NOVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE IN TEMA DI LAVORO DL 112/2008
OPERATIVE DAL 25.06.2008
Abrogata la procedura telematica per le dimissioni volontarie in vigore dal 05.03.2008, le dimissioni tornano in forma libera. (art. 39 comma 14)
- Esonerate le aziende con piu’ di 10 dipendenti dall’obbligo di informare periodicamente la Direzione Provinciale del Lavoro, del superamento delle 48 ore settimanali, attraverso lavoro straordinario (art. 41 comma 14)
- All’atto dell’assunzione al lavoratore potra’ essere consegnata una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o una copia del contratto individuale di lavoro ( art. 40 comma 2)
- Ritorna il contratto intermittente (art. 39 comma 11)
- Contratto a termine piu’ flessibile , facoltà di deroga per la contrattazione collettiva ( di livello nazionale, territoriale o aziendale) al tetto dei 36 mesi di durata massima complessiva dei rapporti a termine; facoltà di deroga per la contrattazione collettiva alle norme sul diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori ( art. 21)
DA RENDERE OPERATIVE ENTRO IL 25.07.2008
- Si darà l’addio ai libri di matricola e di paga . I datori di lavoro privati dovranno istituire e tenere il “ libro unico del lavoro” nel quale iscrivere i lavoratori subordinati, collaboratori, associati in partecipazione con apporto lavorativo ( art. 39 commi 1-7)
- Il lavoro a domicilio sarà semplificato con l’abrogazione del libretto personale di controllo e del registro committenti (art. 39 comma 9)
- Sarà abrogato il registro autotrasporto, gli obblighi di registrazione potranno essere adempiuti mediante le relative scritturazioni (concernono gli orari di lavoro) nel libro unico del lavoro (art. 40 comma 3)
NOVITA’ IN MATERIA FISCALE
RATEIZZI CARTELLE
Il 13 maggio 2008 Equitalia ha emanato la direttiva di gruppo che fissa le regole per tutti i contribuenti, che trovandosi in una temporanea situazione di difficoltà economica, non sono in grado di far fronte al debito “cartellizato” in un’unica soluzione.
Importi fino a euro 5.000,00
Fino a euro 2000 n.ro max di rate 18
Da euro 2001 a euro 3500 “ 24
Da euro 3501 a euro 5000 “ 36.
Importi superiori a euro 5.000,00
Per gli importi superiori a euro 5000,00 , l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere effettuato in maniera diversa a seconda che l’istanza di rateazione venga presentata:
- da persone fisiche o titolari di ditte individuali in contabilità semplificata
- società di capitali, cooperative, società di persone , aziende individuali in contabilità ordinaria .
Le istanze presentate da persone fisiche e aziende in contabilità semplificata ,dovranno evidenziare l’indicatore ISEE ( indicatore situazione economica equivalente).
Per le srl, coop, snc, sas, imprese individuali in contabilità ordinaria, dovrà essere utilizzato, in prima battuta, l’indice di liquidità, che viene impiegato nelle analisi di bilancio per stabilire la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari con le proprie disponibilità liquide.
Qualora poi, con l’applicazione dei parametri sopra descritti , l’impresa non possa accedere alla rateazione , potrà comunque beneficiarne a condizione di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera cosi significativa, da far ritenere comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
L’importo delle rate non puo’ essere inferiore a euro 100.00ed il numero massimo concedibile è di 72.
ALTRE
- Torna a euro 12500,00 la soglia per i pagamenti in contanti, gli assegni trasferibili
Ed il saldo dei libretti al portatore. E’ inoltre eliminato l’obbligo di inserire il codice fiscale del girante negli assegni trasferibili.
E’ eliminato per i proefessionisti l’obbligo di tenere un conto corrente per incassi e pagamenti e limiti nei pagamenti in contanti.
COMUNICAZIONE DELL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO | Diritto del lavoro |
D.L. 25.6.08 n. 112 Italia Oggi 27.6.08 p. 52 | | Il nuovo testo dell’art. 4-bis, c. 2 D. Lgs. 181/2000 stabilisce che all’atto dell’assunzione, prima dell’inizio dell’attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione obbligatoria deve quindi precedere l’instaurazione del rapporto di lavoro, intesa come inizio effettivo dell’attività, ossia prima della presa in servizio. |
DIMISSIONI | Diritto del lavoro |
D.L. 25.6.08 n. 112 Italia Oggi 27.6.08 p. 53 | | Dal 25.06.2008 non è più necessario, per i lavoratori, di premunirsi del modulo validato telematicamente per comunicare lecitamente la rinuncia al posto di lavoro. Il D.L. 112/2008 ha infatti abrogato le disposizioni che imponevano tale obbligo. |
ORARIO DI LAVORO | Diritto del lavoro |
D.L. 25.06.2008 n. 112 Il Sole24Ore 27.06.2008 p. 29 | | · Il D.L. 112/2008 prevede che dal 25.06.2008 non sia comminata alcuna sanzione per il datore di lavoro che non concede il riposo settimanale al lavoratore; al contrario, è sanzionato il datore di lavoro che sposta il riposo settimanale in una giornata diversa dalla domenica senza essere autorizzato. È stata aggiunta, infatti, una sanzione amministrativa nell’art. 18-bis D. Lgs. 66/2003, da € 130 a € 780, per tali violazioni. · È stata rivista la definizione di lavoratore mobile, estendendo tale qualifica a qualsiasi impresa che impiega personale per il trasporto sia per conto proprio sia per conto di terzi. È stata rivista anche la definizione di lavoratore notturno che occasionalmente è adibito al lavoro notturno; in difetto di una disciplina collettiva che individua una specifica definizione, è considerato notturno qualsiasi lavoratore che svolga almeno 3 ore di lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. |
VALUTAZIONE RISCHI | Diritto del lavoro |
Il Sole 24Ore 27.06.2008 p. 27 | | L’Inail ha comunicato che slitterà al 1.01.2009 (anziché il 29.07.2008) l’obbligo per le imprese di identificare i pericoli derivanti dal tipo di attività. Con tale comunicazione, si pone l’accento su prevenzione e formazione e correggere le sanzioni ritenute eccessive. |
RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI | Imposte e tasse |
Il Sole 24Ore 26.06.2008 p. 27 | | Tutti i risparmiatori che hanno contratto un mutuo a tasso variabile prima del 29.06.2008 potranno accedere alla rinegoziazione. Le Banche dovranno inviare ai clienti interessati la proposta di rinegoziazione entro il 29.08.2008. Entro tre mesi dal ricevimento sarà possibile optare o meno per l’adesione; in caso favorevole, le rate saranno ricalcolate a partire dalla prima scadenza del 2009. |
MANOVRA D’ESTATE | Imposte e tasse |
Novità | | Tra gli altri aspetti trattati dal provvedimento, atteso nella Gazzetta Ufficiale di oggi, si segnalano i seguenti: · scompare il vincolo di certificare, in sede di compravendita o alla fine di contratti di locazione, la conformità degli impianti domestici alle norme di sicurezza; · torna a 12.500 euro la soglia per i pagamenti in contanti, gli assegni trasferibili ed il saldo dei libretti al portatore; · è eliminato l’obbligo di inserire, nella girata degli assegni trasferibili, il codice fiscale del girante; · è eliminato l’obbligo, per i professionisti, di avere un conto corrente per incassi e pagamenti e limiti ai pagamenti in contanti. |