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CIRCOLARE N.3 del 02/01/2008 (PARASUBORDINATI E DOPPIA IMPOSIZIONE INPS)

Circolare n.3 del 02/01/2008
 
In data 05 Ottobre 2007 con la sentenza n. 20886, la Corte di Cassazione ha sancito che l’interpretazione data dall’INPS secondo la quale, l’Amministratore di S.r.l. deve essere iscritto contestualmente alla gestione commercianti in quanto socio ed alla gestione separata in quanto amministratore, è errata. Secondo l’INPS non si poteva applicare la regola dell’iscrizione in base all’attività prevalente in conformità al comma 208 della legge 662/1996 art. 1 .
Così facendo l’INPS ha obbligato di fatto le aziende a duplicare i versamenti contributivi per effetto della doppia iscrizione alle due dette gestioni commercianti/artigiani e separata.
La sentenza citata annulla totalmente questa interpretazione sostenendo che qualsiasi attività che ai sensi del comma 203 della legge 662/1996 determina un obbligo di iscrizione all’INPS, è automaticamente assoggettata al criterio unificante della prevalenza previsto dal sopra richiamato comma 208 della stessa normativa. Applicare tale principio determina la negazione della compatibilità della pluralità di iscrizione ivi compresa la iscrizione alla gestione separata ex art. 2 comma 26 legge 335/1995.
La situazione è particolarmente complessa e delicata in quanto è evidente che sia dalla Sentenza della Cassazione sia dalla normale valutazione delle norme, la pretesa duplice iscrizione è destinata ad essere superata.
Tuttavia al momento l’INPS non ha ritrattato la propria posizione anzi in data 04/12/2007 ha ribadito l’applicabilità della doppia contribuzione e la Sentenza citata non è a nostro parere sufficiente a far sì che le aziende cessino di pagare la doppia imposizione.
Inoltre l’INPS continua, in forza della citata presa di posizione del 04/12/2007, ad invitare i propri Ispettori al recupero della doppia contribuzione ove non sia stata fatta.
Pertanto, pur di fronte ad una ingiusta pretesa, siamo tuttavia  propensi a consigliarVi di mantenere le cose come stanno fino a che non sia tutto chiarito o con una esplicita presa d’atto dell’ INPS medesima o da ulteriori sentenze ed interpretazioni giurisprudenziali che costringano l’Istituto ad una certa inversione di rotta.
Al momento in cui la questione sarà chiarita potrebbero realizzarsi i presupposti per una richiesta di rimborso ai danni dell’INPS.
In tal caso non avremmo dubbi sarebbe auspicabile che i vari contribuenti procedessero ad avanzare richiesta di rimborso.
Quindi, ricapitolando, a nostro parere, alla luce di quanto oggi conosciuto, è opportuno operare come segue:
1)          Nonostante la presa di posizione del 04/12/2007 presentare immediatamente alla sede INPS Provinciale una specifica richiesta di chiarimenti in merito a quale sia il comportamento da tenere ovvero se si debba continuare a pagare doppi contributi oppure se si può cessare tale iniquo sistema e se sì a quale gestione versare
2)          In attesa della risposta dell’INPS ed anche dopo, in caso di risposta che insiste nella posizione attualmente tenuta dall’Istituto, continuare a pagare i doppi contributi commercianti/artigiani e gestione separata 
3)          Scaricare la ricevuta di invio telematico del pagamento dei contributi alla gestione separata
4)          Fare copia della suddetta ricevuta di pagamento ed annotarvi la formula ” Si invia la presente copia della ricevuta di pagamento dei contributi alla gestione separata evidenziando a Codesto Istituto che trattasi di doppio pagamento essendo il soggetto cui si riferiscono già iscritto alla gestione commercianti/artigiani . Pertanto il pagamento si intende effettuato con riserva di ripetizione dell’intera somma oltre ad interessi e quant’altro dovuto anche a titolo di risarcimento del danno, essendo stato fatto per Vostra disposizione in violazione della Sentenza n. 20886 del 05 Ottobre 2007 emessa dalla Corte di Cassazione. Qualora per effetto del comma 208 della legge 662/1996 art. 1 questo versamento fosse dovuto, ci riserviamo di richiedere la ripetizione dei contributi versati alla gestione commercianti/artigiani”
5)          Inviare la ricevuta come sopra integrata per fax e per raccomandata alla sede INPS competente, citando nel fax gli estremi della raccomandata
6)          Al momento in cui l’INPS dovesse dare risposta negativa alla richiesta di chiarimento di cui al punto n.1, continuando a pretendere la doppia imposizione, presentare immediatamente e comunque entro 90gg dal ricevimento della pronuncia dell’Istituto, un Ricorso in via amministrativa chiedendo l’applicabilità di un solo regime contributivo e chiedendo già in quella sede il rimborso delle somme secondo il contribuente non dovute; anche se versate antecedentemente alla sentenza della Cassazione n.20886 avanti richiamata
7)          qualora l’INPS insista nuovamente a tenere la propria posizione, proporre azione legale contro l’Istituto perché adotti la sentenza della Cassazione e perché rimborsi le somme non dovute
8)          Si consiglia in ogni caso di prendere già ora contatto con un Legale di fiducia che Vi possa accompagnare fin dall’inizio nell’azione contro l’INPS confermandoVi o meno la bontà della nostra impostazione  
Data di inserimento: 02/01/2008

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