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CIRCOLARE N. 58 DEL 16/09/2010 - NOTIZIE VARIE
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ACCERTAMENTO SINTETICO E ACQUISTO DI IMMOBILI | D.L. 31.05.2010, n. 78 | Le nuove regole sull’accertamento sintetico, varate con il D.L. 78/2010, possono creare problemi alle persone fisiche che hanno acquistato un immobile o hanno sostenuto un altro esborso importante nel corso del 2009. In caso di accertamento, infatti, il contribuente dovrà verificare di possedere idonea documentazione per giustificare gli acquisti effettuati. | TRASFERIMENTI DI QUOTE SOCIALI/AZIONI E IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE | Ris. Ag. Entrate 26.07.2010, n. 75/E | A seguito dell'inserimento del c. 4-ter nell'art. 3 del Testo unico sulle successioni e donazioni ad opera della legge Finanziaria 2007, i trasferimenti di aziende, di quote sociali e azioni a favore dei discendenti e del coniuge non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni. In caso di trasferimento di quote sociali e azioni emesse da soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir (società di capitali, cooperative), tale beneficio si applica limitata-mente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) del Codice Civile. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi di trasferimento di quote sociali e azioni non soggetto all'imposta di successione e donazioni, la verifica del requisito dell'acquisizione o integrazione del controllo previsto per la frui-zione del regime agevolativo deve essere effettuata anche con riferimento ai voti spettanti alle società controllate. | RITENUTA 10% SUI BONIFICI PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE | Circ. Ag. Entrate 28.07.2010, n. 40/E | La ritenuta del 10%, a titolo di acconto d’imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico decurtato dell’Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l’aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione. Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ri-tenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi - per evitare che l’impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo al-la fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva. In sede di prima applicazione della disposizione del D.L.78/2010, non saranno erogate sanzioni in relazione a viola-zioni della norma. | CONTRIBUTO REGIONALE E DETRAZIONE INTERESSI SUL MUTUO | Ris. Ag. Entrate 2.08.2010, n. 76/E | Una Regione ha erogato al contribuente un contributo per l’acquisto dell’abitazione principale, attraverso l’abbattimento delle quote di interessi relativi al mutuo ipotecario acceso per detto acquisto. Successivamente, l’ente erogante ha chiesto al contribuente la restituzione di dette somme in quanto non spettanti, per difetto dei requisiti soggettivi. Le somme che il contribuente deve restituire alla Regione rappresentano, pertanto, gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, in precedenza non detratti perché corrisposti dalla Regione alla banca, e, pertanto, non rimasti a carico. Dato che sono detraibili gli oneri sostenuti nel corso dell’anno per i quali è presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può operare la detrazione per gli interessi passivi, di cui all’art. 15, lett. b) del Tuir, nel periodo d'impo-sta in cui restituisce alla Regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti. | PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI | Circ. Ag. Entrate 3.08.2010, n. 41/E | Nella certificazione dei requisiti fiscali richiesti per partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti devono essere indicate esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate. L’irregolarità fiscale, che comporta l’esclusione dalle gare, diventa definitiva quando è scaduto il termine per l’impugnazione oppure la sentenza è passata in giudicato. |
DETASSAZIONE PER INVESTIMENTI AMBIENTALI | Ris. Ag. Entrate 5.08.2010, n. 78/E | L’art. 6, cc. da 13 a 19 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede una misura di detassazione per le piccole e medie impre-se che effettuano “investimenti ambientali”. Le variazioni in diminuzione corrispondenti agli “investimenti ambientali” realizzati nel periodo d’imposta 2009 dovranno essere indicate: • nel modello UNICO 2010 – Società di persone, nel rigo 46 (“Altre variazioni in diminuzione”) del quadro RF; • nel modello UNICO 2010 – Società di capitali, nel rigo 54 (“Altre variazioni in diminuzione”) del quadro RF; • nel modello UNICO 2010 – Persone Fisiche, nel rigo 38 (“Altre variazioni in diminuzione”) del quadro RF; • nel modello UNICO 2010 – Enti non commerciali ed equiparati, nel rigo 41 (“Altre variazioni in diminuzione”) del quadro RF; utilizzando il codice 99, che contraddistingue le variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel medesimo quadro RF. | ELENCHI INTRASTAT | Circ. Ag. Entrate 6.08.2010, n. 43/E | Per accertare se una determinata prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è neces-sario appurare se per essa è dovuta l’IVA nel Paese di stabilimento del committente. Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non impo-nibilità o il regime di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti. Nell’ipotesi in cui, invece, il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente. Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione, redatta dal medesimo committente, in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente. Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione. Inoltre, in mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è le-gittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto o-biettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente. | COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÁ DI CAPITALI | Ord. Cass. 13.08.2010, n. 18702 | La Cassazione ha affermato che il regime di deducibilità previsto dall’art. 62 del Tuir nel testo ante riforma (ora art. 95) non è applicabile agli amministratori delle società di capitali essendo la loro prestazione assimilabile più a quella dell’imprenditore che a quella degli amministratori di società di persone. Secondo i giudici la posizione dell’amministratore delle società di capitali è equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione. La sentenza suscita perplessità e non considera che esisteva un’altra norma (art. 95 Tuir) che estendeva la discipli-na delle società di persone anche alle società di capitali. | RICORSO CONTENENTE ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA E IMPOSTA DI BOLLO | Ris. Ag. Entrate 17.08.2010, n. 82/E | Anche il ricorso contenente al suo interno la contestuale istanza di discussione in pubblica udienza può essere ricondotto nell’ambito del c. 3, sub. n. 15 dell’art. 13 del DPR 642/1972 e, come tale, sconta un’unica imposta di bollo. | RETRIBUZIONI PER LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO | Ris. Ag. Entrate 17.08.2010, n. 83/E | Le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, sem-preché le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa, rientrano nell’ambito applicativo della tassazione agevolata di cui all’art. 2, c. 1 del D.L. 93/2008. In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa. Il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazio-ni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno. Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva. Il regime agevolativo deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. | RIMBORSI IVA UE | Istruzioni | Dal 1.01.2010, il contribuente italiano deve presentare l’istanza di rimborso Iva Ue all’Agenzia delle Entrate esclusiva-mente via web, a differenza del passato in cui la richiesta doveva essere inoltrata in formato cartaceo allo Stato comuni-tario dove l’Iva era stata versata. Le istanze di rimborso devono essere tassativamente presentate tramite i servizi tele-matici dell’Agenzia delle Entrate entro il 30.09 dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. |
ESTRATTO CONTO ON LINE | Comunicato stampa Equitalia 3.09.2010 | Equitalia ha messo a disposizione dei contribuenti un’ulteriore modalità di utilizzo dell’estratto conto on line, il servi-zio che consente di verificare direttamente dal computer la propria situazione aggiornata relativa a debiti tributari, procedure di riscossione, sospensioni e rateazioni. Grazie a una nuova funzione attivabile direttamente sul web, tutti gli intermediari abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate possono ricevere la delega per accedere all’estratto conto dei propri assistiti. Il servizio estratto conto di Equitalia è accessibile ai singoli utenti attraverso un sistema di identificazione basato su credenziali personali di accesso. | NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE | Bozza norma di comportamento | Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato, in via preliminare, le nuove norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate. Il testo è in consultazione sul sito del Consiglio nazionale (www.commercialisti.it) fino al 31.10.2010. Al termine della consultazione, il Consiglio nazionale approverà il testo definitivo. Al fine di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, i sindaci devono partecipare alle assemblee dei soci, nonché alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comi-tato esecutivo. Al fine di una consapevole partecipazione alla riunione e della possibilità di tempestivi interventi, è opportuno che i sindaci partecipino alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. A tale riguardo appare altresì opportuno, se del caso, che i sindaci faccia-no annotare nel verbale dell’adunanza il difetto di preventiva informazione che ha impedito il formarsi di un meditato convincimento sull’argomento, anche a prescindere da eventuali impugnative delle relative deliberazioni. | TARIFFE INCENTIVANTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI | G.U. 24.08.2010, n. 197 | Il D.M. Sviluppo Economico 6.08.2010 definisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti sola-ri fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. | INTERESSI DI MORA | Provv. Ag. Entrate 7.09.2010 | A decorrere dal 1.10.2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale. | IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI NEI CANTIERI EDILI | L. 13.08.2010, n. 136 | La tessera di riconoscimento fornita al personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice nei cantieri edili deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente. | RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI | Circ. Inps 3.08.2010, n. 106 | A causa della situazione di crisi economica, l’Inps ha rivisto la disciplina in tema di dilazione per definire uguali condizioni per accedere, in presenza di una situazione di momentanea ed obiettiva difficoltà, al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta in forma rateale. Il datore di lavoro, in quanto unico ed esclusivo re-sponsabile dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, può assolvere, anche in forma rateale, all’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. È stato escluso l’obbligo del versamento della quota pari a 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammor-tamento. |
LAVORATORI PART TIME E DURC | Delibera CNCE 433/2010 | Dal 1.10.2010 le casse edili considereranno elemento di irregolarità, ai fini del rilascio del Durc, il superamento, da parte dell’impresa, delle percentuali massime di utilizzo di contratti part time fissate dai contratti collettivi. | DENUNCIA ALL’INAIL | D.M. 30.07.2010 | Dal 8.09.2010 alla denuncia di malattia professionale all’Inail non occorre più allegare il certificato medico, che dovrà es-sere inviato solo su espressa richiesta dell’Istituto, qualora non sia già stato trasmesso dal lavoratore o dal medico certi-ficatore. | | G.U. 17.08.2010, n. 191 | Con determinazione del 28.07.2010, n. 69 è stata prorogata al 30.06.2011 la possibilità di utilizzare le smart card con cifre iniziali “1202”, purché in corso di validità. | SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÁ | C.M. Sviluppo Econ. 10.08.2010 n. 3637/C | L’art. 49, c. 4-bis del D.L. 78/2010 riformula il testo dell’art. 19 della L. 241/1990, sostituendo la dichiarazione di inizio attività con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il Ministero dello Sviluppo Economico ha esaminato l’impatto della novità sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate. | TRACCIABILITÁ DEGLI APPALTI | G.U. 23.08.2010, n. 196 | La legge 13.08.2010, n. 136 prevede che, dal 7.09.2010, per i pagamenti di appalti ed interventi con finanziamenti pub-blici diviene obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari, ossia l’utilizzo di conti correnti bancari o postali. |
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Data di inserimento:
17/09/2010
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