CIRCOLARE N. 10 del 03/06/2008
CONTRATTI A TERMINE
La legge 247/2007 ha reintrodotto il principio secondo cui la stipula di un contratto di lavoro, di regola deve essere a tempo indeterminato. In caso di reiterazione di una pluralità di contratti a termine tra le parti, per mansioni equivalenti, qualora il rapporto di lavoro superi complessivamente i 36 mesi, lo stesso verrà considerato a tempo indeterminato con effetto ex nunc ossia, dalla scadenza dell’ultimo contratto a termine. E’ stato introdotto il diritto legale di precedenza a favore di quei lavoratori che hanno lavorato a termine per almeno 6 mesi, qualora il datore di lavoro assuma nei 12 mesi successivi con contratto a tempo indeterminato per le stesse mansioni.
(Normativa di riferimento: Circolare Ministero del Lavoro n. 13 del 02.05.2008 – D.Lgs 368 del 06.099.2001 – Legge 247 del 24.12.2007)
STRAORDINARI E PRODUTTIVITA’
Il Consiglio dei Ministri del 21.05.2008 ha approvato un decreto legge recante “ misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”.
Il predetto provvedimento introduce , in via sperimentale per il periodo 01.07.2008 –31.12.2008, una parziale detassazione (imposta sositutiva al 10%) delle voci retributive, entro il limite di euro 3.000,00 legate all’incremento della produttività (straordinari ed emolumenti legati all’andamento economico dell’impresa). Il beneficio è riservato ai dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 30.000,00.
La regolamentazione:
- la norma ha natura sperimentale per il periodo 01.07.2008 – 31.12.2008;
- interessa i dipendenti privati che nel 2007 non abbiamo superato euro 30.000,00 di reddito di lavoro dipendente;
- l’agevolazione fiscale consiste nel determinare un nuovo imponibile, entro il limite massimo di euro 3.000,00 lordi sul quale si applica un’imposta sostitutiva del 10% (ai fini fiscali);
- concorrono alla formazione di detto imponibile: le prestazioni di lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro supplementare, gli emolumenti derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento dell’impresa.Vi rientrano quindi anche i premi di produttività (retribuzione variabile individuata dalla contrattazione collettiva di secondo livello, che devono essere depositati presso la Direzione Provinciale del Lavoro e gli Enti Previdenziali interessati entro 30 gg. dalla stipula).
Conseguentemente in busta si istituirà un nuovo imponibile che verrà alimentato dai predetti emolumenti fino al raggiungimento di euro 3000,00 e sul quale si calcolerà l’imposta del 10%.
Gli importi in questione continueranno invece a concorrere integralmente nella base imponibile contributiva (Inps – Inail).
Dall’entrata in vigore della predetta norma le erogazioni liberali concesse in occasione di festività, ricorrenze alla generalità dei dipendenti fino a euro 258.23 (rappresenta una franchigia) concorreranno alla formazione del reddito imponibile.
(Normativa di riferimento: D.L. 21.05.2008 – D.Lgs 66 del 08.04.2003 - DPR 9177 del 22.12.1986).
03.06.2008