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CIRCOLARE N. 75 DEL 28/12/2011 - 'MONTI..... IN BREVE...'
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CONVERSIONE IN LEGGE MANOVRA “MONTI” | Imposte e tasse | Il Sole 24Ore 23.12.2011 p. 1-21 Italia Oggi 23.12.2011 p. 23-28 | | · È stato convertito in legge il D.L. 6.12.2011, n. 201 (cd. manovra “Monti”), che è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.· Si riassumono di seguito alcuni fra i principali aspetti del provvedimento, coni particolare riferimento a quelli fiscali e previdenziali. | Imu | | · La reintroduzione dal 2012 dell’Imposta municipale sull’abitazione principale si accompagna a una serie di sconti per rendere meno pesante la tassazione. · L’aliquota di base è ridotta al 4 per mille (contro il 7,6 per mille previsto per gli altri immobili) accompagnata da una detrazione fissa da 200 euro e dà uno sconto ulteriore di 50 euro per ogni figlio, fino a un massimo di 400 euro. | Bonus per chi rafforza il patrimonio | | · Confermato già per il 2011 l’aiuto alla crescita economica (Ace) per premiare, sul versante fiscale, le aziende che incrementano la propria dotazione di risorse sotto forma di nuovi conferimenti o di mancata distribuzione degli utili conseguiti, oltre che per rafforzare la struttura patrimoniale del sistema imprenditoriale. · Il principio trova attuazione mediante il riconoscimento in deduzione dall’imponibile di un rendimento figurativo del 3%, computato sulla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010. | Sconti Irap | | · Dal 2012 aumenterà la deduzione dell’Irap dalle imposte sul reddito: la parte relativa al costo del lavoro potrà essere scontata dall’imponibile reddituale (Ires e Irpef). Lo sconto avverrà applicando il principio di cassa, (l’Irap pagata nell’anno). | Pensioni | | · Il diritto al pensionamento anticipato si acquisisce con il compimento dei 63 anni di età e con un’anzianità contributiva di 20 anni. L’ammontare mensile della prima rata di pensione non dovrà essere inferiore a un importo pari a 2,8 volte l’assegno sociale. · I lavoratori autonomi vedranno aumentare, dal 1.01.2012, le aliquote dovute alle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti dell’Inps, che raggiungeranno nel 2018 la misura del 24%.· Le casse previdenziali private devono essere in grado di assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche per un periodo pari a 50 anni. · L’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene innalzata a 62 anni ed a 63 anni e 6 mesi per le autonome. L’equiparazione dell’età tra la pensione di vecchiaia delle donne e quella degli uomini avverrà entro il 2018, tenendo conto della speranza di vita. | Controlli fiscali | | · Sono inasprite le sanzioni per i soggetti che non risultano in linea con il software Gerico, nonché incrementati i controlli per i soggetti considerati “non congrui” agli studi di settore. · Dal 1.01.2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Amministrazione Finanziaria tutte le movimentazioni che hanno interessato la loro clientela, comprese quelle al di fuori di un rapporto continuativo. · Già dal 6.12.2011 i trasferimenti in denaro contante non devono superare i 1.000 euro, a meno che non siano effettuati tramite banche, poste o moneta elettronica. L’adeguamento dei libretti al portatore dovrà avvenire entro il 31.03.2012. | Conti correnti e titoli | | · I 34,20 euro di imposta di bollo sui conti correnti è richiesta solo a titolari di rapporti con giacenza superiore a 5.000 euro. · Per i conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto l’incremento dell’imposta di bollo da 73,80 a 100 euro. | REGIMI FISCALI AGEVOLATI ED EX MINIMI | Imposte e tasse | Provv. Agenzia Entrate 22.12.2011 Prot. n. 185820/2011 Provv. Agenzia Entrate 22.12.2011 Prot. n. 185825/2011 Il Sole 24Ore 23.12.2011 p. 37 | | · Dal 1.01.2012 sarà operativo il regime fiscale di “vantaggio” per gli under 35, i lavoratori in mobilità e tutti i contribuenti che intendono iniziare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, che beneficiano di un’aliquota sostitutiva dell’Irpef fissata al 5%, oltre a numerose semplificazioni. Il regime dura 5 anni (per il 1° anno di attività e per i 4 successivi), ma questo limite non vale per i più giovani che possono usufruirne fino ai 35 anni. Possono accedere sia i contribuenti che aprono un’attività ex novo sia coloro che l’hanno intrapresa dopo il 31.12. 2007. In aggiunta alle semplificazioni già previste per i “vecchi minimi”, il regime fiscale di “vantaggio” prevede un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali, fissata al 5%, e la non assoggettabilità dei proventi a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Sul fronte dell’Iva, i contribuenti sono esonerati dalle comunicazioni sia delle operazioni rilevanti Iva (spesometro) sia dei dati delle operazioni con soggetti “black list”, mentre devono fare, come tutti gli altri, richiesta di inserimento nell’archivio Vies, se vogliono effettuare acquisti intracomunitari. · Con un ulteriore provvedimento è disciplinato il regime contabile agevolato per i “vecchi minimi” che non possono accedere al regime di vantaggio, perché non hanno i requisiti, e per i “nuovi minimi” che fuoriescono dal regime fiscale per decorrenza dei termini. |
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Data di inserimento:
28/12/2011
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