Lavoro accessorio- Voucher
Dal giorno 8 ottobre 2016 i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, di prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante posta elettronica, i seguenti dati:• dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,• il luogo dove avverrà la prestazione,• il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, i seguenti dati:• i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,• il luogo dove avverrà la prestazione,• la durata della prestazione con riferimento ad entro un arco temporale non superiore a 3 giorni.In caso di violazioni all’obbligo comunicativo, verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.Il Ministero del Lavoro potrà individuare nuove modalità applicative e di comunicazione .(es. comunicazione telematica) attraverso apposito decreto.In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Disabili – aumento sanzioni per mancata assunzione
.A partire dall’8 ottobre 2016, per effetto di quanto affermato dal decreto legislativo n. 185/2016, la sanzione relativa alla “scopertura” per la mancata assunzione di un disabile per ogni azienda soggetta all’obbligo è pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di carenza (5 o 6 giorni settimanali secondo la dislocazione oraria con esclusione delle festività infrasettimanali).La sanzione,che è fissa ma progressiva, è diffidabile ex art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 (1/4 dell’importo) a condizione che il datore inottemperante presenti la richiesta o stipuli il contratto con il lavoratore avviato.Fino al 7 ottobre 2016, la sanzione applicabile dagli ispettori del lavoro è pari a 62,77 euroTornando alla nuova disposizione si fa una sintetica ricapitolazione sulle condizioni generali relative all’obbligo.-I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato sono tenuti ad assumere un disabile,- i datori di lavoro che presentano un organico dimensionato tra 36 e 50 unità debbono avere in forza due portatori di handicap, chi, invece, supera tale soglia è tenuto al rispetto di una aliquota del 7%. Dal computo complessivo (ferme restando, ad esempio, alcune situazioni particolari che riguardano il personale viaggiante marittimo, ferroviario e su strada o gli addetti al trasporto attraverso funivie) in via generale, vanno esclusi gli apprendisti, i dirigenti, i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, i disabili già regolarmente in forza, i lavoratori invalidatisi durante il rapporto con una percentuale pari o superiore al 60% o avviati al lavoro non attraverso i servizi competenti, che presentano un handicap analogo a quello appena citato, i lavoratori a domicilio, mentre i dipendenti part-time vanno calcolati “pro-quota”, i lavoratori con contratto a termine soltanto nella ipotesi in cui lo stesso varchi la soglia dei 6 mesi e quelli “a chiamata” in relazione alle prestazioni svolte nel semestre antecedente.
Cassa integrazione ordinaria per eventi non imputabili(es. maltempo)
A partire dall’8 ottobre 2016, per effetto di quanto affermato dal decreto legislativo n. 185/2016, cambia, parzialmente, l’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015: in caso di eventi non imputabili (ad esempio, maltempo) il termine per presentare all’INPS l’istanza di concessione della CIGO per sospensione o riduzione dell’attività, è spostato al fine del mese successivo e non più entro i 15 giorni dell’evento.Ciò consentirà alle imprese di raggruppare, se necessario, più eventi nella stessa istanza, allegando la relazione richiesta dalla circolare INPS n. 139/2016 unitamente ai bollettini meteo.Resta invariato il termine dei 15 giorni per gli altri tipi di cause .A questo proposito per la cigo ricordiamo quanto già comunicato con nostre mail precedenti con qualche dettaglio in piu’ fornito dalla circolare inps 139 del 01/08/2016:‘……Per le richieste cigo , è essenziale il requisito della transitorietà, che deve essere valutato – in sede di giudizio discrezionale di ammissione alle integrazioni salariali - sotto il duplice aspetto della “temporaneità” della stesso e della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”. Come disciplinato dall’art. 1 del decreto 95442/16 la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa……..’Questo significa che ogni evento richiesto deve essere temporaneo ed al momento della richiesta deve essere indicata la data di ripresa della normale attività lavorativa. Inoltre prima di poter ricorrere alla cigo i dipendenti devono aver usufruito ferie/permessi , potendo lasciare sospese solo le ferie a copertura della chiusura per ferie collettive o se l’azienda non chiude, le ore per il periodo di ferie programmate del dipendente in cig.Quindi la prima cosa da fare è sottoscrivere ad inizio di ciascun anno un piano feriale (firma azienda e dipendenti) , il piano feriale deve avere data certa quindi l’azienda puo’ scannerizzarlo ed inviarselo via pec tenendolo agli atti (sarà fra i documenti occorrenti per l’invio della pratica cigo). Per ogni pratica di cassa integrazione, sia essa per mancanza di lavoro che per eventi metereologici ( settore edile) vi saranno da allegare i seguenti documenti :1) Una relazione tecnica che spieghi sia le motivazioni di ricorso alla cigo che le basi di ripresa, fatturati, indici liquidità, commesse ecc. … 2) Per le aziende dovrà essere indicato il cantiere nel quale è avvenuto l’evento meteorologico (si ricorda che i cantieri vanno denunciati alla sede inail tramite DNL telematica );3) Dichiarazione per ogni singola domanda delle settimane cigo usufruite nel biennio mobile ( a tale conteggio provvederà lo Studio);4) La data di ripresa sarà un dato essenziale ai fini dell’accoglimento ;5) Dichiarazione nella quale si comunica se sono prevista licenziamenti , in tale caso la cigo non sarà accolta );6) Accordo sindacale o comunicazioni fax fatte ai sindacati;7) Bollettino meteo per eventi metereologici;8) Accordo fruizione ferie.DATA LA COMPLESSITA’ , PER OGNI PRATICA CIGO , DOVRA’ ESSERE PRESO UNO SPECIFICO APPUNTAMENTO.