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CIRCOLARE N. 77 DEL 16/02/2012 - LAVORO

STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
Diritto del lavoro
 
Italia Oggi 6.02.2012
p. 14
 

·La legge di Stabilità ha prorogato e rifinanziato per il 2012 gli ammortizzatori in deroga per periodi non superiori a 12 mesi. Restano fermi gli abbattimenti già previsti: la misura dei trattamenti è ridotta del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda e del 40% per le proroghe successive.

·Le somme erogate a titolo di premi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa sono assoggettabili anche per il 2012 ad imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali.

·Anche per i contratti di prossimità è stata riconosciuta per il 2012 la decontribuzione al 10% e lo sgravio contributivo sulle somme corrisposte a titolo di produttività, miglioramento del servizio ed incentivo.

 
IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
Diritto del lavoro
 
Italia Oggi 6.02.2012
p. 17
 
La L. 183/2010 ha introdotto nuove regole sull’impugnazione dei licenziamenti illegittimi che abbracciano nuovi casi e ipotesi. Le regole sono operative dal 24.11.2010, ma la loro efficacia è stata prorogata fino al 31.12.2011. Le novità sono molteplici: il tentativo di conciliazione è reso facoltativo, la procedura di impugnazione è unica, sia per far causa a un datore di lavoro sia a un committente; inoltre sono modificati i termini per fare ricorso (60 giorni). Il 28.02.2012, diventando efficace la nuova procedura di impugnazione del licenziamento, scade quindi il termine entro cui i lavoratori possono denunciare l’illegittimità del proprio licenziamento, avendo cura di depositare nei successivi 270 giorni il ricorso in tribunale.
 
OBBLIGO DI FEDELTÀ DEL DIPENDENTE
Diritto del lavoro
 
Il Sole24Ore 6.02.2012
p. 11-NT
 
·Il dovere del dipendente di non divulgare notizie riservate relative all'azienda dove lavora trova il suo fondamento nell'art. 2105 C.C. Secondo la giurisprudenza prevalente, l'obbligo di fedeltà ha un contenuto molto più ampio di quello desumibile dalla lettera della norma, dovendo integrarsi con il dovere generale di correttezza e buona fede.
·Il lavoratore che rivela, anche solo incautamente, segreti aziendali o che assume una condotta in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione di impresa rischia il posto di lavoro, oltre a possibili conseguenze penali e risarcitorie. Perché vi sia violazione del divieto di divulgazione di notizie aziendali, non è necessario che si verifichi un danno effettivo per il datore di lavoro, ma basta un pregiudizio potenziale.
 
  
CONTROLLI INAIL SU IMPRESE APRI E CHIUDI
Diritto del lavoro
 
Nota Inail 529/2012
Italia Oggi 9.02.2012
p. 34
 
Nell’anno 2012 l’Inail concentrerà l’attività ispettiva sulle imprese che, cessata l’attività lasciando debiti nei confronti dell’istituto, la riaprono in breve tempo cambiando solo i riferimenti giuridici, in modo tale da costituire una nuova entità solo apparentemente distinta dalla precedente. L’Inail, inoltre, orienterà l’attività di vigilanza verso il commercio ambulante, le aree portuali, il settore trasporti e logistica, asili nido privati, piccola pesca, soci di società, collaboratori familiari di imprese artigiane e imprenditori cinesi.
 
 
 ASSUNZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI
Diritto del lavoro
 
Il Sole 24Ore
16.02.2012
p. 25
 
·    Nell’ambito dei servizi pubblici, è possibile assumere i lavoratori anche con dati anagrafici del lavoratore incompleti.
·    Fermo restando l'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego il giorno precedente quello dell'assunzione, i datori avranno la possibilità di integrare la comunicazione stessa con i dati non ancora noti entro il 3° giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risulti in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.
 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Diritto del lavoro
 
 
Il Sole 24Ore
16.02.2012
p. 25
 
Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi sarà ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Entro 5 giorni dall'avvenuta assunzione dovrà essere data comunicazione al Centro per l'impiego.
 
PROTOCOLLO D’INTESA CNCDL E MINISTERO DEL LAVORO
Diritto del lavoro
 
Il Sole 24Ore
16.02.2012
p. 25
 
È stato siglato ieri, 15 febbraio, un protocollo d’intesa fra i consulenti del lavoro e il Ministero del Lavoro, ai sensi del quale le aziende non dovranno più consegnare agli organi di vigilanza documenti che possono essere acquisiti direttamente dalla pubblica amministrazione nei propri archivi. A titolo esemplificativo, si citano il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, le denunce fiscali, il Durc.
  
SICUREZZA SUL LAVORO
Diritto del lavoro
 
Il Sole24Ore 27.12.2011
p. 30
 

·    La presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato alcuni importanti schemi di accordo in materia di formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), e in materia di realizzazione e funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp). È stato approvato dalla Conferenza anche lo schema di accordo per assicurare, da parte del datore di lavoro, a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.

·   Per la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di Rspp, la nuova disciplina che sostituisce l'art. 3 D.M. 16.03.1997, introduce corsi di aggiornamento quinquennali. I corsi sono articolati in tre livelli di rischio, durata minima di 16 ore per rischio basso, 32 ore per rischio medio e 48 ore per rischio alto.

 

FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore

4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore .

   Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori, i dirigenti, i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla assunzione.

 

 
 

 

 
 
Data di inserimento: 17/02/2012

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