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CIRCOLARE N. 71 DEL 02/07/2011 - NOTIZIE VARIE
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CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI | Circ. Ag. Entrate 1.06.2011, n. 26/E | Non possono accedere al regime della cedolare secca le locazioni, anche se a uso abitativo, effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, nonché quelle riguardanti gli immobili locati all’estero e quelli subaffittati. L’opzione per la cedolare secca deve essere esercitata quando si registra il contratto di locazione ossia entro 30 giorni dalla stipula. La stessa tempistica deve essere osservata anche in caso di proroga e nel caso in cui si intenda optare per la cedolare alla scadenza di una delle annualità del contratto in corso. Il locatore che opta per la cedolare non può richiedere agli inquilini variazioni del canone che derivano dall’applicazione di indici di aggiornamento. Il conduttore è avvisato con raccomandata che deve essere recapitata al destinatario prima della scelta del regime agevolato. La raccomandata non può essere consegnata a mano. | CONSOLIDATO NAZIONALE E NUOVO PROCEDIMENTO DI AC-CERTAMENTO | Circ. Ag. Entrate 6.06.2011, n. 27/E | L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle novità per il controllo delle società che aderiscono al regime della tassazione di gruppo, soffermandosi sul nuovo procedimento di accertamento basato su un “atto unico” e non più su due livelli di controllo. Il nuovo atto, infatti, notificato sia alla consolidata sia alla consolidante, contiene le rettifiche del reddito com-plessivo della consolidata e determina, inoltre, la maggiore imposta riferibile alla tassazione di gruppo. Inoltre, è previsto un unico procedimento di adesione, a cui possono partecipare entrambi i contribuenti, anche separatamente. Il paga-mento delle somme dovute, da qualunque dei soggetti effettuato, estingue la pretesa tributaria per entrambi. | FIRMA DELLA DICHIARAZIONE | Ris. Ag. Entrate 8.06.2011, n. 62/E | Il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno d’imposta, ancorché cessato dal suo incarico, sarà comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed Irap, riferita alla medesima annualità, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, c. 5 del D.Lgs. 471/1997. | CODICI TRIBUTO PER PLUSVALENZE NON REINVESTITE | Ris. Ag. Entrate 10.06.2011, n. 63/E | L’Agenzia delle Entrate ha istituito 4 nuovi codici tributo per versare con il modello F24 l’imposta rideterminata ai fini Irpef, delle relative addizionali e dell’Ires, sulle plusvalenze non reinvestite in seguito alla cessione di partecipazioni qualificate. A partire dall’anno d’imposta 2010, infatti, termina il regime speciale di esenzione introdotto dalla manovra d’estate 2008 per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate e non, nel caso non risultino rispet-tate le condizioni stabilite dalla norma. In particolare, sono riprese a tassazione le plusvalenze realizzate nell’anno d’imposta 2008 non reinvestite entro 2 anni, da riportare in Unico 2011 Persone fisiche ed Enti non commerciali. | GRANDI IMPRESE IN CRISI IN AMMINISTRAZIONE STRAORDI-NARIA | Ris. Ag. Entrate 13.06.2011, n. 64/E | Nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal D.L. 347/2003, il perseguimento della “ristrutturazione economica e finanziaria”, con prosecuzione dell’ordinaria attività d’impresa, impo-ne la continuità del periodo d’imposta e, dunque, l’assolvimento degli obblighi dichiarativi ai fini Ires, Irap e Iva in modali-tà ordinaria fino all’apertura della fase liquidatoria. | AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RETI D’IMPRESA | Provv. Ag. Entrate 13.06.2011 | In relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2010, alle imprese appartenenti a una delle reti d’impresa, riconosciu-te dall’art. 42 del D.L.78/2010, il beneficio fiscale spetta in misura non superiore al 75,3733% del risparmio di imposta richiesto con il modello Reti. |
SPESOMETRO | Circ. Ag. Entrate 21.06.2011, n. 28/E Provv. Ag. Entrate 21.06.2011 | Sono esenti dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.000 euro le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico cui sono assoggettati i predetti beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria. Gli enti pubblici sono esclusi dalla predetta comunicazione. | AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI | Comunicato Ag. Entrate 21.06.2011 | Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2011, fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2010 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione, per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2010, nelle seguenti misure: 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti; la deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un im-porto pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti; 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito. | INTERESSI DI MORA PER TARDIVO PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO | Provv. Ag. Entrate 22.06.2011 | Dal 1.10.2011 si abbassano gli interessi di mora per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate ha rideterminato, dal 5,7567% al 5,0243%, il tasso da applicare su base annua. | MAGGIORAZIONI IRAP E ADDIZIONALE IRPEF | Comunicato Ag. Entrate 23.06.2011 | Per l’anno d’imposta 2011 nelle regioni Calabria, Campania e Molise è confermata l’applicazione delle vigenti maggiora-zioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30. | RAVVEDIMENTO IN FORMA “FRAZIONATA” | Ris. Ag. Entrate 23.06.2011, n. 67/E | È possibile il ravvedimento frazionato di quanto originariamente e complessivamente dovuto. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. Il limite all’effettuazione di tali ravvedimenti scaglionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento; in tali circostanze, l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art.13 del D.Lgs. 472/1997 che, invece, saranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie. |
DEDUCIBILITÁ INTERESSI PASSIVI DAL REDDITO D’IMPRESA | Ris. Ag. Entrate 23.06.2011, n. 68/E | Sono incluse nel regime speciale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa, di cui all’art. 96, c. 5-bis del Tuir, le holding per le quali si verificano, secondo i criteri dettati dalla circolare 37/E/2009, l’esclusività o la prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni in società che svolgono sia attività creditizia e finanziaria, sia attività assicura-tiva. | CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLE CASSE PROFESSIONALI | Disegno di legge | Il 15.06.2011 è stata approvata in via definitiva dalla Camera la proposta di legge in base alla quale il contributo integra-tivo a carico degli iscritti alle Casse professionali sarà autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa, in una percentuale compresa tra il 2% ed il 5% del fatturato lordo. | BENEFICI PENSIONISTICI PER LAVORI USURANTI | Circ. Min. Lavoro 20.06.2011, n. 15 | Per consentire il riconoscimento dei benefici pensionistici ai lavoratori addetti a mansioni ripetitive, i datori di lavoro do-vranno inviare una comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. In sede di prima applicazione il termine previsto era il 25.06.2011; tuttavia, il Ministero del Lavoro ha precisato che non è sanziona-bile il datore di lavoro che trasmetterà la modulistica entro il 31.07.2011. | COMUNICAZIONE ANTITERRORISMO | Nota Min. Interno 31.05.2011, n. 557 | L'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, nell'introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, o parte di esso. L'art. 5, cc. 1, lett. d) e 4 del D.L 70/2011 ha previsto un analogo as-sorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati. Il Ministero dell’Interno ha precisato che a decorrere dal 7.04.2011, data di entrata in vigore del D.Lgs.23/2011 (per quanto riguarda i contratti di locazione registrati) e a decorrere dal 14.05.2011, data di entrata in vigore del D.L. 70/2011 (per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati) nei confronti del soggetto tenuto alla predetta comunicazione - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applica-zione la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni relative alla comunicazione stessa. Il predetto obbligo di comunicazione non viene meno in presenza di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni. | CERTIFICATI MEDICI TELEMATICI | G.U. 13.06.2011, n. 135 | È stata fissata al 13.09.2011 l'entrata in vigore obbligatoria della certificazione on-line delle malattie dei lavoratori, secondo le modalità operative contenute nella circolare n. 4/2011 della Funzione Pubblica. Infatti, il periodo transito-rio di 3 mesi (in cui coesisteranno i due sistemi cartaceo e telematico) decorre dal 13.06.2011 (giorno della pubblica-zione della suddetta circolare sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.06.2011) e non dal 18.03.2011 (data della diffu-sione di tale documento sul sito del Dicastero). Pertanto, solo a partire dal 13.09.2011 i lavoratori saranno tenuti a trasmettere il certificato medico per malattia e-sclusivamente attraverso il canale telematico. Durante questo ulteriore periodo transitorio le aziende potranno ancora chiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea del certificato rilasciato dal medico, o successivamente scaricata dal dipendente dal sito dell'Inps. |
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Data di inserimento:
02/07/2011
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