Speciale Manovra d’estate - 7.07.2008
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D.L. 25.06.2008, n. 112, pubblicato in G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152
FISCO
ESENZIONE DA CAPITAL GAIN DELLE PLUSVALENZE
REINVESTITE
Art. 3
• All’art. 68 Tuir, che disciplina la determinazione del cd. capital gain, è aggiunto il nuovo c. 6-bis, in base al
quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società costituite da non più di 7 anni,
possedute da almeno 3 anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, e sono pertanto da
considerarsi esenti, a condizione che, entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia
reinvestita in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività.
• L’esenzione si applica per un importo pari alla plusvalenza reinvestita, e comunque non superiore al quintuplo
del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili),
di beni immateriali ovvero di spese di ricerca e sviluppo.
TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER LAVORATORI
AUTONOMI
Art. 32, c. 3
• A decorrere dal 25.06.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati alla tenuta di uno o più conti correnti
sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali. Inoltre, tali soggetti non dovranno più incassare
i compensi di importo pari o superiore a 1.000 euro esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili
(assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).
STUDI DI SETTORE Art. 33, cc. 1-2
Art. 83, c. 19
• Ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d’imposta
in cui gli stessi entrano in vigore, gli studi stessi devono essere pubblicati, anziché entro il 31.03 dell’anno
successivo:
- per il 2008, entro il 31.12.2008;
- a partire dal 2009, entro il 30.09 del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
• A decorrere dal 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale.
ABROGAZIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Art. 33, c. 3
• Con l’abrogazione dell’art. 8-bis, c. 4-bis del D.P.R. n. 332/1998 è soppresso l’obbligo di presentazione
degli elenchi clienti e fornitori; ciò vale a decorrere dagli elenchi relativi all’anno 2008. Contestualmente è
abrogato anche il c. 6 del citato art. 8-bis, riguardante le sanzioni per l’omessa, l’incompleta e la non veritiera
presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale soppressione si riflette anche sulle eventuali irregolarità
riguardanti gli elenchi presentati nel 2007 (relativi all’anno 2006) e nel 2008 (relativi all’anno
2007).
ALIQUOTA IRES SETTORE ENERGETICO Art. 81, cc. 16-18
• L’aliquota Ires è applicata con un’addizionale di 5,5 punti percentuali nei confronti dei soggetti operanti
nel settore energetico, in conseguenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento
dei prezzi e delle tariffe del settore energetico.
SOCIETÀ COOPERATIVE Art. 82, cc. 25-29
• Le cooperative a mutualità prevalente, che espongono in bilancio un debito per finanziamenti contratti
con i soci superiore a 50 milioni di euro e al patrimonio netto contabile (compreso l’utile di esercizio), sono
tenute a destinare il 5% dell’utile netto annuale ad un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti,
con le modalità ed i termini che saranno stabiliti con apposito Decreto. Tale disposizione è applicabile
all’utile risultante dal bilancio di esercizio in corso al 25.06.2008 e a quello successivo.
• È aumentata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche
sui prestiti da questi concessi alle società cooperative e loro consorzi.
• Per le cooperative di consumo e i loro consorzi considerate a mutualità prevalente, a decorrere dal
25.06.2008, è ridotta dal 70% al 45% la percentuale di utile d’esercizio accantonato a riserva indivisibile
esente da Ires. Pertanto, la quota di utile tassabile passa dal 30% al 55%. In sede di versamento della
seconda o unica rata di acconto Ires 2008, da corrispondere, per le cooperative con esercizio coincidente
con l’anno solare, entro il 1.12.2008, sarà necessario rideterminare l’imposta del periodo precedente
(2007), per tener conto della riduzione dell’esenzione.
• Per le altre cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle di consumo (come quelle di produzione e
lavoro), la quota di utile netto tassabile rimane fissata al 30%, al 70% per le cooperative non a mutualità
prevalente e al 20% per le cooperative agricole.
ACCERTAMENTO SINTETICO DEI REDDITI Art. 83, cc. 8-9
• Nell’ambito dell’attività di accertamento del triennio 2009-2011 è previsto un piano straordinario di controlli
finalizzato ad un potenziamento del redditometro. Saranno sottoposti a verifica, in particolare, i contribuenti
che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta, e per i quali sussistano
elementi sintomatici di capacità contributiva.
VERBALI DI CONSTATAZIONE Art. 83, c. 18
• I processi verbali di constatazione notificati anche prima del 25.06.2008 possono formare oggetto di adesione
immediata, prevista dal D.L. 112/2008. Il nuovo art. 5-bis D. Lgs. 218/1997 prevede, infatti, che il
contribuente possa presentare adesione completa ai verbali di constatazione relativi alle imposte sui redditi
e all’IVA che consentono l’emissione di avvisi di accertamento parziale. Al momento, la norma non cita
l’Irap, ma è presumibile che l’integrazione sarà effettuata in sede di conversione in legge.
• L’adesione del contribuente deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale mediante
comunicazione all’ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza.
SOMME ISCRITTE A RUOLO Art. 83, cc. 21-23
• Le somme versate in eccesso dal contribuente rispetto a quanto iscritto a ruolo, decorsi 3 mesi dalla notificazione
della comunicazione di restituzione senza che l’interessato si sia attivato per accertarne la restituzione,
se di importo almeno pari a 50 euro, ovvero decorsi 3 mesi dal pagamento se di importo inferiore
a 50 euro, sono riversate all’ente creditore ovvero al bilancio dello Stato, fermo restando il diritto, per il
contribuente, di richiedere la restituzione a tali ultimi enti entro gli ordinari termini di prescrizione.
• Per effetto della modifica dell’art. 19 D.P.R. n. 602/1973 non è più richiesta la presentazione di garanzie
fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo. Le rate, inoltre,
non scadono più l’ultimo giorno del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento
dell’istanza di dilazione.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Art. 83, c. 24
• A seguito delle modifiche all’art. 79, c. 1 D.P.R. 602/1973, in tema di riscossione coattiva, il prezzo base
per la vendita all’incanto dell’immobile espropriato è pari al valore catastale stabilito ai fini dell’imposta di
registro moltiplicato per 3.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO Art. 55
• Gli uffici finanziari, nelle cause dinnanzi alla Commissione tributaria centrale instaurate per effetto di un
loro decorso, per le quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione, dovranno procedere alla presentazione
di una dichiarazione che attesti il loro interesse a proseguire il contenzioso.
LAVORO
CUMULABILITÀ PENSIONE-REDDITI Art. 19
• A decorrere dal 1.01.2009, le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente
ed autonomo.
• Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente e autonomo le pensioni dirette conseguite nel
regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 per le donne, comprese quelle
maturate presso la Gestione Separata in presenza dei requisiti ex art. 1, cc. 6 e 7, L. 243/2004.
• Relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, sono cumulabili con i redditi
di lavoro dipendente e autonomo sia le pensioni di vecchiaia liquidate con un’anzianità pari o superiore a
40 anni, che quelle di vecchiaia liquidate a soggetti di età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60 se
donna. Sono escluse, invece, le cd. pensioni di reversibilità.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 21
• È possibile usufruire di lavoratori a tempo determinato per esigenze tecniche, produttive, organizzative o
sostitutive, anche se riferite all’ordinaria attività del datore di lavoro.
• È consentito alle parti sociali comparativamente più rappresentative, a ogni livello di contrattazione (nazionale,
territoriale, aziendale) introdurre una disciplina diversa, anche in deroga alla normativa di legge,
in tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato decorsi 36 mesi ed in relazione al diritto
di precedenza dei lavoratori a termine in caso di nuove assunzioni.
CONTRATTO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO Art. 22
• Sono state apportate alcune modifiche al D. Lgs. n. 276/2003, riguardante il contratto occasionale di tipo
accessorio. Con tale definizione si identificano le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito:
- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- dell’insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- dei periodi di vacanza da parte di giovani di meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di
studi presso un’Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- di attività agricole di carattere stagionale;
- dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi;
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
• È stato riscritto anche l’art. 72, c. 5 del D. Lgs. n. 276/2003; la nuova versione dispone l’individuazione,
da parte del Ministero del Lavoro, del concessionario del servizio, al fine di regolamentare i criteri e le
modalità di versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa di tale
decreto, i concessionari sono individuati nell’Inps e nelle agenzie per il lavoro, cui è demandata anche
l’incombenza nei casi di mora.
• È abrogata la disposizione che limita l’attività di lavoro accessorio solo ad alcune categorie di soggetti.
APPRENDISTATO Art. 23
• L’apprendistato professionalizzante non ha più limiti temporali di durata minima; permane il limite di durata
massima pari a 6 anni.
• I profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale.
• All’apprendistato per i percorsi di alta formazione possono accedere i soggetti, di età compresa tra i 18 e i
29 anni, oltre che per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di
titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca. In assenza di regolamenti
regionali atti a disciplinare i contenuti dell’apprendistato per i percorsi di alta formazione, suppliscono le
convenzioni tra Università e datori di lavoro.
• È abrogata la comunicazione del datore di lavoro, ai servizi regionali o provinciali per l’impiego, dei dati
dell’apprendista e di quelli del tutore aziendale entro 30 giorni dalla data di assunzione dell’apprendista
stesso.
• È abrogato l’obbligo di comunicare ai familiari, almeno ogni 6 mesi, l’andamento in azienda del giovane.
• È abrogato l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare entro 10 giorni, ai servizi per l’impiego, il raggiungimento
della qualifica.
• È abrogato l’obbligo della visita sanitaria per gli apprendisti precedente all’assunzione.
LIBRO UNICO DEL LAVORO Art. 39, cc. 1-5
• Tutti i datori di lavoro privati, con l’eccezione di quelli domestici, devono istituire il cd. “libro unico del lavoro”,
nel quale riportare tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo.
• Il libro unico dovrà ospitare ogni annotazione relativa a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite
dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate,
le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti ed
istituti previdenziali.
• Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate separatamente.
• Il libro unico del lavoro deve contenere, inoltre, un calendario delle presenze, da cui risulti, ogni giorno, il
numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
• Nelle ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori,
è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
• Il libro deve essere compilato, per il mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
• Le modalità di tenuta del libro unico sono stabilite con decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro
30 giorni dalla data del decreto legge.
• Fino all’emanazione del decreto ministeriale, i libri matricola continueranno ad essere obbligatori.
• Il libro dovrà essere conservato presso la sede legale dell’impresa, o presso i professionisti individuati
dalla L. n. 12/1979.
• L’obbligo della consegna del prospetto paga è assolto dal datore di lavoro con la consegna di copia delle
scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro.
LIBRI OBBLIGATORI Art. 39, c. 10
• Dal 25.06.2008 sono abrogate le seguenti norme in materia di libri obbligatori:
- le norme concernenti l’istituzione, la tenuta, la conservazione e le sanzioni relative al libro matricola e al
libro paga, anche per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti professionisti;
- l’art. 39 D.P.R. 30.05.1955, n. 797, sull’obbligo di registrare, per ciascun prestatore di lavoro, sul libro
matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli
assegni, e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentati dal lavoratore alla Sede
provinciale dell’Inps;
- l’art. 41 D.P.R. 30.05.1955, n. 797, sull’obbligo del datore di lavoro di registrare, sul libro paga o su documenti
equipollenti, gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore;
- il Registro di Impresa per i datori di lavoro agricolo;
- il Registro del lavoro a domicilio.
CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE Art. 39, c. 10
• A decorrere dal 25.06.2008 sono abrogate le seguenti norme in materia di contrasto al lavoro irregolare:
- il D.P.R. 24.09.1963, n. 2053, relativo al riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello
spettacolo;
- la L. 8.01.1979, n. 8, sull’impiego del personale artistico e tecnico nel settore dello spettacolo;
- il DPR 21.01.1981, n. 179, in materia di impiego del personale artistico e tecnico;
- la procedura telematica delle dimissioni volontarie da parte del lavoratore (L. 17.10.2007, n. 188);
- l’art. 1, c. 32, lett. d) L. 24.12.2007, n. 247, che prevedeva aumenti contributivi per i contratti di lavoro a
tempo parziale con orario inferiore alle 12 ore settimanali;
- l’art. 1, cc. 47-50, L. 24.12.2007, n. 247, riguardante il contrasto al possibile ricorso a forme di lavoro irregolare
o sommerso nel settore del turismo e dello spettacolo.
DENUNCIA INIZIO LAVORO PER FAMILIARI COADIUVANTI Art. 39, c. 8
• Il datore di lavoro, anche artigiano, che abbia alle proprie dipendenze il coniuge, i figli anche naturali o
adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati e che prestino con o senza retribuzione opera manuale
o non manuale, qualora non sia oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto
di lavoro, deve denunciare l’inizio del rapporto di lavoro, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore.
Ciò deve avvenire nominalmente e prima dell’inizio dell’attività lavorativa; deve essere indicato,
inoltre, il trattamento retributivo, ove previsto.
DIMISSIONI VOLONTARIE Art. 39, c. 10
• È stata abrogata la procedura telematica per la presentazione delle dimissioni volontarie introdotta dalla
L. 17.10.2007, n. 188. Pertanto, dal 25.06.2008 le dimissioni volontarie possono essere presentate al
proprio datore di lavoro senza adempiere alla procedura informatizzata prevista da tale norma.
LAVORO INTERMITTENTE Art. 39, c. 11
• È stato reintrodotto il lavoro intermittente, cd. a chiamata.
CONSERVAZIONE LIBRI OBBLIGATORI PRESSO
IL CONSULENTE ABILITATO
Art. 40, c. 1
• I consulenti del lavoro e gli altri professionisti previsti dalla L. 12/1979, per lo svolgimento dell’attività loro
prevista, possono conservare i documenti dei datori di lavoro presso i propri studi.
• I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione
Provinciale del Lavoro le generalità del soggetto al quale è stato affidato l’incarico, nonché il luogo
dove sono reperibili i documenti.
CONSEGNA COPIA COMUNICAZIONE ANTICIPATA
DI ASSUNZIONE
Art. 40, c. 2
• All’atto dell’assunzione, prima dell’inizio dell’attività di lavoro, i datori pubblici e privati sono tenuti a consegnare
ai lavoratori una copia della comunicazione anticipata di assunzione. L’obbligo si intende assolto
nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, copia del
contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 26.05.1997, n.
152.
ABOLIZIONE REGISTRO DELL’AUTOTRASPORTO Art. 40, c. 3
• È eliminato il registro per il settore dell’autotrasporto. L’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, pertanto, si assolverà mediante le relative scritturazioni
nel libro unico del lavoro.
TRASMISSIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
DEI DISABILI
Art. 40, c. 4
• I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare in via telematica, agli uffici competenti, un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi
dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’art. 3 della L. 12.03.1999, n. 68, nonché i
posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’art. 1 della legge citata.
• Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali
da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad
inviare il prospetto.
ORARIO DI LAVORO Art. 41, cc. 1-7, 14
• Tra le modifiche apportate alla disciplina dell’orario di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs.
66/2003, si ricorda quanto segue:
- è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno 3 ore, lavoro notturno per
un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno;
- è definito lavoratore mobile qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di
volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per
conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
- ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo
ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, o da regimi di reperibilità;
- il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7 D. Lgs.
8.04.2003, n. 66. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni;
- è possibile derogare alle disposizioni sul riposo settimanale in caso di attività di lavoro a turni, non solo
ogni volta che il lavoratore cambi squadra, ma anche ogni volta che cambi turno di lavoro;
- nei casi in cui manchino specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, ai contratti collettivi o
aziendali, è attribuita la facoltà di derogare alle disposizioni in materia di riposo giornaliero, pause e lavoro
notturno;
- è stato abrogato l’obbligo, in caso di superamento delle 48 ore settimanale attraverso prestazioni di lavoro
straordinario e solo per il datore di lavoro che avesse avuto unità produttive che occupavano più di
10 dipendenti, di informare, alla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio;
- è stato abrogato l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di informare per iscritto la Direzione Provinciale
del Lavoro, con periodicità annuale, dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici.
SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Art. 41, cc. 11-12
• In virtù delle modifiche apportate all’art. 14, c. 1 e c. 4, lett. b, D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 non potrà essere
adottato, da parte degli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, il provvedimento di sospensione di
un’attività imprenditoriale per reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,
di riposo giornaliero e di riposo settimanale.
CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO Art. 53
• Nelle cause in materia di lavoro, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
pronuncia la sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione. Solo qualora la controversia presenti elementi di particolare
complessità è ammesso un deposito delle motivazioni nei successivi 60 giorni.
VARIE
PRIVACY Art. 29
• È introdotta la semplificazione degli adempimenti previsti in materia di privacy a favore dei soggetti che
trattano dati personali non sensibili e l’unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei
propri dipendenti, senza indicazione della relativa diagnosi. Per tali soggetti viene meno l’obbligo di tenuta
del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in sostituzione del quale è sufficiente stilare
un’autocertificazione del titolare del trattamento dei dati, attestante l’osservanza delle misure di sicurezza
richieste dal Codice della privacy.
• È inoltre prevista l’emanazione di un apposito decreto per l’introduzione di ulteriori semplificazioni per la
redazione del DPS ai fini amministrativo-contabili.
• Sono state semplificate anche le informazioni contenute nella notificazione dei trattamenti di dati personali
al Garante, che deve essere trasmessa attraverso il sito del Garante stesso, in luogo della trasmissione
telematica mediante firma digitale, utilizzando l’apposito modello (che sarà adeguato alle nuove prescrizioni).
CARTA D’IDENTITÀ Art. 31
• La validità della carta di identità è stata estesa da 5 a 10 anni. Tale disposizione si applica anche alle carte
di identità non ancora scadute.
USO CONTANTE E ASSEGNI Art. 32, c. 1
• È modificato l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all’art. 49 D. Lgs. 231/2007
che, a decorrere dal 30.04.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori
a 5.000 euro. A decorrere dal 25.06.2008, tale limite è innalzato a 12.500 euro.
• Per quanto concerne l’utilizzo degli assegni, a decorrere dal 25.06.2008 gli assegni bancari e postali sono
trasferibili se emessi per importi inferiori a 12.500 euro; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione
con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a tale cifra. Inoltre, ferma restando la
necessità di pagare l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno trasferibile, a decorrere dal
25.06.2008 non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.
• L’innalzamento del limite riguarda anche il saldo dei libretti di deposito bancario postali al portatore.
CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI Art. 35
• È stato abrogato l’obbligo di fornire la documentazione e la garanzia di conformità degli impianti alle norme
di sicurezza in caso di trasferimenti di immobili abitativi, uffici e locali commerciali, per i contratti posti
in essere dal 25.06.2008.
AVVIO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA Art. 38
• Nell’ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi previsti per l’inizio dell’attività, dopo l’introduzione
della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, operata con il D.M. 2.11.2007, è prevista
l’emanazione di un apposito regolamento per l’ulteriore semplificazione e il riordino della disciplina dello
sportello unico per le attività produttive.
23.07.08