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CIRCOLARE N. 64 DEL 22/01/2011 - NOTIZIE FISCALI

REDDITOMETRO E “SPESOMETRO”
Imposte e tasse
 
Il Sole 24Ore
18.01.2011
p. 29
 
·    Mediante il collegamento fra dati soggettivi, territoriali e gli indici personali di capacità contributiva ed il successivo confronto con il campione significativo di riferimento, si procederà alla determinazione del reddito complessivo mediante il redditometro; a tale fine, un apposito software applicherà una funzione statistica regressiva dei coefficienti idonea a valorizzare analiticamente la posizione del contribuente. A tale punto, sarà valutata anche la posizione del coniuge, determinandone il reddito stimato; esaurite le operazioni, sarà possibile stimare se quanto dal contribuente è coerente con il reddito stabilito dal software.
·    Da chiarire, altresì, se sia possibile intrecciare i risultati del redditometro con quelli dell’accertamento sintetico "puro" o "spesometro" (art. 38, c. 4 Dpr n. 600/1973), il quale dispone che la determinazione sintetica del reddito complessivo è rappresentata dalle spese di qualsiasi genere che il contribuente sostiene nel periodo d'imposta.
 
 
 
INTERESSI PASSIVI E ROL
Imposte e tasse
 
Il Sole 24Ore
18.01.2011
p. 13
 
·    Con la chiusura dell’esercizio i soggetti Ires devono procedere, fra l’altro, anche a determinare la quota degli interessi passivi deducibili, tenendo presente che è azzerata la soglia fissa di deducibilità, prima fissata a 10.000 euro (2008) e a 5.000 euro (2009). La quota deducibile degli interessi passivi, al netto del plafond costituito dagli interessi attivi, è pari al 30% del Rol (risultato operativo lordo).
·    Gli importi riferibili agli interessi passivi sono contabilizzati nella voce C 17 del conto economico e, al riguardo, occorre separare, dai costi di natura finanziaria allocati in tale voce, gli interessi passivi indeducibili per legge, gli interessi passivi deducibili con regole specifiche, gli interessi passivi soggetti al limite del 30% del Rol.
 
 
SANZIONI PER COMPENSAZIONI PER RUOLI NON PAGATI
Imposte e tasse
 
Forum Italia Oggi
 
Italia Oggi
17.01.2011
p. 6
 
·    Non saranno applicate sanzioni alle compensazioni effettuate dai contribuenti in presenza di ruoli scaduti e non pagati superiori a 1.500 euro, almeno fino all’emanazione del provvedimento sulla compensazione delle cartelle.
·    In ogni caso, anche dopo l’uscita di detto provvedimento, potranno essere utilizzati esclusivamente gli importi a credito eccedenti l’entità dei debiti.
 
OPERATORI UE CON VISTO
Imposte e tasse
 
Il Sole 24Ore 17.01.2011
p. 3-NT
 
·    Entro il 29.01.2011 le imprese interessate dovranno inoltrare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con cui si manifesta l’intenzione di effettuare operazioni comunitarie.
·    I contribuenti potranno usare fino al 28.02.2011 un meccanismo provvisorio, mentre dal 1.03.2011 la comunicazione potrà avvenire tramite compilazione del modello di variazione dati o tramite istanza libera da presentare successivamente. In ogni caso, è necessario astenersi dalle operazioni per i successivi 30 giorni.
·    La comunicazione avviene in forma cartacea e deve essere indirizzata alla Direzione provinciale, ufficio controlli, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
 
DIVIETO DI COMPENSAZIONE CREDITI CON DEBITI A RUOLO
Imposte e tasse
 
Comunicato Ag. Entrate 14.11.2010
 
Il Sole 24Ore
15.01.2010
p. 25
 
Il Sole 24Ore
16.01.2010
p. 20
 
·   Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplinerà le modalità. Questo a condizione che l’operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. La piena operatività della disposizione contenuta nell’art. 31, c. 1 del D.L. n. 78/2010, secondo cui, a decorrere dal 1.01.2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è sca duto il termine di pagamento, presuppone l’adozione di un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme     iscritte a ruolo.
·   Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione. Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in pr esenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.
 
Data di inserimento: 22/01/2011

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