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CIRCOLARE N. 93 DEL 01/10/2015 - NOTIZIE VARIE

Legge di Stabilità e revisione della spesa pubblica

Il Sole 24Ore 29.09.2015 p. 5

  • Una nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza approvata il 18.09.2015 dal Consiglio dei Ministri ha confermato l’intenzione di rafforzare, nel corso del 2016, il piano di riduzione della pressione fiscale, eliminando l’imposta sulle abitazioni principali e su alcuni fattori produttivi.

  • In particolare, sono allo studio sgravi mirati per le Regioni del Mezzogiorno: tutto è comunque condizionato agli effettivi risparmi di spesa pubblica che sono stati ottenibili mediante le misure di spending review adottate finora.

Lo scostamento da studi di settore è una presunzione semplice

Il Sole 24Ore 28.09.2015 p. 30

  • La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 3875/67/2015, ha affermato che è illegittimo l’accertamento fondato sullo scostamento degli studi di settore in quanto, trattandosi di una presunzione semplice, l’ufficio deve dimostrare in che misura può rappresentare la più verosimile realtà dell’impresa.

Revisione del sistema sanzionatorio

Il Sole 24Ore 29.09.2015 p. 46-47

  • In virtù di quanto disposto dal decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio, che entrerà in vigore dal 2017, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione con imposte dovute, la sanzione prevista resta confermata in una misura che va dal 120% al 240% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

  • In caso di dichiarazione infedele, le nuove disposizioni mirano a colpire, in modo particolare, le condotte che abbiano un manifesto carattere fraudolento.

  • Per le violazioni relative ad errori di competenza fiscale sull’errata imputazione a periodo dei componenti negativi e positivi di reddito il nuovo art. 1, c. 4 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che la sanzione ordinaria, determinata nella nuova misura dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata, si riduca di 1/3.

  • Reverse charge

    • Il nuovo assetto delle sanzioni in materia di reverse charge prevede, tra l’altro, che nel caso di omessa applicazione dell’inversione contabile in presenza di operazioni soggette a tale regime, la sanzione va da 500 euro a 20.000 euro. Tuttavia, il cessionario/committente potrebbe essere chiamato a pagare un importo superiore, compreso tra il 5% e il 10% d

    •  

    • ell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, se l’operazione non è neppure transitata in contabilità.

Conciliazione tributaria

Italia Oggi 28.09.2015 pp. 2, 3

  • Il 1.01.2016 entrerà in vigore la riforma del processo tributario di cui al D. Lgs. 546/1992 introdotte dal decreto approvato nei giorni scorsi dal consiglio dei Ministri. Per effetto delle novità, la conciliazione tributaria sarà possibile anche entro il termine per la trattazione dell’appello, con riduzione delle sanzioni al 40% del minimo in caso di perfezionamento nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 50% in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio. In Cassazione non vi sarà alcuna possibilità di conciliazione.

Contraddittorio anche per la Tarsu

Il Sole 24Ore 28.09.2015 p. 30

  • La Commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza n. 73/3/2015, ha precisato che è illegittimo l’avviso accertamento Tarsu fondato unicamente sullo scostamento tra superficie dichiarata e superficie risultante dagli atti catastali. Il Comune avrebbe preventivamente dovuto accedere ai locali e verificare l’effettiva superficie imponibile.

Riforma della riscossione

Il Sole 24Ore 28.09.2015 p. 23

  • Con il D.Lgs. di riforma della riscossione le rateazioni degli avvisi bonari e degli atti di accertamento trovano un maggior respiro: il numero minimo di rate passa infatti da 6 a 8; restano invariate, invece, le dilazioni dell’agente della riscossione. Con la riforma fiscale cambiano anche le regole sulla sospensione legale della riscossione: i termini di presentazione delle istanze, infatti, vengono ridotti da 90 a 60 giorni.

Danno da mancata fruizione del riposo settimanale

Il Sole 24Ore 28.09.2015 p. 32

  • Secondo la giurisprudenza, in caso di inosservanza dell’obbligo del riposo settimanale spettante al lavoratore si dà luogo al risarcimento dei danni e all’elevazione di sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro.

  • Tuttavia, un semplice rinvio della pausa settimanale, anche sulla base di eccezioni stabilite dai contratti collettivi, non fa scattare alcun diritto al risarcimento.

  • La sentenza n. 14710/2015 della Corte di Cassazione ha stabilito che la misura del risarcimento da usura psicofisica per mancato riposo sia da stabilire con valutazione motivata dal giudice che tenga presente la gravosità delle prestazioni lavorative.

Nuovi ammortizzatori sociali

Il Sole 24Ore 28.09.2015 p. 7

  • Dal 24.09.2015, con l’entrata in vigore del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, è stato modificato il sistema di calcolo dei contributi da pagare in caso di richiesta di Cassa integrazione guadagni. In particolare, le aliquote non si applicano più all’importo del sussidio (80% della retribuzione persa), ma all’intera retribuzione perduta per i periodi di cassa. Inoltre, l’entità del prelievo non è più legato all’organico ma aumenta all’allargarsi del paracadute sulla linea del tempo.

Congedo parentale

Italia Oggi 28.09.2015 p. 17

  • Dal 25.06.2015 è possibile fruire del congedo parentale entro i 12 anni di età del figlio in luogo del limite di 8 anni. Il prolungamento del periodo di fruizione del congedo si applica anche ai genitori che non hanno fruito di tutto il congedo entro il 24.06.2015.

  • Nel caso di figlio affetto da handicap grave, il lavoratore, o la lavoratrice, ha diritto fino a 12 anni di età del bambino al prolungamento del congedo parentale, fruibile per un periodo massimo non superiore a 3 anni.

Attestato di prestazione energetica

Italia Oggi 28.09.2015 pp. 8, 9

  • Dal 1.10.2015 entrano in vigore le novità introdotte dal D.M. Sviluppo economico 26.06.2015 in tema di attestato di prestazione energetica, che sarà unico su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea che porterà a 10 le classi energetiche.

  • Per gli annunci di vendita e locazione è previsto un format unico che evidenzia in forma semplificata le prestazioni energetiche dell’edificio.

Proroga voluntary disclosure

Il Sole 24Ore 1.10.2015 p. 43
Italia Oggi 1.10.2015 p. 30

  • Rinvio scadenze
    • È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30.09.2015, n. 153, che proroga al 30.11.2015 il termine per la presentazione dell’istanza relativa alla voluntary disclosure. I contribuenti interessati, pertanto, avranno due ulteriori mesi per presentare l’istanza, a condizione che al momento della presentazione non sussistano condizioni di inammissibilità, quali ad esempio un controllo fiscale in corso.

    • Il nuovo termine per l’accertamento di tutti gli anni e i relativi imponibili derivanti dalla voluntary disclosure, inclusi quelli in scadenza al 31.12.2015, sono prorogati di un anno.

  • Unico 2015

    • I contribuenti potranno presentare, per effetto della proroga della presentazione delle istanze relative alla voluntary disclosure, la propria dichiarazione Unico 2015 entro il 29.12.2015, compilando il quadro RW con la sanzione minima.

  • La direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ha fornito risposte ai quesiti sulla voluntary disclosure specificando che, anche in assenza di reati non coperti dalla procedura, è atto dovuto per l’Amministrazione segnalare al Pm i nominativi di chi ha aderito alla collaborazione. Inoltre ha espresso la possibilità di beneficiare della copertura penale anche per gli anni che non sono oggetto di regolarizzazione in quanto fiscalmente prescritti. Tale copertura opera anche se il contribuente ha effettuato una disclosure con metodo forfettario per la determinazione delle imposte.

Abuso del diritto

Il Sole 24Ore 1.10.2015 p. 44-45

  • Da oggi, 1.10.2015, è operativa la riforma sull’abuso del diritto, che rappresenta un’elusione tributaria. Ciò premesso, il contribuente può scegliere una condotta fiscalmente più favorevole perché la stessa determina un vantaggio lecito.

  • Nel caso l’Agenzia delle Entrate decidesse di contestare operazioni abusive, questa è tenuta ad emettere, in un primo momento, la notifica di richiesta di chiarimenti da fornire entro 60 giorni e, in seguito, un apposito atto di accertamento, separatamente da qualsiasi altro atto. L’Amministrazione Finanziaria, inoltre, deve dimostrare l’esistenza di queste operazioni abusive, mentre, eventualmente, il contribuente dovrà dimostrare la presenza di ragioni extra fiscali relative alle operazioni poste in essere.

  • La maggiore novità del decreto è rappresentata dall’esclusione della rilevanza penale delle operazioni abusive, mentre si applicano le sanzioni amministrative

  • Per il raddoppio dei termini si dovrà comunque inviare la notizia di reato prima dell’ordinaria scadenza del termine di accertamento, ossia entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31.12 del 5° anno successivo.

  • Collaborazione fiscale

    • Il D.Lgs. 128/2015 ha introdotto un regime di adempimento collaborativo, basato su un rapporto di trasparenza fra contribuente e autorità fiscali. Tale regime è subordinato all’esistenza nell’azienda di un efficace sistema di rivelazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

    • L’adesione al regime di adempimento collaborativo comporta, per il contribuente, la possibilità di beneficiare di una procedura abbreviata di interpello preventivo, la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative applicabili a operazioni non condivise dall’Agenzia delle Entrate, l’esenzione dalla prestazione della garanzia prevista per il pagamento dei rimborsi delle imposte.

Dichiarazione dei redditi non emendabile con adeguamento agli studi di settore

Italia Oggi 1.10.2015 p. 32

  • La Cassazione, con la sentenza n. 19410/2015, ha affermato che la dichiarazione dei redditi non è un atto emendabile con l’adeguamento agli studi di settore, trattandosi di un atto negoziale e non di un mero errore materiale.

  • Nel caso di specie, il contribuente aveva ritenuto che l’errato funzionamento del software fosse elemento sufficiente a permettere l’emendabilità del Modello Unico.

Data di inserimento: 04/10/2015

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