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CIRCOLARE N.2 DEL 02/01/2008 (DURC/DIMISSIONI VOLONTARIE)

 

Circolare n.2

- DURC : DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (Decreto 24.10.2007 pubblicato in G.U. n. 279 del 30.11.2007)

 
 
 Dal 30.12.2007 sono entrate in vigore le nuove regole relative all’accesso dei benefici normativi e contributivi subordinati al possesso del Durc.
Il possesso del Durc è richiesto a tutti i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi (anche senza dipendenti) nell’ambito delle procedure di appalto di opere , servizi e fornitore pubbliche, nonché nei lavori privati dell’edilizia.
I soggetti tenuti al rilascio del Durc sono : Inps, Inail e Casse Edili, in via sperimentale saranno ammessi anche gli Enti Bilaterali.
Il Durc puo’ essere richiesto dalle ditte interessate tramite l’apposita modulistica unificata (sia in via cartacea che telematica) o tramite Intermediari abilitati (obbligatoriamente in via telematica).
Gli Istituti avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per emettere il Durc. E’ possibile, in caso di non regolarità, una sospensione del termine di 30 giorni, pari a 15 giorni (totale 45 giorni) durante il quale l’interessato potrà sanare la propria posizione.
Il Durc avrà validità mensile se richiesto per appalti pubblici, negli altri casi avrà validità trimestrale.
 
Si fa presente , sia per chi farà la richiesta autonomamente, sia per coloro che si avvarranno dello Studio quale intermediario richiedente, che la risposta perverrà direttamente alle aziende e pertanto, è necessario, in caso di risposta negativa, al fine di sospendere eventuali benefici contributivi e normativi o per provvedere alla regolarizzazione delle posizioni, ne venga data comunicazione urgente allo Studio medesimo.
 
31.12.2007
 
  
 
 
 
 
-         DIMISSIONI DEL LAVORATORE SU APPOSITO MODULO (L. 17.10.2007 n. 188 pubblicato in G.U. 08.11.2007 n. 260)
 
Con questo provvedimento , verrà stabilito l’obbligo, a pena di nullità , di redigere le lettera di dimissoini su appositi moduli che riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, Tali moduli avranno validità di 15 giorni.
L’obbligo sarà oltre che per i contratti di lavoro subordinato, per i contratti di collaborazione, contratti a progetto, associazione in partecipazione.
I moduli saranno disponibili gratuitamente presso il sito internet del Ministero del Lavoro, le Direzioni provincialei del lavoro gli Uffici Comunali , i Centri Impiego.
Per la piena operatività della disposizione normativa è attesa l’emanazione delle direttive, secondo le quali saranno realizzati i moduli, e che saranno contenute in apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 3 mesi dal 23.11.2007.
 
 

31.12.2007

Data di inserimento: 02/01/2008

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