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CIRCOLARE N. 73 DEL 05/09/2011 - FISCALE
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RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI A QUELLI CIVILISTICI | Imposte e tasse | Il Sole 24Ore 5.09.2011 p. 2-NT | | La manovra di luglio introduce una ipotesi di riallineamento dei maggiori valori iscritti a seguito di fusione, scissione e conferimento d’azienda. La nuova previsione riguarda le partecipazioni di controllo inserite nel perimetro del bilancio consolidato e interessa prevalentemente i gruppi di rilevanti dimensioni. Tra le motivazioni del riallineamento c’è la necessità di diminuire le plusvalenze in caso di futura cessione dell’azienda. | PROVA DELLA NOTIFICA NEL RICORSO | Imposte e tasse | Il Sole 24Ore 5.09.2011 p. 4-NT | | La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16572/2011, ha stabilito che il ricorso in primo grado è valido anche senza la prova della ricezione da parte del Fisco. Il ricorrente può sempre chiedere all’ufficio postale il duplicato della cartolina di ricevimento mai ritornata e poi chiedere al giudice di essere rimesso nei termini. | AGEVOLAZIONI SOCIETÀ SPORTIVE | Imposte e tasse | Il Sole 24Ore 5.09.2011 p. 4-NT | | La commissione tributaria di Pisa, con la sentenza n. 8/1/2011, ha stabilito che per beneficiare delle agevolazioni tributarie riservate alle società sportive dilettantistiche non è sufficiente la mera appartenenza alla categoria né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica. | CESSIONE DELLE QUOTE CONFERITE | Imposte e tasse | Ctp Prato sent. n. 65/01/11 Il Sole 24Ore 5.09.2011 p. 4-NT | | Non è vietato al contribuente ricercare legittimamente un risparmio d’imposta scegliendo nell’ambito della normativa fiscale vigente gli atti che lo consentono. L’Amministrazione Finanziaria non può spingersi a imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale. | INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO E CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE | Imposte e tasse | Il Sole 24Ore 5.09.2011 p. 14-NT | | A seguito della definizione dei nuovi bonus di cui al D.M. 5.05.2011, che “penalizzano” gli impianti a terra, la cessione del diritto di superficie su terreni agricoli o su tetti di capannoni industriali, per la realizzazione di impianti fotovoltaici che restano di proprietà di chi li ha costruiti è una formula in via di espansione. | NOVITà IN TEMA DI RISCOSSIONE | Imposte e tasse | D.L. 70/2011 D.L. 98/2011 Italia Oggi 5.09.2011 p. 10 | | Dal 1.01.2012 Equitalia cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, sia spontanea che coattiva, delle entrate di natura tributaria e patrimoniali dei comuni e delle società dagli stessi partecipate. Queste funzioni torneranno ad essere svolte dagli stessi enti locali. Le iscrizioni ipotecarie dovranno essere precedute da un preavviso di ipoteca e non potranno mai essere iscritte quando il debito è inferiore a 8.000 euro o a 20.000 euro, se la pretesa è contestata o contestabile e l’immobile costituisce abitazione principale del debitore. Per i ruoli consegnati dal 13.07.2011 gli interessi moratori non saranno più calcolati sulla quota riferita alle sanzioni pecuniarie di natura tributaria e agli interessi. | ESTINZIONE DELLE SOCIETà | Imposte e tasse | Cass. sent. 22.02.2011 n. 4062 Ctp Milano sent. 15.06.2011 n. 79 Italia Oggi 5.09.2011 p. 24 | | · La Corte di Cassazione ha confermato che le società di capitali (e di persone) si estinguono con la cancellazione dal Registro delle Imprese. L’effetto estintivo della cancellazione si verifica indipendentemente dall’esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. · La Commissione tributaria di Milano ha successivamente dichiarato la legittimità dell’estinzione anche in presenza di debiti sociali non assolti; ne deriva la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto notificato a un soggetto inesistente. Il socio illimitatamente responsabile, invece, resta tale anche dopo l’estinzione della società. | MANOVRA DI FERRAGOSTO | Imposte e tasse | Il Sole 24 Ore 3.09.2011 p. 7-19 4.09.2011 p. 6-7 Italia Oggi 3.09.2011 p. 25-29 | | Il legislatore ha modificato, fra l’altro, la struttura del D. Lgs. n. 74/2000, in tema di violazioni aventi riflessi penali. In particolare, sono state abbassate le soglie finanziarie al cui superamento è agganciato il realizzarsi della fattispecie penale. Da ciò deriva l’aumento della platea dei contribuenti nei cui confronti opererà il raddoppio dei termini per la notifica degli accertamenti, ai sensi della norma di cui al D.L. n. 223/2006, come interpretata dalla sentenza della Corte Costituzionale 25.07.2011, n. 247. | Reati tributari | | Si prevede, inoltre, quanto segue: · inapplicabilità della sospensione condizionale della pena per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 (tutti i reati tributari previsti dal decreto, esclusa la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), se l'imposta evasa o non versata è superiore a 3 milioni di euro; · revisione dell'attenuante dell'art. 13, con riduzione della pena di 1/3, anziché della metà, se prima dell'apertura del dibattimento di 1° grado si sia provveduto all'estinzione mediante pagamento dei debiti tributari, incluse le sanzioni, amministrative, relativi ai fatti costitutivi dei delitti; · subordinazione della possibilità di accedere al patteggiamento, per tutti i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, alla ricorrenza della suddetta circostanza attenuante, ossia alla previa estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari; · allungamento di 1/3 dei termini di prescrizione dei delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del D. Lgs. n. 74/2000. In ogni caso, chiudere il contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria sarà comunque gravoso: ai fini penali, infatti, occorre estinguere il debito tributario da cui è scaturito il procedimento penale medesimo, con diminuzione della reclusione fino a 1/3 (in precedenza: fino al 50%). L’estinzione del debito sarà, peraltro, necessaria per accedere al patteggiamento e, verosimilmente, se l’evasione supera i 3 milioni di euro, per beneficiare della sospensione condizionale della pena. | Redditometro | | I contribuenti dovranno comunicare nella dichiarazione dei redditi i rapporti con gli intermediari finanziari "domestici" e quelli esteri. Ne deriva un incremento significativo dei dati sui quali potrà contare, ai fini di controllo, l’Agenzia delle Entrate. | Cooperative | | Dovrebbe essere elevata la tassazione gravante sulle cooperative, considerato l’emendamento che prevede l'esclusione limitata, nella misura ridotta del 90%, della riserva legale alla formazione del reddito imponibile. | Società di comodo | | I soci o i familiari dell'imprenditore che utilizzano beni intestati all'impresa saranno sottoposti a controllo sistematico da parte dell'Agenzia delle Entrate: lo si evince dall’emendamento governativo alla manovra di Ferragosto in relazione ai beni intestati a società e utilizzati, di fatto, dai soci o dai familiari dell'imprenditore. | OBBLIGO DI GARANZIA PER AVVISI BONARI SUPERIORI A 50.000 EURO | Imposte e tasse | Il Sole 24 Ore 3.09.2011 p. 30 | | L’attuale impianto normativo attuale prevede l’obbligo della garanzia nell’ipotesi di pagamenti rateali derivanti da avvisi bonari, qualora l’importo frazionato sia superiore a 50.000 euro. L’obbligo di garanzia per tali importi, invece, è stato eliminato per i pagamenti rateali derivanti da accertamento con adesione o acquiescenza. |
“MINI-SANZIONI” PER I TARDIVI VERSAMENTI DEL 22 AGOSTO | Imposte e tasse | Il Sole 24 Ore 3.09.2011 p. 30 | | Dal 6.07.2011, nell’ipotesi di pagamento con un ritardo non superiore a 14 giorni, la sanzione del 30%, che si riduce ordinariamente al 3% in caso di ravvedimento "breve o mensile" entro 30 giorni, è ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, ossia allo 0,20% giornaliero. | ICI PER I SUOLI DOTATI DI DIRITTI EDIFICATORI | Imposte e tasse | Il Sole 24 Ore 3.09.2011 p. 30 | | · Per la qualificazione edificatoria ai fini Ici è sufficiente la mera inclusione in uno strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune (Cassazione, sentenza n. 25506/2006). Il suolo dotato di diritti edificatori di origine perequativa non immediatamente attuabili, per il quale non sono certe né la zona di realizzazione né le effettive dimensioni costruttive, deve essere considerato come area edificabile sia ai fini Ici sia ai fini dei tributi erariali. · Per la determinazione del valore imponibile, ai sensi dall’art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, il valore di riferimento è quello di mercato al 1.01 di ciascun anno, considerati l’ubicazione, l'indice di edificabilità e la destinazione d'uso consentita. Da valutare, infine, anche il collegamento ai prezzi indicati negli atti di compravendita, peraltro non sempre disponibili. |
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Data di inserimento:
05/09/2011
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