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CIRCOLARE N. 90 DEL 04/02/2015 - NOTIZIE VARIE

SGRAVIO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE NEL 2015

 

E’ stata diffusa la  Circolare INPS n. 17/2015 del 29.01.2015, in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate da qualsiasi datore di lavoro nel corso dell’anno 2015 (Legge 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti).
La  misura del nuovo incentivo previsto in finanziaria è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino all’importo massimo di euro 8.060,00 annui. Restano comunque dovuti i contributi previdenziali a carico del lavoratore oltre ai premi e i contributi INAIL.

L’applicazione del beneficio,  non determina alcuna riduzione del trattamento previdenziale per i lavoratori coinvolti, i quali beneficeranno pure degli istituti e degli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il datore di lavoro.

Il beneficio spetta :

-      per tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015 e la sua durata è pari a 36 mesi a far data dal giorno di assunzione. Per la fruizione dello sgravio è necessario che il lavoratore non sia stato occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi antecedenti la data di assunzione. E’ stata  esclusa l’applicazione dell’esonero qualora, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore richiedente l’incentivo o con società o soggetto comunque collegati al medesimo.

L’Istituto ha chiarito che la misura incentivante assume la natura tipica di incentivo all’occupazione, ritenendo che la stessa – caratterizzandosi quale intervento generalizzato e quindi potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico e in qualsiasi area del territorio nazionale non sia qualificabile alla stregua di un aiuto di Stato (art. 107 Trattato UE). Ciò significa che lo sgravio  è riconosciuto per ogni assunzione a tempo indeterminato, senza alcuna necessaria preventiva valutazione, a titolo meramente esemplificativo, né in termini di incremento occupazionale, né in termini di rispetto della disciplina c.d. “de minimis”.

-       a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che essi assumano o meno la natura di imprenditore, quindi anche alle associazioni culturali, di volontariato, politiche o sindacali e agli studi professionali. Nel novero dei beneficiari sono compresi, inoltre, i datori di lavoro del settore agricolo, anche se con  specifiche limitazioni.

     

-      L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part time, con le sole esclusioni dei contratti di apprendistato, del lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente, pur se stipulati a tempo indeterminato. Sono ricompresi nello sgravio le assunzioni dei dirigenti, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in attuazione a un vincolo associativo stipulato con una cooperativa di lavoro (L. 142/01) e le assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione effettuate dalle agenzie per il lavoro regolarmente autorizzate.

Nel caso di assunzione con modalità oraria part time, la misura massima dell’incentivo va riparametrata in funzione dello specifico orario ridotto di lavoro.

In deroga, poi, al principio generale in materia di fruizione degli incentivi in ragione al quale qualsiasi incentivo all’assunzione non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce dalla legge o dal CCNL, ritiene l’istituto che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge riassunte nella circolare in commento, fruiscano dell’esonero contributivo triennale a prescindere dalla circostanza che esse costituiscano un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo. Ciò perché – chiarisce l’istituto – la legge in commento, più che al promuovere nuove assunzioni, è in realtà finalizzata a promuovere forme di occupazione stabile attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Dunque sono incentivabili, a titolo meramente esemplificativo, le assunzioni effettuate in attuazione dell’obbligo di cui all’art. 5, comma 4 – quater, D. Lgs. 368/01 (lavoratore che nei 12 mesi precedenti abbia avuto rapporti di lavoro a termine per un periodo superiore a sei mesi) e quelle poste in essere in caso di acquisto o affitto di azienda o ramo di azienda.

È stato pure chiarito che la trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è equiparabile a tutti gli effetti alla nuova assunzione, dunque non è necessario lasciar decorrere un intervallo temporale tra il precedente rapporto a termine e la nuova assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo, invece, non spetta nei seguenti casi:

a)     L’assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore licenziato in precedenza nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto di lavoro a termine. Il divieto non è aggirabile neppure ricorrendo alla somministrazione di manodopera di altro lavoratore.

Poiché il diritto di precedenza non opera ipso jure, è da ritenersi che tale condizione ricorra qualora il lavoratore abbia manifestato al datore, nei termini di legge, la volontà di esercitare il diritto di precedenza maturato;

b)    Il datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore nel caso di somministrazione, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, con esclusione dei casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità differenti da quelle in possesso dei lavoratori sospesi e sempre con riferimento all’unità produttiva interessata;

c)     L’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore che assume. Anche tale condizione, come pure sopra già chiarito, non è aggirabile attraverso la somministrazione di manodopera;

d)    L’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria sia stato effettuato oltre i termini di legge. In tal caso la perdita del beneficio è limitata al periodo compreso tra la data di effettiva assunzione e quella del tardivo inoltro della comunicazione.

La fruizione del beneficio, inoltre, è condizionata al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria e, quindi, è necessario che il beneficiario sia munito della regolarità contributiva e rispetti le norme sancite dai contratti collettivi.

Quanto alle limitazioni soggettive introdotte proprio dalla L. 190/2014, l’INPS ha, inoltre, precisato che rientrano nel campo dei contratti a tempo indeterminato che, qualora posti in essere nei sei mesi antecedenti l’assunzione, determinano l’inapplicabilità dello sgravio contributivo: i) il contratto di apprendistato; ii) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla somministrazione di manodopera tramite agenzia; iii) il rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. La sussistenza di un precedente contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non  costituisce, invece, condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo.

L’Istituto chiarisce, ancora, che ai fini del beneficio il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.

Ad oggi l’inps non ha messo in rete il software per la richiesta dell’esonero.

Si ricorda, in fine, che sono stati soppressi i benefici contributivi previsti dalla L. 407/1990, che continuano ad operare esclusivamente in relazione alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2014.

 

 

CERTIFICAZIONE UNICA

 

Dal 2015 la Certificazione Unica ha preso il posto del vecchio CUD e delle certificazioni di lavoro autonomo, introducendo non poche complicazioni, primo perché il nuovo modello CU 2015 ,   si compone di 297 campi (per ogni percipiente) da compilare e prevede 115 pagine di istruzioni. Ma questa sorta di semplificazione al contrario non è l’unica criticità che emerge dall’analisi della nuova Certificazione Unica 2015 proposta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. I termini per la presentazione, entro il 28 febbraio al contribuente ed entro il 9 marzo al Fisco, sono troppo a ridosso, anche tenendo conto della necessità di aggiornare i gestionali . Il tutto considerando che è stata introdotta una sanzione in caso di mancato ed errato  invio, senza applicazione di periodo transitorio.

la nuova Certificazione Unica prevede quindi  l’indicazione di un maggior numero di dati e una platea più ampia di soggetti da dichiarare (come i lavoratori autonomi).

Sono previste inoltre  sanzioni per la mancata trasmissione della dichiarazione, ora il sostituto d’imposta paga 100 euro per ogni percipiente. Significa che ad esempio un’impresa con 100 certificazioni (tra dipendenti, lavoratori autonomi e provvigioni, un numero facilissimo da raggiungere), in caso di errori, rischia 10mila euro di sanzione.

In pratica con questo nuovo adempimento  sarà il datore di lavoro - sostituto d’imposta l’addetto alla compilazione del 730 Precompilato.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

Si avvisano i clienti che gia’ dal 06 giugno 2014 e’ entrato in vigore l’obbligo di “fatturazione elettronica” per le Pubbliche Amministrazioni come Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza a livello nazionale. A partire dal 31 marzo 2015 questo

obbligo sara’ esteso anche alle Pubbliche Amministrazioni locali.

Tutto cio’ comporta per l’azienda il dover emettere la fattura verso le Pubbliche Amministrazioni  non piu’ in formato cartaceo ma bensi’ in formato elettronico.

Lo studio tempestivamente si e’ gia’ adeguato ai mezzi richiesti ed e’ in grado di poter assolvere a tale adempimento.

I clienti che avessero necessita’ di dover espletare tale obbligo possono rivolgersi allo Studio per qualsiasi informazione e chiarimento in merito.

04 Febbario 2015

Data di inserimento: 08/02/2015

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