9) del D.P.R. 633/1972, in quanto risulta inquadrabile fra le attività di intermediazione, allorché sia strettamente collegata e connessa ad un’operazione di negoziazione.
IMMATRICOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI USATI IMPORTATI DALLA UE Ris. Ag. Entrate 5.08.2008, n. 344/E
• Non si configura un acquisto intracomunitario del veicolo qualora non vi sia stata alcuna cessione tra l'operatore tedesco e quello italiano e qualora il veicolo sia sempre rimasto in Italia, sebbene lo stesso abbia ottenuto una targa tedesca intestata ad un soggetto stabilito in Germania. Ne consegue che l'immatricolazione in Italia del medesimo veicolo è subordinata, dal punto di vista tributario, alla presentazione della documentazione doganale dalla quale si evince il pagamento dell'IVA in dogana, senza che assuma rilevanza, di per sé, la circostanza che al veicolo sia stata precedentemente attribuita una targa di un altro Paese comunitario.
• I servizi resi dalla società tedesca all'istante, in quanto prestazioni di servizi su un bene mobile situato nel territorio italiano, rilevano ai fini ell'applicazione dell'IVA in Italia a norma dell'art. 7, c. 4, lett. b) del DPR 633/1972.
TRASFERIMENTO IN ITALIA DI SOCIETÀ HOLDING LUSSEMBURGHESE Ris. Ag. Entrate 5.08.2008, n. 345/E
Le perdite maturate in Lussemburgo non potranno essere portate in deduzione dai futuri redditi eventualmente conseguiti in Italia dalla società che ha trasferito la propria sede legale dal Lussemburgo in Italia.
Per quanto riguarda le perdite che eventualmente matureranno nei primi tre periodi d’imposta di residenza in Italia, l’art. 84, c. 2 del TUIR consente di riportare illimitatamente le perdite fiscali a condizione:
• che siano realizzate nei primi 3 periodi d’imposta decorrenti dalla data di costituzione della società;
• che si riferiscano ad un’attività produttiva nuova.
DETRAZIONE IVA VERSATA IN DOGANA Ris. Ag. Entrate 5.08.2008, n. 346/E
• Salvo casi di esclusione indicati nel Codice Doganale Comunitario, in generale, per i beni importati, anche se non a titolo definitivo, l’Iva deve essere accertata, liquidata e riscossa in dogana all’atto della loro introduzione nel territorio nazionale. Inoltre, la circostanza che le disposizioni in materia doganale consentono a soggetti diversi dal proprietario effettivo delle merci di operare in dogana in nome proprio e per conto del proprietario, permette di affermare che la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria per ottenere la detrazione dell’Iva pagata, bensì occorre che i beni o servizi acquisiti presentino un nesso immediato e diretto con l’oggetto dell’attività d’impresa, ossia siano ad essi inerenti.
• Da quanto detto, anche nel caso esaminato dall’Agenzia, sebbene la merce sia importata in virtù di un contratto di consignment stock, in base al quale l’acquirente italiano acquisterà la proprietà dei beni solo al momento del loro prelievo dal deposito, e quindi in un momento successivo rispetto al transito delle merci in dogana, la società istante ha, da un lato, l’obbligo di assolvere l’Iva in dogana e, dall’altro, il diritto di esercitare la detrazione dell’Iva medesima ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972, previa annotazione della bolletta doganale nel registro di cui all’art. 25 del medesimo decreto.
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE CON CESSIONE DI BENI CULTURALI Ris. Ag. Entrate 5.08.2008, n. 347/E
L’art. 28-bis del DPR 602/1973 consente il pagamento delle imposte dirette mediante la cessione di beni culturali.L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esclusi dall’ambito applicativo di tale norma i contribuenti che, non avendoalcun debito con l’Erario, propongono la cessione di beni culturali per il pagamento di eventuali imposte future.
CESSIONE DI IMMOBILI AL COMUNE Ris. Ag. Entrate 7.08.2008, n. 350/E
• La cessione al Comune, da parte di una società, di alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur apparendo carente di una immediata e specifica controprestazione, trova giustificazione e assume carattere oneroso nell’ambito di un’operazione complessa rilevante economicamente, nella quale la stessa cessione, effettuata in esecuzione di un impegno a carico della società cedente, si inserisce in un rapporto giuridico che impone adempimenti e oneri perciascuna delle parti interessate.
• Pertanto, la cessione di cui trattasi non può configurarsi, sotto il profilo fiscale, quale cessione gratuita ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4) del DPR 633/1972 e, conseguentemente, alla stessa non è applicabile il regime di esenzione dall’IVA previsto dal n. 12) dell’art. 10 del DPR 633.
RESIDENZA FISCALE Ris. Ag. Entrate 7.08.2008, n. 351/E
• Occorre una valutazione d’insieme dei molteplici rapporti che il soggetto intrattiene nel nostro Paese per valutare se, nel periodo in cui è stato anagraficamente residente all’estero, abbia effettivamente perso ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e possa quindi essere considerato fiscalmente non residente.
• Lo status di residente fiscale implica quindi l’esame delle possibili relazioni - sia personali che reali - con il Paese, che non può essere effettuata in sede di interpello, ma solo in sede di eventuale accertamento.
SOCIETÀ CONTROLLATA CON SEDE IN URUGUAY Ris. Ag. Entrate 7.08.2008, n. 352/E
• L’Uruguay è considerato uno Stato a regime fiscale privilegiato “con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore” nonché, relativamente alle società che usufruiscono di regimi fiscali agevolati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria dell’Uruguay.
• Tuttavia, poiché la società controllata non rientra tra le società esercenti attività bancaria e le società holding che esercitano esclusivamente attività off-shore, essa non può essere considerata residente o localizzata in Uruguay.
DETRAZIONE 36% E PAGAMENTO DELLE SPESE CON BONIFICO ON LINE Ris. Ag. Entrate 7.08.2008, n. 353/E
Ai fini della detrazione 36%, il bonifico on-line può essere assimilato al bonifico tradizionale. Nel caso in esame, non essendo presenti nel bonifico, oltre agli estremi della norma agevolativa, anche altri elementi essenziali quali il codice fiscale dell'ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, l’Agenzia ritiene che tale irregolarità possa essere sanata fornendo i predetti dati alla banca. Sulla base di tali informazioni la banca potrà infatti adempiere all'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
CONSERVAZIONE DELLE COPIE DELLE DICHIARAZIONI Ris. Ag. Entrate 8.08.2008, n. 354/E
• La sottoscrizione della dichiarazione è un elemento essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti di imposta. Analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione che conservano su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che queste siano riproducibili su modello conforme a quello approvato.
• Coerentemente con tale interpretazione, la risoluzione n. 298/E del 18.10.2007 precisa che le copie conservate susupporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione possono anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Inoltre, attesa la natura di documento informatico della copia della dichiarazione creata su supporti informatici,l’obbligo di conservazione può essere assolto nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 3 del D.M. 23.01.2004. Tale previsione è estendibile anche alle copie inviate dall’intermediario abilitato a trasmettere le dichiarazioni.
BORSE DI STUDIO A STRANIERI Ris. Ag. Entrate 8.08.2008, n. 356/E
Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali sono escluse dalla base imponibile Irpef.
CODICE TRIBUTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EROGATE DALL’ISTAT Ris. Ag. Entrate 8.08.2008, n. 357/E
È stato istituito il codice tributo "949T" denominato "sanzioni amministrative irrogate dall’ISTAT", da evidenziare nel campo 11 del modello F23. Resta fermo sia l’utilizzo del codice ente ”IST” nel campo 6 e del codice causale “PA” nel campo 9, sia gli estremi della contabilità speciale su cui eseguire i riversamenti (n. 130195 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Sezione 348).
PAGAMENTO DIFFERITO DIRITTI DOGANALI D.M. 25.07.2008
Il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di 30 giorni è stabilito nella misura del 3,805% annuo per il periodo 13.07.2008-12.01.2009.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE G.U. 12.08.2008, n. 188
• Il D.M. 25.07.2008 contiene le regole per l’attuazione del regime di imposta sostitutiva concernente le operazioni di riorganizzazione societaria introdotto dall’art. 1, c. 46 della legge 244/2007. Il regime è opzionale e consente, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, di attribuire rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti sui beni ricevuti in esito a operazioni di conferimento (fusione e scissione).
• L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta anche per le operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31.12.2007; in tal caso, l’opzione è esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a detto periodo. Nel caso di esercizio dell’opzione nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 il versamento della prima rata è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui è esercitata l’opzione (Unico 2008); il versamento della seconda e terza rata sarà effettuato entro il termine previsto, rispettivamente, per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi (2008 e 2009).
PROROGA ADEMPIMENTI E VERSAMENTI DI AGOSTO DPCM 29.07.2008
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme previste dagli artt. 17 e 20, c. 4 del D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza tra il 1 e il 20 del mese di agosto 2008, potevano essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
COMUNICAZIONE CUMULO PENSIONE-REDDITI DA LAVORO
Il termine di presentazione, da parte dei pensionati, del modello 503 AUT per la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo (coincidente con il termine previsto per il modello Unico) è prorogato al 30.09.2008.
LIBRO UNICO DEL LAVORO C.M. Lavoro 21.08.2008, n. 20
Con la circolare 21.08.2008, n. 20 il Ministero del Lavoro evidenzia al personale ispettivo il radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione,a far data dal 18.08.2008, con il libro unico del lavoro. In via transitoria, fino al periodo di paga relativo al mesedi dicembre 2008 (quindi fino al 16.01.2009), i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta dellibro unico del lavoro, attraverso la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, preventivamente vidimati e debitamentecompilati e aggiornati. Il libro matricola ed il registro d’impresa si intendono immediatamente abrogati a far data dal18.08.2008.
DECONTRIBUZIONE PREMI DI RISULTATO Circ. Inps 6.08.2008, n. 82
Le domande per fruire dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello potranno essere inviate all’Inps, esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 15.00 del 15.09.2008, secondo le specifiche tecniche allegate alla circolare 82/2008.