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CIRCOLARE N. 69 DEL 01/06/2011 - NOTIZIE VARIE
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STUDI DI SETTORE | Imposte e tasse | Il Sole 24 Ore 29.05.2011 p. 30 | | La Cassazione, con la sentenza 27.05.2011, n. 11893, ha precisato che nel caso di accertamento da studi di settore o parametri, non può essere ridotta dal giudice, in via equitativa, la pretesa tributaria utilizzando una valutazione; occorre, invece, che il giudice stesso indichi una motivazione adeguata in ordine agli elementi che provano un maggior reddito effettivo. | RIMBORSO IMPOSTE PER DICHIARAZIONE INTEGRATIVA | Imposte e tasse | Il Sole 24 Ore 29.05.2011 p. 30 | | · In base ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la deduzione - nel periodo di imposta di effettiva competenza - di costi oggetto di recupero per mancato rispetto del principio di competenza, può essere in ogni caso riconosciuta alla stregua delle seguenti considerazioni. In applicazione del principio desumibile dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei casi di specie il diritto al rimborso è esercitabile soltanto dal giorno in cui lo stesso può essere fatto valere, è da ritenere che il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, con riguardo a un periodo d’imposta antecedent e o successivo a quello oggetto di accertamento, decorre dalla data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero del costo non di competenza è passata in giudicato, ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica. Da tale data, infatti, si deve ritenere affermato irrevocabilmente anche il diritto del contribuente a dedurre nel periodo di imposta di effettiva competenza il componente negativo. · L’istanza di rimborso della maggiore imposta versata può essere presentata, ai sensi dell’art. 21, c. 2 del D. Lgs. n. 546/ 1992, entro 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica. In nessun caso potrà accogliersi l’istanza di rimborso del contribuente, qualunque sia la norma invocata (art. 38 del Dpr n. 602/1973; art. 8-bis del Dpr n. 322/1998; art. 21, c. 2 D. Lgs. n. 546/1992), se la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica non si si a resa definitiva. | DEDUCIBILITÀ MANUTENZIONI ECCEDENTI 5% PER SOGGETTI IAS | Imposte e tasse | Italia Oggi 29.05.2011 p. 29 | | · L’art. 102, c. 6 del Tuir prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, non imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Ciò premesso, i beni materiali ammortizzabili strumentali, acquisiti mediante contratto di leasing finanziario, concorrono alla determinazione della base di computo della percentuale forfetaria del 5% prevista dalla norma se gli stessi, in conformità alle corrette regole di contabilizzazione previste d ai principi contabili di riferimento, sono iscritti nell'attivo del bilancio e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio. · Di fatto, si tratta di un’indicazione che è destinata ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio. | ISCRIZIONE A RUOLO E RICORSO | Imposte e tasse | Italia Oggi 29.05.2011 p. 25 | | La Cassazione, con la sentenza 27.05.2011, n. 11736, ha precisato che l'iscrizione a ruolo può essere contestata dal contribuente solo con l'impugnazione della cartella esattoriale. In particolare, si è affermato quanto segue: · l'iscrizione del tributo nel ruolo speciale è consentita all'Amministrazione Finanziaria in caso di azienda fallita, poiché la procedura concorsuale integra, di per sé, il requisito del periculum in mora richiesto per l'iscrizione dell'imposta nel ruolo straordinario; · la cartella di pagamento costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale è portata a conoscenza del debitore di imposta; conseguentemente, quest'ultimo, solo a seguito della notifica della cartella è posto nelle condizioni di impugnare sia tale atto impositivo a valle, sia il titolo per la riscossione a monte, ossia il ruolo (ordinario o straordinario), contenente l'enunciazione dell'obbligo tributario che il contribuente deve adempiere, pena il compimento degli atti esecutivi da parte dell'Amministrazione. | AMMORTAMENTO DEL SOFTWARE | Imposte e tasse | Italia Oggi 29.05.2011 p. 27 | | · La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza 26.05.2011, n. 228/04/2011, ha affermato che la cessione dei diritti di sfruttamento di software sorgente rappresenta un’utilizzazione di opere dell'ingegno, processi, formule e informazioni acquisite in campo scientifico; pertanto, ai fini dell'ammortamento del costo, si applicano il c. 1 dell'art. 103 del Tuir (deducibilità massima del 50% del costo) e il principio contabile Oic n. 24 (ammortamento in massimo 3 anni). · Non sarà applicabile, invece, il c. 2 dello stesso art. 103, che parametra la durata dell’ammor-tamento alla durata del relativo contratto di utilizzazione dell'immobilizzazione immateriale. | PRATICHE INAIL INIBITE AI C.E.D. | Diritto del lavoro | Italia Oggi 29.05.2011 p. 33 | | L'Inail, con la nota protocollo n. 38/2011, ha comunicato che non rilascerà più nuove utenze ai responsabili di centri di elaborazione dati, necessarie per la trasmissione in via telematica dei fogli salari nell'ambito dell'autoliquidazione dei premi; contestualmente, provvederà a disabilitare quelle attualmente in uso. Dal 2012 qualsiasi tipo di denuncia, compreso la denuncia salari, dovrà essere inviata tramite canali telematici. | Il Sole 24 Ore 29.05.2011 p. 33 Il Sole 24 Ore 29.05.2011 p. 21 | | · Il sistema Sistri sarà operativo dal 1.09.2011, con applicazione progressiva, fino alla piena operatività prevista per il 2.01.2012. Lo prevede il decreto di proroga emanata dal Ministero dell'Ambiente, in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. · Il Ministero dell’Ambiente ha precisato, peraltro, che nella prima fase di applicazione delle nuove regole, le sanzioni saranno applicate in maniera “leggera”. | FALLIMENTO E RIABILITAZIONE | Varie | Italia Oggi 29.05.2011 p. 25 | | L'imprenditore fallito, reo di non aver versato i contributi previdenziali, può essere riabilitato anche qualora non abbia risarcito i dipendenti, considerato lo stato di dissesto dell'azienda: lo ha precisato la Corte di Cassazione, con sentenza del 24.05.2011. | AGEVOLAZIONI FISCALI IN UNICO 2011 | Imposte e tasse | Il Sole 24Ore 30.05.2011 p. 3-NT | | · L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le agevolazioni fiscali di natura personale in dichiarazione dei redditi. · L’Agenzia ha affermato, tra l’altro, che l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, piscine, palestre e simili, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, danno diritto alla detrazione del 19%, da calcolarsi su un importo non superiore a 210 euro. | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | Imposte e tasse | Il Sole 24Ore 30.05.2011 p. 3-NT | | Gli interessi passivi sui mutui cointestati possono essere detratti interamente dal coniuge separato solo se questi: · è diventato proprietario esclusivo dell’immobile; · si è accollato il mutuo, con accollo formalizzato in un atto pubblico; · le quietanze di pagamento sono integrate dall’attestazione che l’onere è stato sostenuto dal proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge. | VERIFICHE DA REDDITOMETRO | Imposte e tasse | Il Sole 24Ore 30.05.2011 p. 4-NT | | La Commissione tributaria provinciale di Sondrio, con la sentenza 25.03.2011, n. 24/2/11, ha precisato che l’accertamento da redditometro poggia su una presunzione semplice di maggiore capacità reddituale e, come tale, deve obbligatoriamente essere accompagnata da verifiche sostanziali in merito all’effettiva capacità contributiva del soggetto verificato. | CONTRATTO DI AFFITTO NON REGISTRATO | Imposte e tasse | Italia Oggi 30.05.2011 p. 3-4 | | Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la disciplina del D.Lgs. 23/2011, che prevede quanto segue: · la durata della locazione è stabilita in 4 anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; · a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento Istat. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. Tale disciplina non si applica ove la registrazione sia effettuata entro il 6.06.2011 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011). Pertanto, l’inquilino ha la possibilità di registrare, dopo il 6.06.2011, il contratto di locazione relativo ad unità abitative a condizioni di canone e durata particolarmente vantaggiose, ai danni del proprietario che non si sia messo in regola entro tale data. Denunciando la situazione di irregolarità all’Agenzia delle Entrate, dunque, l’inquilino otterrà per 4 anni il diritto a un nuovo canone pari (solamente) al triplo della rendita catastale. | REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE | Imposte e tasse | Italia Oggi 30.05.2011 p. 6 | | L’Agenzia delle Entrate, nel dettare le istruzioni operative per i controlli fiscali, ha definito l’utilizzo degli studi di settore per selezionare le posizioni e il redditometro per accertare i maggiori redditi. Si tratta di una relazione che può esistere e avere effetti solo nell’ambito comune di operatività dei due strumenti ovvero le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione. | LEASE BACK | Imposte e tasse | Italia Oggi 30.05.2011 p. 9 | | L’operazione con la quale un soggetto vende a una società di leasing un cespite con il preciso e dichiarato scopo di riutilizzarlo attraverso un contratto di leasing contestuale alla cessione dovrebbe essere considerata da un punto di vista unitario e non come la somma di due operazioni. Secondo l’’Amministrazione Finanziaria, invece, la divergenza tra forma del contratto e sostanza dello stesso ha sempre ingenerato dubbi di elusività; per l’Agenzia infatti si tratta di due operazioni distinte. | PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE | Imposte e tasse | Italia Oggi 30.05.2011 p. 10 | | Dopo il D.L. 112/2008, l’Iva relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è diventata detraibile dal 1.09.2008; nel contempo si è però prevista, ai fini delle imposte sui redditi, una riduzione della deducibilità di tali spese al 75%. Tuttavia, per detrarre l’Iva vi è la necessità di contabilizzare i documenti in modo analitico, non essendo sufficiente l’imputazione a conto economico. Se si rinuncia alla detrazione dell’Iva, quest’ultima è deducibile ai fini delle imposte sui redditi qualora la scelta di non chiedere la fattura per prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale. | DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI | Imposte e tasse | Il Sole 24Ore 30.05.2011 p. 5-NT |
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Data di inserimento:
03/06/2011
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