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titolo news   CIRCOLARE N. 91 DEL 01/07/2015 stampa - print

CIRCOLARE N. 91 DEL 01/07/2015 - JOB ACT (SECONDA PARTE)

 Contratto a tempo determinato 2015

Cosa cambia nel contratto a tempo determinato 2015? Una delle novità più importanti introdotte con il Job Act nel contratto a termine è stata l'eliminazione dall'obbligo da parte dell'azienda di indicare la causale, ossia, il motivo che giustifica l'utilizzo di questo tipo di contratto. Con questa novità, quindi si semplifica l'operato del datore di lavoro, che non più costretto a dover specificare e giustificare l'assunzione a termine con motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Si ricorda che il contratto a tempo determinato ora contratto a termine a-causale, è applicabile a qualsiasi mansione anche sotto forma di somministrazione a tempo determinato.

Durata contrattuale: La durata massima del contratto a tempo determinato è per un massimo di 36 mesi, per cui il contratto può essere prorogato e rinnovato fino a 5 volte e fino al raggiungimento della suddetta massima soglia. Alla scadenza dei 36 mesi, il lavoratore prosegue il lavoro per altri 30 giorni se il contratto ha una durata inferiore ai 6 mesi e altri 50 giorni se la durata è superiore ai 6 mesi. Questo ulteriore periodo, è retribuito con una maggiorazione pari al 20% per i giorni ulteriori fino al 1° giorno, e al 40% per quelli successivi. Cosa succede se il contratto supera tali limiti di tempo di 30 e 50 giorni? Il contratto di lavoro si trasforma da tempo determinato a indeterminato

Quanto tempo deve passare tra un rinnovo e l'altro?  Tra il primo e secondo rinnovo di contratto, pena sanzioni per il datore di lavoro, devono essere rispettati i seguenti intervalli di tempo: 10 giorni se la durata è inferiore ai 6 mesi e 20 giorni se superiore. Se tale norma non viene rispettata, vi è la trasformazione del contratto da determinato ad indeterminato.

Limite percentuale dei dipendenti a termine: ogni datore di lavoro per non incorrere in sanzioni, è tenuto a rispettare a partire dal 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2014, il limite del numero di contratti a tempo determinato da stipulabili in azienda. Tale percentuale è pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno di assunzione, ad esempio le aziende che hanno 5 dipendenti a tempo indeterminato possono stipulare 1 solo contratto a termine. Se tale limite non viene rispettato, fatta eccezione per le eventuali deroghe previste dai contratti collettivi e per le sostituzioni personale assente, stagionali, spettacoli, e lavoratori con più di 50 anni, è prevista una sanzione amministrativa per il datore di lavoro. Questa limitazione non si applica inoltre, ai contratti stipulati da enti per l'attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica ecc.

 

Contratto di somministrazione ex interinale 2015 novità Jobs Act:

Il contratto di somministrazione 2015, ex contratto interinale è stato modificato con il decreto Jobs Act che ha esteso dal 24 giugno 2015 il del contratto a tempo indeterminato (staff leasing) realizzato all'interno della somministrazione, aumentandone il campo di applicazione, eliminando le causali e fissando contemporaneamente un limite percentuale all’utilizzo del suddetta tipologia contrattuale, simile a quella già prevista per il tempo determinato, ossia, calcolata sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa rispetto al quale la percentuale si attesterà con il limite del 20%.

Ricordiamo che il lavoro somministrato, prevede la stipula di contratto scritto tra l'impresa che utilizza il lavoratore per le sue attività e l'agenzia autorizzata iscritta nell'apposito Albo presso il Ministero del Lavoto. Anche per questo tipo di contratto, a partire dal 21 marzo 2014, non è più necessario per il datore di lavoro indicare la causale per giustificare l'instaurazione del rapporto.

La durata massima del contratto interinale, oggi, chiamato di somministrazione è per il tempo determinato di 36 mesi mentre i rinnovi non possono essere per un numero superiore a 6 volte. Superati predetti termini, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

 

Contratti a chiamata 2015:

Il contratto a chiamata 2015 è un tipo di contratto di lavoro che si attiva solo quando il datore di lavoro necessita di un lavoratore per svolgere una prestazione, in questi casi, l'utilizzatore chiama quando ha bisogno di un lavoratore dello spettacolo, receptionist, guardiani e custodi, addetti al centralino ecc.

Durata contratto: la Legge Fornero ha introdotto in materia dei contratti intermittenti dei specifici requisiti, primi fra tutti la possibilità di instaurare tali rapporti solo per esigenze e periodi previsti dai contratti collettivi, territoriali o aziendali, ed in mancanza di questi, per le sole attività indicate dal DM del 23 ottobre 2004: soggetti sotto i 24 anni o di età superiore a 55 anni. La legge 

Durata contrattuale: La L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, ha previsto che il contratto di lavoro intermittente non può avere una durata superiore a 400 giornate nell’arco di 3 anni solari, ad esclusione del settore turismo, spettacolo e pubblici servizi. Superato detto termine, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Contratto a chiamata novità Jobs Act: per quanto riguarda le modalità con le quali il datore di lavoro deve chiamare il lavoratore sono state specificate con la Legge Fornero, L. 92/2012 che oltre a stabilirne l'obbligo, ha provveduto a stabilire come queste devono essere effettuate, ossia, comunicazione obbligatoria pre-assuntiva e comunicazione amministrativa prima di ogni chiamata del medesimo lavoratore. Tali modalità sono state confermate dal Jobs Act in:

1) via email, che dal 1° giugno 2015 deve essere effettuata tramite PEC al seguente indirizzo: intermittenti@pec.lavoro.gov.it;

2) servizio informatico tramite il Portale Cliclavoro;

3) SMS al numero 3399942256, solo nel caso in cui la prestazione debba essere resa non oltre le 12 ore dalla comunicazione;

4) via FAX, solo nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

 

Lavoro accessorio 2015 voucher INPS: limite reddito a 7000 euro

Per il lavoro accessorio, ovvero, pagato con i voucher INPS chiamati anche con il nome di buoni lavori, il Jobs Act ha elevato il limite del reddito dagli attuali 5060 euro a 7.000 euro, fermi restando i limiti della no-tax area. Inoltre, quando il decreto attuativo verrà emanato, per ora infatti è stato approvato solo quello definitivo, verrà introdotta la tracciabilità dei buoni, al fine di evitare che i voucher possano essere utilizzati nella attività non previste dalla legge.

 

Apprendistato 2015:

Il contratto di apprendistato 2015 è stato molte volte revisionato nella normativa, l'ultimo aggiornamento è stato con la Legge n. 78/2014, che di fatto ha voluto introdurre una semplificazione a questa forma contrattuale prevedendo il contratto scritto del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) contestuale all'assunzione. 

Le tipologie attualmente in vigore per gli apprendisti sono 3:

  1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
  2. Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere;
  3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Oltre all'apprendistato per i lavoratori in mobilità che rientra comunque nella forma di apprendistato con la specifica finalità di qualificare o riqualificare i lavoratori, senza alcun limite di età. 

 

Part time 2015:

Il contratto part time 2015 non è un altro tipo di contratto ma solo un determinato regime di orario di lavoro che invece di essere a tempo pieno è a tempo parziale. Le novità introdotte in questo regime riguardano quelle introdotte dalla legge Fornero, che hanno riguardano le clausole di flessibilità ed elasticità, introducendo il tema delle limitazioni per il datore di lavoro, qualora non siano contemplate dal contratto collettivo, di proporre al dipendente di effettuare lavoro straordinario non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le parti quindi possono stabilire degli accordi in base ai quali, l'orario di lavoro può essere modificato in modo più flessibile ed elastico al fine di venire incontro alle esigenze delle azienda e a quelle del dipendente part time.

Clausole flessibili o elastiche che devono però essere scritte con diritto di ripensamento e la cui inosservanza non può rientrare nel giustificato motivo di licenziamento. Inoltre, è stata ammessa la possibilità per il dipendente di richiedere il part time per particolari esigenze di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Tipi di part-time: Orizzontale, se il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto al normale orario di lavoro;  Verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo in alcuni giorni della settimana, mese o anno; Misto se il dipendente lavora sia a sistema orizzontale che verticale.

 

Contratto a progetto da quando sono aboliti?

I contratti di collaborazione a progetto i cd. Co. Co. Pro., dal momento in cui entrerà in vigore il decreto attuativo del Jobs Act sul riordino dei contratti, non potranno essere più stipulati, quelli ancora in essere invece potranno essere proseguiti non oltre la scadenza contrattuale.

Ciò significa che grazie al Jobs Act i contratti a progetto sono aboliti dal 24 giugno 2015, e fino al 31 dicembre 2015 per quelli ancora in essere alla suddetta data che potranno proseguire fino alla loro scadenza. Dopo detto termine, tali contratti di lavoro diventeranno contratti di lavoro subordinati e quindi da dipendente. Solo i contratti a progetto regolati da accordi collettivi stipulati con i sindacati che prevedono specifiche discipline per la retribuzione, continueranno ad essere attivati se motivati da particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore insieme ad altre poche tipologie di collaborazioni.

A tal fine, il Jobs Act prevede che dopo il 31 dicembre 2015, sia stabilito un piano ad hoc per la stabilizzazione, e quindi assunzione a tempo indeterminato o determinato, dei collaboratori a progetto e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa. 

Data di inserimento: 04/10/2015

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