ࡱ> `w_bjbjss7hd*h4Riii\mmmimimmm P_F0mr0mmm(m4Ρc iiiiXX Decreto anti-crisiD.L. 29.11.2008, n. 185conv. L. 28.01.2009, n. 2ۋ IMPOSTE E TASSEBONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI PENSIONATIE NON AUTOSUFFICIENZA Art. 1۾ Requisiti" Per il solo anno 2009 attribuito un bonus straordinario, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare abasso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi:- lavoro dipendente;- pensione;- assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1:ۏ lett. a) - compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro;ۏ lett. c-bis) - compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;ۏ lett. d) - remunerazioni dei sacerdoti;ۏ lett. l) - compensi per lavori socialmente utili;ۏ lett. i) - limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale edeffettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ex art. 10, c. 1, lett.c;- diversi (di cui all art. 67, c. 1):ۏ lett. i) - redditi derivanti da attivit commerciali non esercitate abitualmente;ۏ lett. l) - limitatamente ai redditi derivanti da attivit di lavoro autonomo non esercitate abitualmente qualorapercepiti da soggetti a carico del richiedente ovvero da parte del coniuge non a carico.- fondiari (di cui all'art. 25), esclusivamente in coacervo con i redditi indicati ai punti precedenti, per un ammontarenon superiore a euro 2.500,00. Nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmenteed effettivamente separato anche se non a carico, nonch i figli e gli altri familiari di cui all'art. 12 del Tuir allecondizioni ivi previste. Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo, con riferimento a ciascun componentedel nucleo familiare. Il beneficio attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare,degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta2007 per il quale sussistano i requisiti previsti (salvo, in alternativa, la facolt di richiedere il beneficio in dipendenzadel numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periododimposta 2008):Reddito complessivo del nucleo familiare Importo beneficioPensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro Euro 200Famiglie con 2 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro Euro 300Famiglie con 3 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro Euro 450Famiglie con 4 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro Euro 500Famiglie con 5 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro Euro 600Famiglie con oltre 5 componenti, con reddito familiare fino a 22.000 euro Euro 1.000Famiglie con componenti portatori di handicap, con reddito familiare fino a 35.000 euro Euro 1.000 Il beneficio attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito n ai fini fiscali n aifini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la carta acquisti.۾ Domanda con riferimento ai dati 2007" Il beneficio spettante erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attivit lavorativa,ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da appositarichiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica i seguenti elementi informativi:- il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;- i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonch la relazione di parentela;- di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo familiare, con indicazione del relativoperiodo d'imposta. La richiesta presentata entro il 28.02.2009 (non pi 31.01.2009) utilizzando l'apposito modello approvato conprovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta pu essere effettuata anche mediante gli intermediariabilitati, ai quali non spetta alcun compenso.BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI PENSIONATIE NON AUTOSUFFICIENZA SEGUE In tutti i casi in cui il beneficio non erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta pu essere presentata telematicamenteall'Agenzia delle Entrate, entro il 30.04.2009 (e non pi 31.03.2009  C.M. 3.02.2009, n. 2/E), anche mediantegli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalit prescelte per l'erogazionedell'importo.۾ Adempimenti dei sostituti di imposta" Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali stata presentata la richiesta con riferimento ai dati del 2007erogano il beneficio spettante entro il mese di marzo 2009 (e non pi febbraio e marzo 2009 - C.M. 3.02.2009,n. 2/E), in relazione ai dati autocertificati. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenutee contributi disponibili. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordinedi presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile. L'importo erogato recuperato dai sostituti d'imposta mediante la compensazione, a partire dal 1 giorno successivoa quello di erogazione; deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite massimodi crediti dimposta compensabili. I sostituti dimposta trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.04.2009 in via telematica, anche mediante gliintermediari abilitati, le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiestadi attribuzione.۾ Domanda con riferimento ai dati 2008" Il beneficio pu essere richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivofamiliare riferiti al periodo d'imposta 2008. In tal caso, il beneficio erogato dai sostituti d'imposta pressoi quali i soggetti beneficiari prestano l'attivit lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altritrattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati, entro il 31.03.2009. In tutti i casi in cui il beneficio, riferito al 2008, non erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta pu essere presentata:- entro il 30.06.2009, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamenteall'Agenzia delle Entrate, anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta compenso, indicandole modalit prescelte per l'erogazione dell'importo;- con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.۾ Erogazione" Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali stata presentata la richiesta con riferimento ai dati del 2008erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenutee contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano ilbeneficio secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile. I soggetti eroganti trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.06.2009 in via telematica, anche mediante gliintermediari abilitati, le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiestadi attribuzione.۾ Controlli" I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzioneentro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuentiesonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio nonspettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini. L'Agenzia delle Entrate effettua i controlli relativamente:- ai benefici erogati, eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;- alle compensazioni effettuate dai sostituti, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati. I sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati sono tenuti a conservare per 3 anni le autocertificazioni ricevute dairichiedenti, da esibire a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.RIDUZIONE IRPEF PER PERSONALE COMPARTO SICUREZZA, DIFESAE SOCCORSO PUBBLICO Art. 4, c. 3 Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa esoccorso pubblico, in ragione della specificit dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolaredi reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, riconosciuta, in via sperimentale,sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttivit, una riduzione dellIrpef e delle addizionaliregionali e comunali. La misura della riduzione e le modalit applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri.DEDUZIONE DALL'IRES E DALLIRPEF DELLA QUOTA DI IRAP RELATIVAAL COSTO DEL LAVORO E AGLI INTERESSI Art. 6, cc. 1-4 A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 ammesso in deduzione (ai sensi dell'art. 99, c. 1 del Tuir),un importo pari al 10% dell'IRAP (determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 446/1997), forfetariamenteriferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessiattivi e proventi assimilati, ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti[ai sensi dell'art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto]. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2008, per i quali stata comunque presentata,entro il termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondentealla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendentee assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalit e nei limiti stabiliti, al rimborso per una somma finoad un massimo del 10% dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per ilpersonale. I contribuenti che, alla data del 29.11.2008, non hanno presentato domanda, hanno diritto al rimborso previa presentazionedi istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il terminedi cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973 (48 mesi dalla data del versamento). Il rimborso eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa previsti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalit di presentazione delle istanzeed ogni altra disposizione di attuazione.AGEVOLAZIONI PER PROVINCE COLPITE DA TERREMOTO DELLOTTOBRE 2002 Art. 6, cc. 4bis, 4ter Le disposizioni agevolative recate dall'art. 3 D.L. 162/2008 (per i territori di Umbria e Marche colpiti da calamitnaturali nel 1997) si applicano, altres, per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormentecolpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002 e individuati con DD.MM. Economia 14 e 15.11.2002 e9.01.2003 (zone delle province di Campobasso e Foggia). Lagevolazione prevede, principalmente, che i soggettiinteressati corrispondano l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo (ovvero, per ciascun caricoiscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni), al netto dei versamenti gi eseguiti, ridotto al 40%, in 120 ratemensili di pari importo.DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA PER NON RESIDENTI Art. 6, cc. 4quater,4quinquies In capo ai soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche per lanno 2010, e nonsolo per il triennio 2007-2009, alle stesse condizioni. La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2011.PAGAMENTO DELL'IVA AL MOMENTO DELL'EFFETTIVA RISCOSSIONEDEL CORRISPETTIVO Art. 7 Le disposizioni sullesigibilit dellIva allatto del pagamento (art. 6, c. 5, 2 periodo D.P.R. 633/1972) si applicano anchealle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscononell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di 1 anno dalmomento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente,prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Con lemodifiche introdotte in sede di conversione del decreto, pertanto, la disciplina non pi transitoria per glianni solari 2009-2011, ma diventa una procedura a regime. Tali disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazionedell'imposta, n a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazionedell'inversione contabile. Per le operazioni in questione la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilit differita,con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni ordinarie intema di esigibilit immediata (art. 6, c. 5, 1 periodo D.P.R. 633/1972). L'efficacia delle nuove disposizioni subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva2006/112/Ce del Consiglio, del 28.11.2006. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilito, sullabase della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti applicabilela nuova disposizione, nonch ogni altra disposizione di attuazione.REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE DEGLI STUDI DI SETTORE Art. 8 Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori oaree territoriali, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilit nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed entispecializzati nella analisi economica, nonch delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.RIDUZIONE DELL'ACCONTO IRES ED IRAP Art. 10 La misura dell'acconto dell'IRES e dell'IRAP dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data del 29.11.2008, daisoggetti IRES (di cui all'art. 73, c. 1 del Tuir) stata ridotta di 3 punti percentuali. Ai contribuenti che alla data del 29.11.2008 hanno gi provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete uncredito di imposta, in misura corrispondente alla riduzione prevista, da utilizzare in compensazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalit ed il termine del versamento dell'importonon corrisposto, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblicaeconomica,nonch delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DI VALORI CONTABILI Art. 15, cc. 1-12۾ Principi" La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto, per le imprese che applicano gli IAS/IFRS, un regime di determinazionedellimponibile fiscale pi aderente alle risultanze del bilancio rispetto a quanto non disponesse la precedentedisciplina di cui al D. Lgs. 28.02.2005, n. 38. In particolare, lart. 83 Tuir, cos come modificato da tale legge,stabilisce che, anche in deroga alle altre disposizioni del medesimo Tuir, valgono per tali soggetti i criteri diqualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio IAS. Ci vuol dire che queste imprese assumonole vicende gestionali ai fini fiscali in base non pi alle qualificazioni giuridico-formali degli atti negoziali, bens,al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Tuttavia, se questo nuovo criterio vale per le vicende reddituali e patrimoniali che si manifestano dallesercizio2008 in poi, per le vicende pregresse si sono rese applicabili le precedenti disposizioni che assegnavano rilevanzaalle qualificazioni giuridiche. Questo ha determinato un disallineamento - di difficoltosa gestione amministrativa- dei valori civili e fiscali dei cespiti aziendali. Alla luce di queste premesse, con le disposizioni proposte si introduceuna disciplina di riallineamento che tiene conto delle esigenze gestionali delle imprese che adottano gliIAS/IFRS. Questa disciplina ha carattere esclusivamente opzionale; pertanto, le imprese che non intendono servirsene possonocontinuare a gestire questi disallineamenti in doppio binario (civile e fiscale). Il regime di riallineamento non gratuito, essendo prevista una differente tassazione a seconda della tipologia diposte da riallineare.۾ Tipologie di divergenze" I contribuenti possono riallineare, ai fini IRES, IRAP e di eventuali addizionali, le divergenze tra valori contabili efiscali, esistenti all'inizio del 2 periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, con effetto a partireda tale inizio. Il riallineamento pu essere richiesto distintamente:a. per le divergenze che derivano dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le nuoveregole di determinazione del reddito avessero trovato applicazione fin dal bilancio del 1 esercizio di adozionedei principi contabili internazionali. Si tratta di divergenze riconducibili ai diversi criteri di qualificazione,classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali ai fini fiscali che erano presenti nel bilancio del 2007 rispettoa quelli introdotti con la citata legge Finanziaria e che non si sarebbero manifestate se le modificheapportate agli artt. 83 e seguenti del Tuir, dallart. 1, c. 58, di tale legge avessero trovato applicazione sin dalbilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali: sono differenze, cio, riconducibilial mutamento del criterio di derivazione dellimponibile fiscale dal risultato di bilancio;b. per le divergenze che derivano da altre disposizioni collaterali allart. 83 del TUIR. Il riferimento, pi precisamente, alla valutazione dei beni fungibili e alleliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valoree di fondi di accantonamento. Per lapplicazione delle disposizioni si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dellIres.RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DI VALORI CONTABILI SEGUE۾ Riallineamento sulla totalit delle divergenze o per singole divergenze (lett. a)" Per i disallineamenti del primo dei gruppi indicati [quelli di cui alla lettera a)] sono previste 2 discipline alternativedi riallineamento." La prima riguarda il saldo globale dei disallineamenti (saldo algebrico dei disallineamenti positivi e negativi);dallapplicazione di tale regime, che pu essere scelto dai contribuenti che sono in grado di individuare tutte le differenzefiscali/contabili esistenti sui loro bilanci, deriver una notevole semplificazione della gestione amministrativa.Caratteristica di questo regime unimposizione ai fini IRES e IRAP con aliquota ordinaria (comprensiva dieventuali maggiorazioni) ma separata dal reddito complessivo; non ammessa, quindi, la compensazione conperdite dellesercizio, n con quelle pregresse. Se il saldo negativo, si prevede la deduzione in quote costanti in5 periodi di imposta. Limposta in esame deve essere versata in ununica soluzione, entro il termine previsto per ilversamento a saldo delle imposte relative allesercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. Il riconoscimentofiscale dei maggiori valori affrancati mediante tale versamento produce effetti a partire dallinizio del periododimposta nel corso del quale si procede al pagamento dellimposta. Il secondo metodo attiene al riallineamento per singole fattispecie, intendendo per tali i componenti reddituali epatrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapportidi copertura. Questo riallineamento particolarmente utile per le imprese che hanno vasti settori del bilancio disallineatie per le quali un riallineamento globale sarebbe eccessivamente oneroso. Caratteristica di questa disciplina che se il saldo positivo limposta sostitutiva (dellIRES, dellIRAP e di eventuali addizionali) si applica conlaliquota del 16%. L'imposta sostitutiva deve essere versata in ununica soluzione, entro il termine previsto per ilversamento a saldo delle imposte relative allesercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. Il riconoscimentofiscale dei maggiori valori affrancati mediante tale versamento produce effetti a partire dallinizio del periododimposta nel corso del quale si procede al versamento dell imposta sostitutiva. Naturalmente il riallineamentoopera anche per le fattispecie che hanno saldo zero o negativo. In questo caso, per, il saldo negativo non deducibile.۾ Riallineamento sulle differenze di cui alla lett. b) Il riallineamento dellaltra categoria di divergenze di valori [quelle di cui alla let. b)] attiene, tra laltro,alleliminazione degli ammortamenti e dei fondi che, in sede di prima adozione dei principi internazionali, avevanomantenuto rilevanza fiscale: detto riallineamento, sovrapponendosi a quello previsto dallart. 1, c. 48 della leggeFinanziaria 2008, trova applicazione secondo le modalit ivi previste, ma limposta sostitutiva deve essere versatain unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative allesercizio successivoa quello in corso al 31.12.2007. La sua portata innovativa dovuta al fatto che si consente di riallineare, oltre agliammortamenti e ai fondi dedotti in via extracontabile (quadro EC), anche quelli cancellati in sede di prima applicazione.۾ Riallineamento in caso di aggregazioni aziendali" I commi da 10 a 12bis si rendono applicabili per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle aggregazioniaziendali disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 Tuir, relativamente ai valori attribuiti in bilancioallavviamento, ai marchi dimpresa e alle altre attivit immateriali. Si reso opportuno consentire ai contribuenti,relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento (previsto, per imarchi e lavviamento dallart. 103, c. 1 Tuir) da 18 a 9 quote, a condizione che si applichi, comunque, limpostasostitutiva nella misura massima (16%) prevista dalla Finanziaria 2008 per le operazioni di aggregazione aziendale,assoggettando in tutto o in parte i maggiori valori attribuiti in bilancio. Limposta sostituiva deve essereversata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative allesercizio nel corso delquale stata posta in essere loperazione. Con riferimento alle altre attivit immateriali diverse dallavviamentoe dai marchi dimpresa (tra i quali deve intendersi ricompresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita indefinita) stabilito che lammortamento fiscale commisurato ai maggiori valori oggetto di riallineamento segualammortamento operato in bilancio ( stata eliminata la precisazione che, in ogni caso, lammortamento fiscaledeve essere completato almeno in 9 quote). Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dalliniziodel periodo di imposta nel quale versata limposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in9 quote ammessa a partire dal periodo di imposta successivo. stato consentito, inoltre, il riallineamento delle differenze da operazioni straordinarie derivanti da attivitdiverse da immobilizzazioni materiali ed immateriali. Per tali beni il riallineamento consentito, tuttavia,previo assoggettamento a tassazione ad aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente,dellIrpef, dellIres e dellIrap, in via separata rispetto allimponibile complessivo, versando in ununica soluzionelimporto dovuto. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti, si applica limposta sostitutiva del 20%. Tale regime si rende applicabile per i citati disallineamenti derivanti dalle operazioni societarie straordinarie effettuatea decorrere dallesercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e, in coerenza con quanto stabilito invia ordinaria dallart. 1, c. 47 della legge Finanziaria 2008, anche per quelle effettuate precedentemente. In tal caso,i soggetti che avessero gi esercitato lopzione prevista da tale comma possono aderire al nuovo regime diriallineamento integrando limposta sostitutiva gi liquidata. Lopzione per lapplicazione dellimposta sostitutiva, prevista dallart. 1, c. 48 L. 244/2007, si considera validamenteesercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effettodelladozione dei principi contabili internazionali di cui allart. 13, cc. 2, 5, 6 D. Lgs. 38/2005, se identificatinel quadro EC della dichiarazione dei redditi.VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NON DUREVOLI IN TITOLI Art. 15, cc. 13-15 Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabiliinternazionali, nell'esercizio in corso al 29.11.2008, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmentenel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, cos come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultimarelazione semestrale regolarmente approvata, anzich al valore di realizzazione desumibile dall'andamentodel mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, potr essere estesa ancheall'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'Economia.RIVALUTAZIONE FACOLTATIVA DEI BENI IMMOBILI Art. 15, cc. 16-23 Le S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., le societ cooperative, le societ di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversidalle societ, nonch i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principalelesercizio di attivit commerciali, nonch le S.n.c., S.a.s. ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionalinella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizionedi legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cuiproduzione o al cui scambio diretta l'attivit di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2007. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al31.12.2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.2008; inoltre, deve riguardare tuttii beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una specialeriserva designata con riferimento al D.L. 185/2008, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisceriserva in sospensione di imposta. Il saldo attivo della rivalutazione pu essere affrancato con l'applicazione in capo alla societ di una imposta sostitutivadell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione pu essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi edell'Irap a decorrere dal 5 esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione stata eseguita,con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali con la misura del 7%per gli immobili ammortizzabili e del 4% relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzionedel saldo attivo della rivalutazione. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalit estranee all'esercizio dell'impresaovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di iniziodel 6 esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione stata eseguita, ai fini della determinazione delleplusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Le imposte sostitutive devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldodelle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione eseguita, ovvero in3 rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamenteprevisto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamentorateale sulle rate successive alla 1, sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3% annuo da versarsicontestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24(ai sensi del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13 e 15 L. 21.11.2000, n. 342, quelle del D.M. Finanze13.04.2001, n. 162 e del D.M. Economia e Finanze 19.04.2002, n. 86.DIRITTO DI INTERPELLO Art. 16, c. 1 Ai sensi dellart. 21, L. 413/1991 il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione odi un atto, pu richiedere il preventivo parere alla competente Direzione Generale del Ministero delle Finanze, fornendotutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giornidalla diffida ad adempiere da parte del contribuente (presentata alla Direzione Regionale dellAgenzia Entrate), equivalea silenzio assenso.ABROGAZIONE OBBLIGO TRASMISSIONE CORRISPETTIVI DEI COMMERCIANTIAL MINUTO Art. 16, cc. 2 e 4 Sono abrogate le disposizioni (previste dallart. 37, cc. 33-37-ter D.L. 223/2006) inerenti la trasmissione telematicadellammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dasoggetti esercenti attivit di commercio al minuto e attivit assimilate, titolari di partita IVA non tenuti allemissionedella fattura. Nei confronti dei commercianti al dettaglio, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributoriautomatici, sono abrogate le disposizioni (art. 1, cc. 363-366 L. 244/2007) inerenti lobbligo di memorizzare su supportoelettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni e di successiva trasmissione telematicaallAgenzia delle Entrate. Le disposizioni avrebbero dovuto applicarsi dal 1.01.2009 per gli apparecchi immessi sulmercato da tale data e dal 30.07.2009 per i vecchi apparecchi.ABROGAZIONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER COMPENSAZIONIOLTRE 10.000 EURO Art. 16, c. 3 stata abrogata la disposizione (contenuta nellart. 1, c. 30-32 L. 296/2006) che imponeva, al fine di contrastare l'indebitaeffettuazione delle compensazioni tramite modello F24, ai titolari di partita IVA, entro il 5 giorno precedentequello in cui intendevano effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, di comunicareall'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.INTRODUZIONE NEI DEPOSITI IVA Art. 16, c. 5bis Lart. 50bis, c. 4, lett. h) D.L. 331/1993 prevede che siano effettuate senza pagamento dellIva le prestazioni diservizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in undeposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi, purch, in talcaso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a 60 giorni. Tale disposizione si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati aldepositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.CIRCOLI PRIVATI, SOCIET SPORTIVE DILETTANTISTICHE E ONLUS Art. 30 I corrispettivi, le quote e i contributi degli enti di tipo associativo di cui allart. 148 Tuir e di cui all'art. 4 D.P.R.633/1972 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previstidalla normativa tributaria e trasmettano per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportunicontrolli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare, entro il 31.01.2009,con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi dalla trasmissione dei dati le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cuiall'art. 6 L. 266/1991, che non svolgono attivit commerciali diverse da quelle marginali individuate con D.M.Finanze 25.05.1995. Con il medesimo provvedimento sono stabiliti i tempi e le modalit di trasmissione del modello, anche da parte delleassociazioni gi costituite alla data del 29.11.2008, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte neiregistri regionali di cui all'art. 6 L. 266/1991 e che non svolgono attivit commerciali diverse da quelle marginaliindividuate con D.M. Finanze 25.05.1995, nonch le modalit di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entratein merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi. L'onere della trasmissione assolto anche dalle societ sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 L. 289/2002. Le disposizioni non si applicano alle associazioni Pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cuialla L. 398/1991, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attivitcommerciale. Non stata confermata labrogazione delle disposizioni in materia di attivit sportiva dilettantistica previstedallart. 7 L. 136/2004.CIRCOLI PRIVATI, SOCIET SPORTIVE DILETTANTISTICHE E ONLUS SEGUE Si considera attivit di beneficenza, ai sensi dellart. 10, c. 1, lett. a), n. 3 del D. Lgs. 460/1997, anche la concessionedi erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o dadonazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro, che operano prevalentemente neisettori di cui allart. 10, c. 1, lett. a) D. Lgs. 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilit sociale. Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalit, gli organismi di volontariato dicui alla L. 266/1991, iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, chenon svolgono attivit commerciali diverse da quelle marginali individuate con D. M. Finanze 25.05.1995. estesa alle volture catastali inerenti gli immobili, effettuate fino al 31.12.2009, a favore delle organizzazioninon lucrative di utilit sociale, lapplicazione dellimposta catastale nella misura fissa di 168 euro, purch laOnlus dichiari nellatto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivit eche realizzi leffettivo utilizzo diretto entro 2 anni dallacquisto.PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA GIOCO Art. 30bis A decorrere dal 1.01.2009, il prelievo erariale unico determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta,applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:- 12,60% fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;- 11,60%, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15%della raccolta del 2008;- 10,60%, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15% eil 40% della raccolta del 2008;- 9,00%, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40% eil 65% della raccolta del 2008;- 8,00% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65% dellaraccolta del 2008. Gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazioneai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98% di quella massima prevista(12,60%). Inoltre, stata abrogata la possibilit che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Statoconceda, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cuiquesti ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolt.IVA SERVIZI TELEVISIVI Art. 31, c. 1 A decorrere dal 1.01.2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 633/1972, soppresso; pertanto,ai canoni di abbonamento radiotelevisivo (pay TV satellitare e via Internet) si applica laliquota IVA ordinaria del20% in luogo dellaliquota ridotta al 10%.TERRITORIALIT IVA E REGIME TRANSITORIO SULLE-COMMERCE Art. 31, c. 2 La norma tesa a recepire le norme contenute nell'articolo 1 della direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 1.02.2008,che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Tali disposizioni, da introdurre nell'ordinamento interno a decorrere dal 1.01.2009, prevedono la proroga al31.12.2009 di talune norme concernenti, ai fini della territorialit, l'individuazione del luogo in cui debbano considerarsieffettuate determinate prestazioni di servizi (introdotte nellordinamento dal D. Lgs. 273/2003 - modificativodellart. 7 D.P.R. 633/1972). In particolare, trattasi delle seguenti, operazioni:- prestazioni di servizi, di radiodiffusione e di televisione e quelle fruite tramite mezzi elettronici, rese da soggettinazionali a committenti soggetti dimposta domiciliati o residenti, in altri Stati membri della Comunit ovvero acommittenti non soggetti passivi dimposta residenti al di fuori della Comunit;- prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunit a committentinon soggetti passivi dimposta nello Stato;- prestazioni di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunit, a committenticomunitari non soggetti passivi dimposta;- prestazioni di servizi, rese tramite mezzi elettronici da soggetti, domiciliali o residenti fuori della Comunit, a committenticomunitari non soggetti passivi dimposta.TASSA ETICA SULLA PORNOGRAFIA Art. 31, c. 3 L'addizionale alle imposte sul reddito del 25% per il complesso dellindustria della pornografia si applica a decorreredal periodo d'imposta in corso al 29.11.2008, anche al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare deiricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto,nonch ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulit popolare che si rivolgonoal pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. Per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni operateatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informaticoo telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti.REGIME IVA PER VENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA Art. 31bis Per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sostarelativi ai parcheggi veicolari, lIVA dovuta da parte dell'esercente l'attivit di trasporto ovvero l'attivit digestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.TRANSAZIONE FISCALE Art. 32, cc. 5 e 6 Con il piano di concordato preventivo il debitore pu proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributiamministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonch dei contributi amministrati dagli enti gestori di formedi previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografariaanche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea; con riguardoall'IVA, la proposta pu prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzienon possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli chehanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme diprevidenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento nonpu essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi,dei creditori rispetto ai quali previsto un trattamento pi favorevole. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dal29.01.2009, sono definite le modalit di applicazione, nonch i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli entiprevidenziali degli accordi sui crediti contributivi.ۋ ACCERTAMENTOSANZIONI PER RAVVEDIMENTO Art. 16, c. 5 In caso di ravvedimento, la sanzione ridotta:- ad 1/12 (anzich 1/8) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso eseguitonel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;- ad 1/10 (anzich 1/5) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazioneo sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativaall'anno nel corso del quale stata commessa la violazione ovvero, quando non prevista dichiarazione periodica,entro un anno dall'omissione o dall'errore;- ad 1/12 (anzich 1/8) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, sequesta presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Le nuove misure sono in vigore dal 29.11.2008.DEFINIZIONE CON ADESIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO Art. 27, cc. 1-3bis Per lavvio del procedimento di accertamento con adesione, l'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nelquale sono indicati, oltre ai periodi di imposta suscettibili di accertamento, al giorno e al luogo della comparizione perdefinire l'accertamento con adesione, anche:- le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi. La disposizione applicabile non pi solo agli accertamenti con adesione ai fini delle imposte sui redditi edellIva, ma anche delle altre imposte indirette, in relazione agli inviti al contraddittorio emessi dal 29.01.2009. Allart. 5 D. Lgs. 218/1997 aggiunto il nuovo c. 1-bis, che introduce una nuova modalit di adesione allinvito al contraddittorio.Il contribuente pu prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficioe versamento delle somme dovute entro il 15 giorno antecedente la data fissata per la comparizione senza, pertanto,recarsi allincontro. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazionedel numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della 1 o unica rata.La disposizione applicabile non pi solo agli accertamenti con adesione delle imposte sui redditi edellIva, ma anche delle altre imposte indirette, in relazione agli inviti al contraddittorio emessi dal 29.01.2009. In presenza di tale modalit di adesione, la misura delle sanzioni applicabili ridotta alla met ed pari, pertanto, ad1/8 del minimo. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito deve essere effettuato con le modalit di cui all'art.8 D. Lgs. 218/1997, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo dellerate successive alla 1 sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della1 rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvedeall'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme. Nella sostanza, il legislatore ha allineato quanto gi previsto in materia di processi verbali di constatazione alle ipotesidi invito al contraddittorio propedeutico allaccertamento con adesione. Tale nuovo istituto pu comportare la definizioneanticipata (ossia prima del contraddittorio) degli accertamenti finora definiti con lordinaria adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997); infatti, non si applica agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione che consentano l'emissionedi accertamenti parziali, definibili ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1 D. Lgs. 218/1997, per i quali non sia stata prestataadesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbalistessi che consentono l'emissione di accertamenti parziali (di cui all'art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e all'art. 54, c. 4D.P.R. 633/1972). La comunicazione dell'adesione deve essere effettuata con le modalit previste dal Provvedimento del Direttore perl'Agenzia Entrate 10.09.2008. Le disposizioni si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia Entrate a decorrere dal1.01.2009. stata abrogata la disposizione che prevedeva che la richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell' art.12, c. 1 D.L. 69/1989, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficientipresuntivi, costituisse anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.LIMITI AGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI IN CASO DI ADESIONEAGLI INVITI A COMPARIRE AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE Art. 27, cc. 4-7 In caso di adesione, mediante la nuova modalit prevista dall'art. 5, c. 1-bis D. Lgs. 218/1997, ai contenuti degli invitia comparire ai fini degli studi di settore, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi, gli ulterioriaccertamenti basati sulle presunzioni semplici non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attivit nondichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazionedella presente disposizione, per attivit, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al c. 4, lett. a) dell'art.10 L. 146/1998 ai fini degli studi di settore. La disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualit oggetto dell'invito, le sanzioni previstenelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai finidell'applicazione degli studi di settore, nonch nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilit deglistudi di settore non sussistenti. Le previsioni in tema di ipoteca e sequestro conservativo, di cui allart. 22 D. Lgs. 472/1997, si applicano anche inrelazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione. Le misurecautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gliimporti iscritti a ruolo. Da tale momento, lAgente della riscossione pu agire direttamente per garantire la tutela delcredito erariale con tutti gli strumenti previsti dal D.P.R. 602/1973.ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER SOCIET TRASPARENTI Art. 27, c. 4bis estesa anche alle societ che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 Tuir ladisposizione contenuta nellart. 4 D. Lgs. 218/1997, prevista per le societ di persone, le associazioni professionalie lazienda coniugale non gestita in forma societaria. In base a tale disposizione, l'ufficio competenteall'accertamento con adesione nei confronti della societ, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugaleeffettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unicoatto e in loro contraddittorio.SANZIONI NELLACQUIESCENZA Art. 27, c. 4ter Le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta,nonch per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo (di cui allart.15, c. 1 D. Lgs 218/1997) relative alla procedura di acquiescenza, sono ridotte ad 1/8 se l'avviso di accertamentoe di liquidazione non stato preceduto dall'invito, fermo restando che il contribuente rinunci ad impugnarel'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione,provvedendo a pagare le somme dovute, entro il termine per la proposizione del ricorso. La disposizione non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione in merito agli invitipreceduti da Pvc, definibili ai sensi dell'art 5-bis Lgs. 218/1997, e con riferimento alle maggiori imposte e allealtre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamentiparziali, di cui all'art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e all'art. 54, c. 4 D.P.R. 633/1972.CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI DELLE GRANDI IMPRESE Art. 27, cc. 9-14 Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di pi rilevante dimensione,l'Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione. Si considerano imprese di pi rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a300 milioni di euro. Tale importo gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31.12.2011. Il controllo sostanziale realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settoreproduttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, dellepartecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali. Le istanze di interpello proposte dalle imprese di pi rilevante dimensione sono presentate secondo le modalit di cuial regolamento di cui al D.M. 13.06.1997, n. 195; il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta verificatonell'ambito del controllo sostanziale.CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI DELLE GRANDI IMPRESE SEGUE A decorrere dal 1.01.2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro,le attribuzioni ed i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti D.P.R. 600/1973, nonch quelli previsti dagli artt. 51 e seguentiD.P.R. 633/1972, sono demandati alle strutture individuate con provvedimento (D.P.R. 16.01.2002, n. 18). Atali strutture sono demandate le attivit:- di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, relativa ai periodid'imposta in corso alla data del 31.12.2006 e successivi;- di controllo formale relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2006 e successivi;- di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1.01.2009, siano ancora in corso i termini previstiper laccertamento;- di recupero dei crediti o inesistenti utilizzati in compensazione, con riferimento ai quali, alla data del29.11.2008, siano in corso i termini per il relativo recupero;- di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;- di rimborso in materia di imposte dirette e di IVA, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del31.12.2006 e successivi.DISCARICO DELLE QUOTE ISCRITTE A RUOLO Art. 27, c. 8 Fino al discarico delle quote iscritte a ruolo resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionariodella riscossione l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari edesecutive, nonch conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, da intraprendereal fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate si avvale anche del potere di richiedere agli operatori finanziari dati, notiziee documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata.RECUPERO CREDITI INESISTENTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE Art. 27, cc. 16-20 Salvi i pi ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia penale per il reatodi indebita compensazione, l'atto di recupero motivato, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicatinei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, deve essere notificato,a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'8 anno successivo a quello del relativo utilizzo. La disposizione si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sonoindicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali, alla data del 29.11.2008, sianoancora pendenti i termini per laccertamento. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute punito con la sanzione dal100% al 200% della misura dei crediti stessi. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, le sommedovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte nei ruoli straordinari. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero il terminescade il 31.12 del 2 anno successivo a quello in cui l'accertamento divenuto definitivo.REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE Art. 32, cc. 1 e 2 L'attivit degli agenti della riscossione remunerata con un aggio, pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse edei relativi interessi di mora e che a carico del debitore:- in misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il 60 giorno dalla notifica della cartella.In tal caso, la restante parte dell'aggio a carico dell'ente creditore;- integralmente, in caso contrario. Le percentuali possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze,nel limite di 2 punti percentuali di differenza rispetto a quelle ora stabilite, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA IN CASO DI OMESSO VERSAMENTODI SOMME DA CONDONO Art. 32, c. 7 Con riferimento alle iscrizioni a ruolo effettuate a carico di contribuenti che non hanno versato importi dovuti ai sensidelle definizioni agevolate previste dalla L. 289/2002:- il limite di importo del credito, oltre il quale il concessionario pu procedere all'espropriazione immobiliare, abbassatoa 5.000 euro;- non si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, c. 2 D.P.R. 602/1973 e, pertanto, anche se l'importo complessivodel credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, il concessionario,prima di procedere all'esecuzione, non deve iscrivere ipoteca;- l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella dipagamento, pu utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari cui l'Agenzia delle Entrate pu accedere. Le disposizioni si applicano anche alle definizioni di ritardati od omessi versamenti.SEMPLIFICAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CONTRIBUTI E PREMI Art. 32bis L'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonch di interessi e disanzioni per ritardato o omesso versamento effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, fatte salve levigenti disposizioni in materia di contenzioso. La societ di riscossione provvede a riversare le somme riscosseagli enti previdenziali creditori. Tali disposizioni si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative alperiodo d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi.F24 ENTI PUBBLICI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Art. 32ter Gli enti e gli organismi pubblici, nonch le amministrazioni centrali dello Stato, che per il versamentodellIrap e delle ritenute operate alla fonte per limposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionalisi avvalgono del modello F24 enti pubblici, utilizzano lo stesso modello per il pagamento di tutti i tributierariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.ۋ LAVOROASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI DEI TITOLARI DEI LAVORATORI AUTONOMI Art. 2, c. 5bis" Con decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzarele esigenze delle famiglie pi numerose o con componenti portatori di handicap, nonch al fine diuna tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguatiagli studi di settore.RISCATTO DEI PERIODI DI SERVIZIO CIVILE Art. 4, c. 2 Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscrittiai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti ed allagestione separata Inps (di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995), i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontariasuccessivi al 1.1.2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, senza oneri a carico delFondo Nazionale del Servizio civile e sempre che gli stessi non siano gi coperti da contribuzione in alcuno dei regimistessi. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovveroin 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Dal 1.1.2009 cessa, a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile, qualsiasi obbligo contributivo per il periodo diservizio civile prestato dai volontari avviati dal 1.1.2009.DETASSAZIONE CONTRATTI DI PRODUTTIVIT Art. 5 Per il periodo 1.1.2009 - 31.12.2009 sono in vigore le misure sperimentali per l'incremento della produttivit del lavoro.In particolare, stata prorogata la possibilit di assoggettare ad imposta sostitutiva del 10%, in luogodellordinaria tassazione Irpef e delle addizionali regionali e comunali, le somme stabilite a livello aziendale espressamentecorrelate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivoincrementi di produttivit, innovazione ed efficienza organizzativa, altri elementi di competitivit e redditivit legatiallandamento economico dellimpresa. La proroga non riguarda gli straordinari. Tali misure trovano applicazione, entro il nuovo limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimentoal settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, allordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'impostasostitutiva in tale periodo non lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiarioattesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.DURC Art. 16bis, c. 10 Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DocumentoUnico di regolarit contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui richiestodalla legge.ASSUNZIONE DEI LAVORATORI DOMESTICI (COLF) Art. 16bis, cc. 11, 12 In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di comunicazionedellassunzione e delle variazioni successive (di cui all'art. 9-bis D.L. 510/1996) si intendono assolti con lapresentazione allInps, attraverso modalit semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazionee proroga del rapporto di lavoro. L'Inps trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate ai servizi competenti, al Ministero del Lavoro,allInail nonch alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettivit(SPC).RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER FORMAZIONE ED OCCUPAZIONEE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI Art. 18 In considerazione delleccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessit della riprogrammazionenell'utilizzo delle risorse disponibili, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, il CIPE assegna unaquota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:- al Fondo sociale per occupazione e formazione;- al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, perl'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilit;- al Fondo per la competitivit e lo sviluppo, per il sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazioneda parte delle imprese e dei centri di ricerca. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attivit di apprendimento,prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con universit e scuole pubbliche,nonch di sostegno al reddito. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiornol'85% delle risorse ed il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.STRUMENTI DI TUTELA DEL REDDITO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVOROO DISOCCUPAZIONE Art. 19, cc. 1-4 e 7 Nell'ambito del Fondo per l'occupazione sono stanziate somme, dal 2009, nei limiti delle quali riconosciuto l'accesso,secondo le modalit e i criteri di priorit stabiliti con decreto ministeriale, ai seguenti istituti di tutela del reddito incaso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleofamiliare, nonch all'istituto sperimentale di tutela del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi:- l'indennit ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendalio occupazionali e che siano in possesso dei requisiti previsti e subordinatamente ad un intervento integrativo parialmeno alla misura del 20% dellindennit stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva,compresi quelli di cui all'art. 12 D. Lgs. 276/2003. La durata massima del trattamento non pu superare 90giornate annue di indennit nell'anno solare. Tale disposizione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziendedestinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonch nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato,con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennitdi disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinatedalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Fino allemanazione del decreto del Ministerodel Lavoro che definisce le modalit di applicazione, lindennit pu essere concessa anche senzanecessit dellintervento integrativo degli enti bilaterali;- l'indennit ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali ooccupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti e subordinatamente ad un intervento integrativo, parialmeno alla misura del 20% dellindennit stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva,compresi quelli di cui all'art. 12 D. Lgs. 276/2003. La durata massima del trattamento non pu superare 90giornate annue di indennit. La disposizione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamentidi integrazione salariale, nonch nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensionilavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennit di disoccupazionenon spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materiadi incontro tra domanda e offerta di lavoro. Fino allemanazione del decreto del Ministero del Lavoro chedefinisce le modalit di applicazione, lindennit pu essere concessa anche senza necessitdellintervento integrativo degli enti bilaterali;- in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misuradel 20% dellindennit stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, un trattamento,in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennit ordinariadi disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data del29.11.2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.۾ Adempimenti" Con riferimento ai lavoratori interessati dalle presenti disposizioni il datore di lavoro tenuto a comunicare, conapposita dichiarazione da inviare ai servizi per l impiego competenti e alla sede dell'Inps territorialmente competente,la sospensione dellattivit lavorativa e le relative motivazioni, nonch i nominativi dei lavoratori interessatiche, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilit al lavoro o a un percorsodi riqualificazione professionale allatto della presentazione della domanda per lindennit di disoccupazione.STRUMENTI DI TUTELA DEL REDDITO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVOROO DISOCCUPAZIONE SEGUE Con riferimento ai lavoratori interessati allindennit ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normalie ridotti, l'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di Cigs o di mobilit, in deroga alla normativavigente, in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela. L'Inps stipula con gli enti bilaterali, secondo le linee guida definite nel decreto ministeriale, apposite convenzioniper la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedereanche i servizi competenti e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici, consentendol'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati.TUTELA DEL REDDITO DEI COLLABORATORI A PROGETTO Art. 19, c. 2 In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse previste e nei soli casi di fine lavoro, ferma restandola dichiarazione di immediata disponibilit al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratoricoordinati e continuativi a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, con esclusionedei professionisti titolari di partita IVA, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:- operino in regime di monocommittenza;- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito esiano stati accreditati presso la predetta gestione un numero di mensilit non inferiore a 3;- con riferimento all'anno di riferimento, siano accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilitnon inferiore a 3;- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno 2 mesi presso la predetta gestione separata. Rispetto alla versione precedente alla conversione in legge del decreto, non pi richiesto il requisito chelattivit nell'anno di riferimento sia svolta in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati incrisi.ACCORDI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO Art. 19, c. 5bis Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allosviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,entro 30 giorni dal 29.01.2009 promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo,nonch la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rottenazionali, internazionali e intercontinentali, nonch ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni sucui consentito operare a ciascuna parte, dando priorit ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livellioccupazionali.FONDI INTERPROFESSIONALI Art. 19, c. 7bis Nel caso di mobilit tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, da parte dei datori di lavoro aderenti,la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve esseretrasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70% del totale, al netto dell'ammontare eventualmentegi utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importoda trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro 90 giorni dal ricevimentodella richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza altrestenuto a versare al nuovo fondo, entro 90 giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamentepervenuti dall'Inps per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro 90 giorni dal 29.01.2009, l'Inps rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesionea un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal 3 mese successivoa quello in cui avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA Art. 19, cc. 8-10bis Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, possono essere utilizzatecon riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione.Fermo restando il limite del tetto massimo nonch l'uniformit dell'ammontare complessivo di ciascuna misuradi tutela del reddito, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare lemisure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero inragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione, in deroga alla vigente normativa, anchesenza soluzione di continuit, di trattamenti di Cigs, di mobilit e di disoccupazione speciale - nel caso di programmifinalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali,definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20.05.2009 e recepite in accordi in sedegovernativa entro il 15.06.2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, c. 521 L. 24.12.2007, n. 244 possono essereprorogati con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, qualora i piani di gestionedelle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamentiscaduti il 31.12.2008. La misura dei trattamenti ridotta del 10% nel caso di 1 proroga, del 30% nel caso di 2 proroga e del 40% nel casodi proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla 2, possono essereerogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazioneprofessionale, organizzati dalla Regione. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, nelle more della definizione degli accordicon le Regioni e al fine di assicurare la continuit di trattamenti e prestazioni, il Ministero del Lavoroassegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle Province. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito subordinato alla dichiarazione di immediatadisponibilit al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscriveretale dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazioneprofessionale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del redditoperde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore dilavoro, fatti salvi i diritti gi maturati. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilit (di cui all'art. 7 L. 223/1991), in caso di licenziamento,pu essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennit di mobilit nell'ambito delle risorsefinanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimilavoratori la normativa in materia di disoccupazione si applica con esclusivo riferimento alla contribuzionefigurativa, per i periodi previsti dall'art. 1, c. 25 L. 247/2007; ossia 8 mesi per i prestatori con meno di 50anni e 12 mesi per quelli di et superiore.PROROGA CIGS E MOBILIT Art. 19, c. 11 In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, e comunque non oltre il 31.12.2009, possono essere concessi trattamentidi Cigs e di mobilit ai dipendenti delle imprese esercenti attivit commerciali con pi di 50 dipendenti, delleagenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con pi di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza conpi di 15 dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.LAVORATORI PORTUALI Art. 19, c. 12 Nell'ambito delle risorse finanziarie previste, una quota a carico del Fondo per l'occupazione destinato alla concessione,per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoroa tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'art. 17, cc. 2 e 5 L. 84/1994 e ai lavoratori dellesociet derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, di un'indennit pari a 1/26 del trattamentomassimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonch della relativacontribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamentoal lavoro, nonch per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, conle giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennit riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza trail numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate inciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilit. L'erogazione dei trattamenti da parte dell'Inps subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distintoper ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle Infrastrutturee dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorit portuali o, laddovenon istituite, dalle autorit marittime.PROROGA PICCOLA ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILIT Art. 19, c. 13 L'iscrizione nelle liste di mobilit dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, da aziende che occupanofino a 15 dipendenti, prorogata fino al 31.12.2009.GIORNALISTI E PENSIONI INPGI Art. 19, cc. 18ter,18quater L'onere annuale sostenuto dall'Inpgi per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui adecorrere dall'anno 2009, posto a carico del bilancio dello Stato. L'Inpgi presenta annualmente al Ministerodel Lavoro la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'et prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte deibeneficiari dei trattamenti, l'onere conseguente posto a carico del bilancio dell'Inpgi, fatta eccezione per laquota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di 5 annualit, che rimanea carico del bilancio dello Stato. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazioneo riorganizzazione per crisi aziendale, a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilitdel Fondo sociale per occupazione e formazione.ۋ AGEVOLAZIONIACCESSO AL CREDITO PER NUOVI NATI Art. 4, cc. 1-1bis" Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l accesso al credito delle famiglie con un figlionato o adottato nell'anno di riferimento istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondorotativo, dotato di personalit giuridica, denominato: Fondo di credito per i nuovi nati, con una dotazione di 25 milionidi euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, allebanche e agli intermediari finanziari. Il Fondo di credito per i nuovi nati altres integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsionedi contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimoanno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'art. 5, c. 1, lett.b) D. Lgs. 124/1998. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non pu eccedere il limite di 10 milionidi euro per l'anno 2009.TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DEI CITTADINI Art. 16bis, cc. 1-3 A decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto che fissa le modalit operative, i cittadini comunicanoil trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competentecon procedure semplificate. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico,l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, che provvede a renderle accessibilialle altre amministrazioni pubbliche.CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AI CITTADINI Art. 16bis, cc. 5-8 Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazionicon le pubbliche amministrazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, ai cittadini che nefanno richiesta attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazioneper mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificatasono senza oneri. Ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, per le comunicazioni e lenotificazioni aventi come destinatari i dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalit di rilascio e di uso della caselladi posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.FATTURA ELETTRONICA CON ENTI PUBBLICI Art. 16bis, c. 9 Il decreto attuativo dellobbligo di utilizzare la fatturazione elettronica nei rapporti con gli enti pubblici introdottodalla L. 244/2007 deve seguire gli standard del sistema pubblico di connettivit (Spc). Il decreto devestabilire anche le specifiche tecniche chiamate a garantire lattestazione della data, lautenticit dellorigine elintegrit del contenuto della fattura elettronica.INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI SCIENTIFICIRESIDENTI ALL'ESTERO Art. 17, c. 1 I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitarioo equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivit di ricerca o docenzaall'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universit per almeno 2 anni continuativi e che dalla datadel 29.11.2008, o in uno dei 5 anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attivit in Italia, divenendo fiscalmenteresidenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10%, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono allaformazione del valore della produzione netta dell'IRAP. L'incentivo si applica, a decorrere dal 1.01.2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residentenel territorio dello Stato e nei 2 periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.CREDITO DIMPOSTA PER ATTIVIT DI RICERCA E SVILUPPO Art. 17, c. 2 Il credito di imposta per attivit di ricerca e sviluppo industriale, di cui allart. 1, cc. 280-283 L. 296/2006, spetta ancheai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivitdi ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate negli Statimembri della Comunit europea, negli Stati aderenti allaccordo sullo Spazio economico europeo ovvero inStati o territori che sono inclusi nella lista di cui al D.M. Finanze 4.09.1996.RIMBORSO DELLE SPESE PER NEONATI Art. 19, c. 18 Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo disolidariet per i meno abbienti (di cui all'art. 81, c. 29 D.L. 112/2008) altres riconosciuto il rimborso dellespese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di et fino a 3 mesi. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia da adottare entro 30 giorni dal29.01.2009, sono stabilite le modalit di attuazione.FONDO DI SOSTEGNO PER OCCUPAZIONE E IMPRENDITORIA GIOVANILE Art. 19bis Al fine di consentire ai soggetti di et inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperirealle esigenze derivanti dalla peculiare attivit lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivit innovative eimprenditoriali, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della giovent, ilFondo di sostegno per loccupazione e limprenditoria giovanile.INDENNIZZI PER IMPRESE COMMERCIALI IN CRISI Art. 19ter L'indennizzo riconosciuto dall'art. 1 D. Lgs. 207/1996, per la cessazione definitiva dellattivit commerciale aisoggetti che esercitano, in qualit di titolari o coadiutori, attivit commerciale al minuto in sede fissa, ancheabbinata ad attivit di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivitcommerciale su aree pubbliche, concesso, con le medesime modalit, a tutti i soggetti che si trovano inpossesso dei relativi requisiti nel periodo compreso tra il 1.01.2009 e il 31.12.2011. Lindennizzo spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:a) pi di 62 anni di et, se uomini, ovvero pi di 57 anni di et, se donne;b) iscrizione, al momento della cessazione dellattivit, per almeno 5 anni, in qualit di titolari o coadiutori,nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivit commerciali pressolInps. Lerogazione dellindennizzo subordinata, nel periodo indicato, alle seguenti condizioni:a) cessazione definitiva dellattivit commerciale;b) riconsegna dellautorizzazione per lesercizio dellattivit commerciale e dellautorizzazione per lattivitdi somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui questultima sia esercitata congiuntamenteallattivit di commercio al minuto;c) cancellazione del soggetto titolare dellattivit dal registro degli esercenti il commercio e dal Registrodelle Imprese presso la Camera di Commercio. Per alimentare il fondo che deve intervenire per la corresponsione dellindennit, gli iscritti alla gestionecommercianti devono versare un contributo aggiuntivo nella misura dello 0,09% fino al 31.12.2013. Le domande dirette ad ottenere la concessione dellindennizzo devono essere presentate entro il 31.01.2012presso le sedi Inps; alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. L'indennizzo, corrisposto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, parial trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione; inoltre, incompatibile con lo svolgimento diqualsiasi attivit di lavoro autonomo o subordinato.DETASSAZIONE DEI MICRO-PROGETTI DI ARREDO URBANO Art. 23 Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare allente locale territorialecompetente proposte operative di pronta realizzabilit, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti odelle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento,senza oneri per lente medesimo. Lente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, dieventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporreapposito regolamento per disciplinare le attivit ed i processi interessati. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimotermine l'ente locale pu, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate, regolandoaltres le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.RECUPERO DI AIUTI ILLEGITTIMI Art. 24 La disposizione prevede le modalit per il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativiinteressi a seguito della decisione 2003/193/Ce, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale laiuto statofruito. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi effettuato dall'Agenzia delle Entratesecondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.L'Agenzia delle Entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento, entro 120 giorni dalla data del 29.11.2008,contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro30 giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede ad iscrizione a ruolo a titolodefinitivo della totalit delle somme non versate, nonch degli ulteriori interessi dovuti.MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA Art. 29, c. 1 Le disposizioni previste sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di impostavigenti alla data del 29.11.2008, tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.Pertanto, non ci saranno pi crediti di imposta, n altri incentivi fiscali automatici; i bonus potranno esserefruiti solo nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minorientrate. Ci significa che dovranno essere prenotati e fruiti solo fino allesaurimento delle risorse finanziarie. La disposizione si applica al credito di imposta per spese per attivit di ricerca (art. 1, cc. da 280 a 283 L. 296/2006).CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE PER ATTIVIT DI RICERCA Art. 29, c. 1 Per le attivit di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gi avviate prima del29.11.2008, i soggetti interessati inoltrano per via telematica allAgenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazionedella procedura, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore dellapredetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta. Per le attivit di ricerca avviate a partire dal 29.11.2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessatied il suo inoltro per via telematica allAgenzia delle Entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione delcredito di imposta successiva a quello del punto precedente.PRENOTAZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE PER ATTIVIT DI RICERCA Art. 29, cc. 2-5 Per il credito dimposta per spese per attivit di ricerca (art. 1, cc. da 280 a 283 L. 296/2006) sono stati predispostigli stanziamenti di bilancio necessari per gli anni 2008-2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantirecongiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonch l'effettiva copertura finanziaria,la fruizione del credito di imposta suddetto regolata come segue:- per le attivit di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gi avviate prima del29.11.2008, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla datadi attivazione della procedura, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttoredella predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;- per le attivit di ricerca avviate a partire dal 29.11.2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessatied il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle Entrate valgono come prenotazione dell'accesso allafruizione del credito di imposta successiva a quello previsto per le attivit gi avviate. L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamentel'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:- relativamente alle prenotazioni per le attivit in essere, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria;la fruizione del credito di imposta possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento dellerisorse disponibili in funzione delle disponibilit finanziarie, negli esercizi successivi;- relativamente alle prenotazioni per le attivit nuove, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario,l'accoglimento della relativa prenotazione, nonch nei successivi 90 giorni leventuale diniego, in ragione dellacapienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi 90 giorni dalla data di comunicazionedella certificazione dell'avvenuta prenotazione. Per il credito di imposta inerente ad attivit di ricerca avviate dal 29.11.2008, i soggetti interessati espongono nelformulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dalbeneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusuradel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale comunicato ilnulla-osta consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il 6 mese successivo al 31.12.2009e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza e,per la residua parte, nell'anno successivo. Il formulario per la trasmissione dei dati approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottatoentro 30 giorni dal 29.01.2009. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento attivata la proceduraper la trasmissione del formulario.DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Art. 29, c. 6 Sono confermate le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (di cui all'art. 1, cc. da 344 a 347 L.296/2006), fermi restando i requisiti e le altre condizioni previste nelle relative disposizioni normative. In particolare, lenorme rimangono immodificate per le spese sostenute nel 2008: si applica, infatti, la disciplina vigente primadellentrata in vigore delle disposizioni in oggetto (che non richiede linvio di domande o comunicazioni). Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008, i contribuenti interessatiinviano allAgenzia delle Entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalit previsti conprovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dal 29.01.2009. Con il medesimoprovvedimento pu essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica,anche tramite i soggetti abilitati, e sono stabiliti i termini e le modalit di comunicazione all'Agenziadelle Entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Il D.M. Economia 19.02.2007, entro 30 giorni dal 29.01.2009, comunque modificato con decreto di naturanon regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico deicontribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1.01.2009, la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in 5rate annuali di pari importo.ۋ VARIEMUTUI  PRIMA CASA Art. 2" L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 calcolatoapplicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattualealla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattualideterminano una rata di importo inferiore. Lagevolazione si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazionedell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguitodi frazionamento da persone fisiche fino al 31.10.2008. Lagevolazione si applica anche ai mutui rinegoziati secondo la recente convenzione ABI - Ministero dellEconomia,con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorioha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate, determinati secondo la nuova agevolazione e quelliderivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui assunta a carico dello Stato. Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalit per la comunicazione alle banche eagli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafetributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilit di tali disposizioni e le modalit tecnicheper garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazionepari alla parte di rata a carico dello Stato. A partire dal 1.01.2009, le banche e gli intermediari finanziari che offrono alla clientela mutui garantiti da ipotecaper l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilit di stipulare tali contratti atasso variabile, indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tassocomplessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Lebanche e gli intermediari finanziari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurareadeguata pubblicit e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Anche al fine di escludere, a carico del mutuatario, qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consensoalla surrogazione, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazioneprincipale, contratti entro il 29.01.2009 da soggetti in favore dei quali prevista la rinegoziazione obbligatoria,sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. Atal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devonoessere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attivit aggiuntivenon necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a caricodella parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalitconnesse alle operazioni di cui all'art. 8 D.L. 7/2007 non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta,nei riguardi dei clienti. Dal 1.01.2009 per linosservanza delle disposizioni sulla portabilit dei mutui si applicano le sanzioni pecuniariepreviste dallart. 144, c. 4 D. Lgs. 385/1993 (fino a 51.646 euro). Entro 60 giorni dal 29.01.2009, il Ministero dellEconomia emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietper i mutui per lacquisto della prima casa.COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO Art. 2-bis Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo delcliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza difido. Sono altres nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla bancaper la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivoprelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentementedall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivoper il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per lesomme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva eproporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziatoe rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenutonello stesso periodo; fatta salva, comunque, la facolt di recesso del cliente in ogni momento. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedonouna remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da partedel cliente, dal 29.01.2009, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile,dell'art. 644 del codice penale e degli artt. 2 e 3 L. 108/1996 (interessi usurari). I contratti in corso al 29.01.2009 sono adeguati a tali disposizioni entro 150 giorni dalla medesima data.BLOCCO E RIDUZIONE DELLE TARIFFE Art. 3 Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 29.11.2008 e fino al31.12.2009, sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare attiaventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazioneal tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recuperodei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dellenergia elettricae del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Fino alla data del 30.04.2009 altres sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggioautostradali decorrente dal 1.01.2009. A decorrere dal 1.01.2009 le famiglie economicamente svantaggiate, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolateper la fornitura di energia elettrica, hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a20.000 euro. La compensazione della spesa riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonch in formaparametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa alnetto delle imposte dell'utente-tipo indicativamente del 15%. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessatipresentano al Comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalit stabilite per l'applicazione delle tariffeagevolate per la fornitura di energia elettrica.TARIFFE AGEVOLATE PER ELETTRICIT E GAS Art. 3, cc. 9-9bis La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al D.M. Sviluppo Economico 28.12.2007 riconosciutaanche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni disalute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1.01.2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolateper la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornituradi gas naturale sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e con indicatoredella situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.ISCRIZIONI DI IPOTECHE AL PRA Art. 3, c. 13bis Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel Pubblico RegistroAutomobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli stabilita in 50 euro. Lacancellazione di tali ipoteche esente dell'imposta provinciale di trascrizione.RIMBORSI FISCALI ULTRADECENNALI E VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTIDELLA P.A. Art. 9 Sono introdotte modifiche normative che permettono allAmministrazione Finanziaria di accelerare il piano dei rimborsiultradecennali, nonch di provvedere allestinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del31.12.2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilit nazionale, tra le regolazioni debitorie. Inoltre, sistabilisce che con decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze, sono definite le modalit per favorirelintervento delle imprese di assicurazione e della SACE S.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolarela riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regionie gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 77-bis e 77-ter D.L. 112/2008, possono certificare, entroil termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, alfine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciutidalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predettacertificazione, che pu essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio inessere alla data del 29.01.2009 escluda la cedibilit del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'Economiasaranno disciplinate le modalit di attuazione.POTENZIAMENTO FINANZIARIO DEI CONFIDI Art. 11 In attesa della definizione delle modalit di funzionamento del Fondo finanza di impresa, le risorse derivanti daiprovvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per lintervento straordinario nel Mezzogiorno sono destinate alrifinanziamento del Fondo di garanzia, costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di garantire unaparziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Gli interventidi garanzia di tale Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, che deve essere inserita nellelenco allegato allostato di previsione del Ministero dellEconomia. prevista lestensione degli interventi di garanzia suddetti anchealle imprese artigiane. Inoltre, il 30% delle risorse finanziarie in parola riservato agli interventi di controgaranziadel Fondo a favore dei Confidi. prevista, infine, la possibilit di incremento della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia mediante versamentodi contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con lintervento della SACES.p.a., secondo modalit stabilite con decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze di concerto con il Ministrodello Sviluppo Economico. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi incoincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milionidi euro per l'anno 2009.POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA Art. 16, cc. 6-10 Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nelladomanda di iscrizione al Registro delle Imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie checertifichino data e ora dellinvio e della ricezione delle comunicazioni e lintegrit del contenuto delle stesse,garantendo linteroperabilit con analoghi sistemi internazionali. Entro 3 anni dal 29.11.2008 tutte le imprese,gi costituite in forma societaria alla medesima data, comunicano al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronicacertificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successiveeventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano, ai rispettivi ordini o collegi il proprioindirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichinodata e ora dellinvio e della ricezione delle comunicazioni entro un anno dal 29.11.2008. Gli ordini e i collegipubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Le Amministrazioni Pubbliche istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronicabasato su tecnologie che certifichino data e ora dellinvio e della ricezione delle comunicazioni per ciascunregistro di protocollo e ne danno comunicazione al Cnipa, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elencoconsultabile per via telematica. Le comunicazioni tra tali soggetti possono essere inviate attraverso la posta elettronicacertificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilit ad accettarne lutilizzo. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di postaelettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dellinvio e della ricezione delle comunicazioni nelRegistro delle Imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di lorocompetenza.REGISTRAZIONE TELEMATICA ATTI CESSIONE QUOTE DI S.R.L. Art. 16, cc. 10bis,10ter Gli intermediari sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento dellepartecipazioni societarie di S.r.l. (di cui all'art. 36, c. 1-bis D.L. 112/2008) sottoscritti con firma digitale, nonchal contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altres responsabili aisensi dell'art. 57, cc. 1 e 2 delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. In materia di imposta di bollo,si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, c. 1-bis.1, n. 3), della tariffa, parte prima, D.P.R 642/1972.&L Z ^ ` t x   < @ T X ųweSwGwGwGw5w5#hCt>B*CJOJQJ^JaJphhCt>B*CJaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph[#hCt>B*CJOJQJ^JaJph['hchCt>6B*OJQJ]^Jph# 'hchCt>5B*OJQJ\^Jph# &V Z t d  < T V8>I $7$8$H$a$gdm8w_ Z\<>>@giNPT@B8>@햨l/hCt>56B*CJOJQJ\]^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJphhCt>B*CJaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph*QgX=NeT1PR@@ $7$8$H$a$gdm8">Z 5B*CJOJQJ\^JaJphhCt>B*CJaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph:*+,-...f//0001g22=3{33N445I5j55]66L7b77 $7$8$H$a$gdm877.8c88Z99O::;;<<====G>>??i??8@@A~AAXBqB $7$8$H$a$gdm8:==G>I>>>i????BBBoCqC-D4D6DF1G3GGHIHII:KrKyK{KaMMMM_NaN9O;OPtQQQQQQTTWWWWXXYY^5_ƱƱƱƱƱƱ#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph8qBBB7CoCCD4DD,EEFFF1GG,HGHH;IIIsJJ:KyKKpLL $7$8$H$a$gdm8LaMMN_NN9OOXPPQQQRR6SSTTTDUU+VVWWWWXX $7$8$H$a$gdm8XYZZZ3[[\\\j]];^^_7___`aaYbbJcc dd ee $7$8$H$a$gdm85_7_9__`````aa7f9fkkllpphplppps-ttt;vvvwwx-y3yy zz||}}} ëؙؙؙؙؙÙÙÙؙÙÙؙrؙ)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph/hCt>56B*CJOJQJ\]^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>6B*CJOJQJ]^JaJph,ee7ff%gghhhoiijklwll_mmJnnB*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJphCnb،Uč5_ݎ!E8$zfܕ $7$8$H$a$gdm8ܕ}dߗ_g(ҜFɝ@+۟P $7$8$H$a$gdm82?ˡ XѣR̤4Ҧ Χ.*= $7$8$H$a$gdm8 ѣӣ46 ΧЧ.0=?JXZt BD*,Բֲ4kvxиҸծծծծծծծhCt>B*CJaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph/hCt>56B*CJOJQJ\]^JaJph7=3XԬIt1~ B.*ԲV' $7$8$H$a$gdm8';4v]иIŹF xlNFҿ $7$8$H$a$gdm8Ҹ @CEy{&(W02xz:<35 46ƍƍƍhCt>B*CJaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph[#hCt>B*CJOJQJ^JaJph[)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph2CrMy&W0xlW, $7$8$H$a$gdm8:4'3/ X4/ $7$8$H$a$gdm8/D8;$n&z1/# $7$8$H$a$gdm8*;=13/1#%LNmEGeg5SU(atvGIññرñ؇{{{{{{ññhCt>B*CJaJph/hCt>56B*CJOJQJ\]^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph0#LFm.Ee_g;"S $7$8$H$a$gdm8S(tiG9g cv0z@ $7$8$H$a$gdm8Igi KNz|@UW +ƱƱƱƱƓƱƱ#hCt>B*CJOJQJ^JaJph[#hCt>B*CJOJQJ^JaJph[hCt>B*CJaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph2UZT w^> $7$8$H$a$gdm8||g+ub2       U   $7$8$H$a$gdm8+-;D    > U W   OQmox!#;PR24;Q"Ʊ۟ƱƱƱۓۓۓƱۓۓۓhCt>B*CJaJph#hhB*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph8 (   8Om!*PI2 $7$8$H$a$gdm8 xcHdO6Uv^  !" $7$8$H$a$gdm8"""""$W%Y%%%%&&&V((),).))*s+u+++n,p,,,_-a-r...X1i1k133=5?57.7ƴش؜ƴƴش؇ƴش{{{{i؇i؇؇#hCt>B*CJOJQJ^JaJphhCt>B*CJaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph/hCt>56B*CJOJQJ\]^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)" ##q$$Y%%%+&&&i''9(((,))** +s++,n,,,_-- $7$8$H$a$gdm8-C.J...k//M0001?1i11L22+33 444=55$666.77#88 $7$8$H$a$gdm8.70777#899'=)=>>???ZB\BDDDFFFFrGtGKJMJKK0MeMtMvM&NCN`NbNOOQQbRfRhRRRRUUWWƱƱۥƱƱƓƱƱ#hCt>B*CJOJQJ^JaJph[#hCt>B*CJOJQJ^JaJph[hCt>B*CJaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph288h99A::+;;"<<='==>>>*???m@@VAA.BZBB@CCD $7$8$H$a$gdm8DDDD`EEJFFFcGG>HHIIIKJJ*KKLLM0MtMM&NWN`N $7$8$H$a$gdm8`NNBOOPPPQQRbRRRSmTTaUU VqVVTWmWW'XXXuYY $7$8$H$a$gdm8WWYYY[[\ \\\]]]___IbKbcb|b=crcccd^eeeee-g/ghhhiiikkqmsmooxpzpWqYqrrrbssBuDuwusvuvvvvwwNzrzzz{#{|ررررر#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJphFYY\ZZ[[[\x\\R]]]>^^_O___-``aabIbb=ccd $7$8$H$a$gdm8dddaeeeUff-ggghhhniiiZjj7kkk>lllimqmmn $7$8$H$a$gdm8ntnn oyoopxppWqq8rmrr*ss t|ttBuuvuvvwwwxx $7$8$H$a$gdm8xxuyyNzz{|{{k||[}}~~vlw`} $7$8$H$a$gdm8||[}}}}vxЁ}ąƅy{ōӍՍD-/8ƱƱۥۥۙۥƱƇu#hCt>B*CJOJQJ^JaJph[#hCt>B*CJOJQJ^JaJph[hCt>B*CJaJphhCt>B*CJaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph.}ią;/oOo\ӋMyhӍIȎ7 $7$8$H$a$gdm8^ȑ-F@>c){^כ $7$8$H$a$gdm88FJ@h– ŗ)+L*HŞǞ٢ۢWbdHJ =DF+-lsu35C#%ƱƱƱƱƱƱرررررررƱƱررررƱ)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJphFכ~wiŞ="nءI٢O7bͤBH* $7$8$H$a$gdm8bΧ@ yZD2%b_ͰJ $7$8$H$a$gdm8+w ~µjж"as`ܸJ3x $7$8$H$a$gdm8a6 #fK9 $7$8$H$a$gdm8AIK!roH(H7H9H J"J/LNL`LbLMM*O,OOQQQ(R*RSSSUUU V"V%X'XYYZZ[[\\]]^__6_رررررردU#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJph#hCt>B*CJOJQJ^JaJphEvI-vco57HH,II JJKK $7$8$H$a$gdm8CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Art. 16, c. 12 Nel codice dellamministrazione digitale stato previsto che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia didocumenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituisconoad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformit all'originale assicurata da chi lo detienemediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche (senza lintervento del notaio). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documentianalogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane lobbligo della conservazionedelloriginale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformit alloriginale deveessere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ci autorizzato con dichiarazione, da questi firmata digitalmentee allegata al documento informatico.REGISTRI CONTABILI INFORMATICI Art. 16, c. 12bis Nel Codice Civile stato aggiunto il nuovo art. 2215-bis, relativo alla documentazione informatica. A seguitodi tale innovazione, i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta obbligatoria per disposizionedi legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possonoessere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti informatici debbono essere rese consultabili in ogni momento con imezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale, da cui possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge odi regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi,sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni 3 mesi a far datadalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggettodal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai 3 mesi precedenti. Qualora per 3 mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devonoessere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto da tale disposizione,hanno l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 del codice civile. Ci significa che tale documentazione,essendo parificata a quella cartacea, fa prova contro limprenditore; quando regolarmente tenuta pufare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti allesercizio dellimpresa.BOLLATURA DI DOCUMENTI INFORMATICI Art. 16, c. 12ter L'obbligo di bollatura dei libri, repertori, scritture e documentazione la cui tenuta obbligatoria per disposizionedi legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, in caso ditenuta con strumenti informatici, assolto sulla base di comunicazione allufficio delle Entrate (art. 7 D.M.Economia 23.01.2004).ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCI PER S.R.L. Art. 16, cc. 12quater-12undecies Le modifiche apportate allart. 2478 del codice civile abrogano lobbligo di tenuta del libro dei soci nelle S.r.l. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societ dal momento del deposito dellatto di trasferimentoal Registro delle Imprese e non pi dal momento delliscrizione nel libro soci, a seguito delle modificheapportate allart. 2470 del codice civile. Sono state pertanto eliminate le disposizioni che prevedevanoliscrizione del trasferimento nel libro dei soci su richiesta dellalienante o dellacquirente, verso esibizionedel titolo da cui risulta il trasferimento e lavvenuto deposito. Le dichiarazioni degli amministratori previste nel caso in cui la partecipazione appartenga ad un solo socio omuti la persona dellunico socio, ovvero quando si ricostituisce la pluralit dei soci (art. 2470, cc. 4 e 5 C.C.)devono essere depositate per liscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'avvenuta variazionedella compagine sociale e non pi entro 30 giorni dalliscrizione nel libro dei soci. Nella stessa direzione prevista la modifica allart. 2471, c. 1 Codice Civile: pertanto, anche perlespropriazione della partecipazione stata eliminata lannotazione nel libro dei soci. La responsabilit solidale dellalienante la partecipazione con lacquirente, per i versamenti ancora dovuti,prevista dallart. 2472, c. 1 Codice Civile, dura 3 anni, decorrenti non pi dalliscrizione del trasferimento nellibro dei soci, ma nel Registro delle Imprese. Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositato presso lufficiodel Registro delle Imprese copia del bilancio approvato; eliminato lobbligo del contestuale depositodellelenco dei soci. Nel caso di trasferimento di partecipazione di S.r.l. con sottoscrizione dellatto con firma digitale eliminatala disposizione dellart. 36, c. 1bis, 2 periodo D.L. 112/2008, che ne richiedeva liscrizione nel libro dei soci,su richiesta del cedente e dellacquirente. Le disposizioni entrano in vigore il 60 giorno successivo al 29.01.2009. Entro tale termine, gli amministratoridelle S.r.l. depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanzedel Registro delle Imprese con quelle del libro dei soci.ENTRATA IN VIGORE Art. 36 D.L. 185/2008Art. 1, c.2 L. 2/2009 Il D.L. 185/2008 entrato in vigore il 29.11.2008. La legge n. 2/2009 entrata in vigore il 29.01.2009.07.02.2009K L/L`LLKMMMPNN*OOPyPPOQQ(RRSxSSSuTTLUbUUU $7$8$H$a$gdm8U VVWqWW%XX YwYY4ZZZq[[\x\\]v]]^^^^_l_ $7$8$H$a$gdm86_k_l_v_w_hCt>hh#hCt>B*CJOJQJ^JaJph)hCt>5B*CJOJQJ\^JaJphl_w_$a$gdm850P:pCt>/ =!n"n#$n% B@B NormaleCJ_HaJmHsHtHLA@L Car. predefinito paragrafoXiX Tabella normale4 l4a 4k@4Nessun elencoh+EX2@ }q>IQgX= N  e T 1 A/hSfSV6DlVyCN~jN8m>9,/ !~!!!""##$$$$$%%&&'Y''W((A)))@***|++,u,,c--2.. /%/o/z//#0000i11T22<333f444|55966'777-88$99:A::;;;j<<0===>v>>\??I@@@lAA\BBBECCD%D@DD3EyEEXFFBGGHHHkIIINJJJdKwKKiLLHMM(NNOOO>PP4QQRRSsSS]TT U}UUeVVTWWXyXXWYY=ZZ[[\\\V]]]n^^!___n``Xaa>bbbccc:didd0ee,fffUgggThhHii5jjkkl{llvmmnjnn]ooOpuppiqqx>>&?]??A@@@(AKAA@BB0CCCcDDEEFFFMG}GGcHH9IoII)JJ KJKKKgLLqqrrrcss3ttt!u?uHubuuVvvv}ww+xxyhyyEzz1{{|D||:}}/~~|aȀ9҃Gv iц5J([qd%ȎE) /jG_ڔT0a+r[ԛE-Нu_۟SȠBbۡW͢XУ&xEʧD'l^ɫC-tTȯ:qfZвN³Di d׷K!bغM7ٽZؾB_Cn8J<O$:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$:j0(.h0h0h0j0 @:5_ҸI+".7W|86_w_ !2*7qBLXePtnܕ='/#S "-8D`NYdnx}כKUl_w_    "013w_&n)opjqD6r\stu4vwxDy z{\|}\~t  T T4l,l| ,  V#=>@XY:cyu(v{ }ӺB%&0)*5~EJ)Q^^bbKcooˊ;     !"#$%]#=>@XZ>c}u-v{} ׺E%&7)*5EJ2Q^^bbRcooΊ>  !"#$%>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonNameC&*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter  10 a10 L15 L18 a2008 ha2008 in2008, a2008. 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